Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 871/1980

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Pubblicato: 23/12/1980 In vigore dal: 24/10/1980 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1980, n. 871

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 871/1980 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1980, n. 871 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico I primi due commi dell'art. 56 relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia sono sostituiti dai seguenti: La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria. La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni. La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, divisi in un biennio e in un triennio. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia. L'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria verrà regolato da un esame di ammissione; il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con test a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore. Dopo l'art. 56, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Art. 57. - Sono insegnamenti fondamentali per la laurea in medicina e chirurgia quelli contemplati dallo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, titolo VII, facoltà di medicina e chirurgia. Art. 58 - Laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di venti per anno di corso. Sono insegnamenti fondamentali per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria: Biennio: 1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale); * 2) biologia generale applicata agli studi medici; * 3) chimica; * 4) chimica biologica; 5) farmacologia (semestrale); * 6) fisica medica; 7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico; 8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale); 9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico; 10) istituzioni di anatomia e istologia patologica; * 11) istologia ed embriologa generale (compresa la citologia); 12) materiali dentari; 13) microbiologia (semestrale); 14) odontoiatria conservatrice (triennale - secondo, terzo e quarto anno); 15) patologia generale. Triennio: 16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - terzo e quarto anno); 17) clinica odontostomatologica (biennale - quarto e quinto anno); 18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale); 19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale); 20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale - quarto e quinto anno); 21) parodontologia (biennale - quarto e quinto anno); 22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; 23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria); 24) patologia speciale odontostomatologica; 25) pedodonzia (semestrale); 26) protesi dentaria (triennale - terzo, quarto e quinto anno); 27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale). Insegnamenti complementari: * 1) chirurgia maxillo-facciale; * 2) dermatologia e venerologia (semestrale); * 3) otorinolaringoiatria (semestrale); * 4) statistica sanitaria; altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria. Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame. Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte dei componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti. ===================================================================== Non si può essere ammessi a | sostenere l'esame di: |Se non si è superato l'esame di: ===================================================================== |Istituzioni di anatomia umana Fisiologia umana e dell'apparato |normale e dell'apparato stomatognatico |stomatognatico; --------------------------------------------------------------------- Patologia generale |Chimica; --------------------------------------------------------------------- |Biologia generale applicata agli |studi medici; --------------------------------------------------------------------- |Fisica medica; --------------------------------------------------------------------- Patologia speciale medica e | metodologia clinica (compresa la |Fisiologia umana e dell'apparato pediatria) |stomatognatico; --------------------------------------------------------------------- Patologia speciale chirurgica e | propedeutica clinica |Patologia generale; --------------------------------------------------------------------- |Patologia speciale medica e |metodologia clinica (compresa la Clinica odontostomatologica |pediatria); --------------------------------------------------------------------- |Patologia speciale chirurgica e |propedeutica clinica; --------------------------------------------------------------------- |Istituzioni di anatomia ed |istologia patologica; --------------------------------------------------------------------- |Patologia speciale |odontostomatologica; --------------------------------------------------------------------- |Chirurgia speciale |odontostomatologica. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso. Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia). Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente. Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 ottobre 1980 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1980 Registro n. 115 Istruzione, foglio n. 365

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