Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 869/1976
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976, n. 869
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 869/1976
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976, n. 869
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 588, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la prima facoltà di medicina e chirurgia delle scuole di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e in neuropsichiatria infantile. Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso Art. 589. - Alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, che ha la durata di quattro anni, vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a sei per ciascun anno di corso. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore a sei la scelta degli iscritti sarà fatta in seguito a concorso interno per titoli e per esami. Gli aspiranti debbono accertarsi presso la segreteria della scuola, presso la cattedra di chirurgia d'urgenza della prima facoltà di medicina, policlinico piazza Miraglia, dell'eventuale data di concorso. Sono obbligatori per tutti gli iscritti: la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e periodi di internato nell'istituto durante tutti i quattro anni del corso con presenza giornaliera nei vari reparti. Dall'obbligo di tele internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistente di ruolo o di aiuto, prestino servizio effettivo presso reparti di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso nelle Università o in ospedali regionali e provinciali. La firma di frequenza è necessaria per l'ammissione agli esami di profitto, che saranno sostenuti alla fine di ogni anno accademico. Art. 590. - Le materie di insegnamento in quattro anni di corso sono le seguenti: chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (quadriennale); chirurgia generale (quadriennale); traumatologia dell'apparato locomotore (biennale); anestesiologia; ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza; semeiotica chirurgica; radiologia; traumatologia maxillo-facciale; chirurgia plastico-riparativa (biennale); anatomia chirurgica; trattamento pre e post-operatorio in chirurgia di urgenza; chirurgia ginecologica d'urgenza; chirurgia urologica d'urgenza; neurotraumatologia (biennale); valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche; chirurgia toracica d'urgenza; chirurgia cardio-vascolare d'urgenza; chirurgia pediatrica d'urgenza; fisiopatologia del politraumatizzato; trattamento del politraumatizzato; rianimazione. Art. 591. - Gli iscritti al primo anno debbono frequentare i seguenti insegnamenti: 1) chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (quadriennale); 2) chirurgia generale (quadriennale); 3) traumatologia dell'apparato locomotore (biennale); 4) anestesiologia; 5) ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza; 6) semeiotica chirurgica; 7) radiologia; 8) traumatologia maxillo-facciale. Al termine del primo anno di corso gli iscritti dovranno sostenere gli esami di: anestesiologia; ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza; semeiotica chirurgica; radiologia; traumatologia maxillo-facciale. Gli iscritti al secondo anno debbono frequentare i seguenti insegnamenti: 1) chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale); 2) chirurgia generale (quadriennale); 3) traumatologia dell'apparato locomotore (biennale); 4) chirurgia plastico-riparativa (biennale); 5) anatomia chirurgica; 6) trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza; 7) chirurgia ginecologica d'urgenza; 8) chirurgia urologica d'urgenza. Al termine del secondo anno di corso gli iscritti dovranno sostenere gli esami di: traumatologia dell'apparato locomotore; anatomia chirurgica; trattamento pre e post-operatorio in chirurgia di urgenza; chirurgia ginecologica d'urgenza; chirurgia urologica d'urgenza. Gli iscritti al terzo anno debbono frequentare i seguenti insegnamenti: 1) chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale); 2) chirurgia generale (quadriennale); 3) neurotraumatologia (biennale); 4) chirurgia plastico-riparativa (biennale); 5) valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche; 6) chirurgia toracica d'urgenza; 7) chirurgia cardio-vascolare d'urgenza; 8) chirurgia pediatrica d'urgenza. Al termine del terzo anno di corso gli iscritti dovranno sostenere gli esami di: chirurgia plastico-riparativa; valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche; chirurgia toracica d'urgenza; chirurgia cardio-vascolare d'urgenza; chirurgia pediatrica d'urgenza. Gli iscritti al quarto anno debbono frequentare i seguenti insegnamenti e sostenere al termine del corso i relativi esami: 1) chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale); 2) chirurgia generale (quadriennale); 3) neurotraumatologia (biennale); 4) fisiopatologia del politraumatizzato; 5) trattamento del politraumatizzato; 6) rianimazione. Art. 592. - Per conseguire il diploma di specialista gli iscritti al termine del corso, oltre ad aver superato le prove di esame nelle singole materie dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta, elaborata nell'istituto. I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola; ma se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità, saranno esclusi da ulteriori prove. Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile Art. 593. - La scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile ha la durata di quattro anni. Art. 594. - Ad essa vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 595. - Il numero complessivo dei posti è di dodici. Art. 596. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. È obbligatorio l'internato di mesi sei in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno; di mesi tre in neurologia e di mesi tre in psichiatria per gli studenti del secondo anno; di mesi sei per gli studenti del terzo anno e di mesi sei per gli studenti del quarto anno in neuropsichiatria infantile. Art. 597. - Per ottenere l'iscrizione al secondo, terzo, quarto anno di specializzazione gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al quarto anno. Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile. Art. 598. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) anatomia ed embriologia del sistema nervoso; 2) fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva; 3) genetica; 4) endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia; 5) patologia e clinica pediatrica; 6) tecniche di laboratorio. 2° Anno: 7) anatomia patologica del sistema nervoso; 8) biochimica patologica del sistema nervoso; 9) psicologia dell'età evolutiva; 10) semeiotica e clinica neurologica; 11) semeiotica e clinica psichiatrica. 3° Anno: 12) psicopatologia dell'età evolutiva; 13) semeiotica e clinica neurologica infantile; 14) psicodiagnostica dell'età evolutiva; 15) elettrofisiologia; 16) neuroradiologia; 17) neurochirurgia dell'età evolutiva; 18) semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I). 4° Anno: 19) clinica psichiatrica infantile (II); 20) terapia generale delle malattie mentali infantili; 21) psicoterapia dell'età evolutiva; 22) foniatria; 23) psicopedagogia; 24) sociologia applicata alla popolazione infantile; 25) legislazione. Art. 599. - Gli esami di profitto si sostengono nei seguenti gruppi: 1° Anno: embriologia e anatomia del sistema nervoso; fisiologia del sistema nervoso; genetica, endocrinologia e auxologia; patologia e clinica pediatrica. 2° Anno: anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso; psicologia dell'età evolutiva; semeiotica e clinica neurologica; semeiotica e clinica psichiatrica. 3° Anno: semeiotica e clinica neurologica infantile; psicopatologia dell'età evolutiva; psicodiagnostica dell'età evolutiva. 4° Anno: semeiotica e clinica psichiatrica infantile; psicopedagogia; legislazione. Dopo l'art. 749, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in medicina interna. Scuola di specializzazione in medicina interna Art. 750. - Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in medicina interna. Art. 751. - La durata del corso è di cinque anni. Il corso ha sede nella clinica medica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli. Art. 752. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di 10 (dieci) per anno. L'ammissione avviene in base all'esito di una prova scritta di cultura medica con particolare riguardo alle specialità internistiche ed in base al voto di laurea. Art. 753. - Gli iscritti debbono: a) seguire i corsi di insegnamento nella scuola durante i cinque anni di corso; b) prestare servizio continuativo nelle corsie e nei laboratori della clinica durante tale quinquennio; c) gli esami di profitto saranno raggruppati in seduta unica, al termine di ogni anno di corso. Per le materie biennali (come ad esempio l'anatomia patologica) o quinquennale (clinica medica generale e terapia medica) sarà dato un esame unico alla fine del biennio e del quinquennio di insegnamento. L'iscrizione al corso successivo è condizionata al superamento del gruppo di esami dell'anno di corso precedente. Alla fine del quinto anno di corso, gli iscritti che abbiano superato tutti gli esami fondamentali e complementari e che abbiano effettuato il tirocinio pratico di cui al comma b) di quest'articolo, devono sostenere la discussione di una tesi scritta su argomenti di medicina interna per conseguire il diploma di specializzazione. Art. 754. - Le materie fondamentali di insegnamento sono ripartite nei vari anni di corso come segue: 1° Anno: malattie infettive e disreattive e del sangue; istituzioni di terapia; anatomia e istologia patologica (biennale); clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 2° Anno: malattie dell'apparato cardiovascolare; microbiologia e seriologia; chimica clinica; anatomia e istologia patologica (biennale); clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 3° Anno: malattie dell'apparato digerente; malattie renali; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 4° Anno: malattie dell'apparato respiratorio; malattie del sistema nervoso; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 5° Anno: malattie del ricambio; malattie delle ghiandole endocrine; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). Devono inoltre essere seguiti corsi di insegnamento complementare, di cui vanno superati i relativi esami di profitto: 1° Anno: genetica medica. 3° Anno: radiologia. 4° Anno: semeiotica oculistica. Art. 755. - Le tasse di immatricolazione e di iscrizione e la sopratassa annuale per gli esami di profitto saranno uguali a quelle delle altre scuole di specializzazione presso le facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6.000, a norma della legge n. 1551, art. 7, del 18 dicembre 1951. L'importo dei contributi annuali generali per il laboratorio, le esercitazioni pratiche ed il materiale didattico sarà determinato dal consiglio di amministrazione su proposta della facoltà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976 Registro n. 102 Istruzione, foglio n. 74
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