Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 871/1983
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1983, n. 871
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 871/1983
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1983, n. 871
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del teste unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Dopo il titolo VI, relativo alle scuole di perfezionamento e di specializzazione annesse ala facoltà di farmacia, è aggiunto il nuovo seguente titolo relativo ai centri dell'Università: Titolo VII CENTRI DELL'UNIVERSITÀ Capo I Facoltà di medicina e chirurgia Centro di studi biochimici sul morbo di Cooley Art. 316. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ferrara è istituito il centro di studi biochimici sul morbo di Cooley, che per le finalità perseguite e per la diffusione della talassemia è centro di medicina preventiva e sociale. Art. 317. - Gli scopi del centro sono: a) le definizioni della struttura e dell'espressione dei geni globinici nelle talassemie; b) la diagnostica prenatale e postnatale delle talassemie; c) la terapia molecolare delle talassemie. Art. 318. - Organi di governo del centro sono: a) il consiglio direttivo; b) il direttore del centro. Art. 319. - Il consiglio direttivo è costituito da tre professori di ruolo del gruppo discipline biochimiche dell'Università di Ferrara. I membri del consiglio direttivo sono nominati dal rettore su proposta della facoltà di medicina e chirurgia per un triennio e possono essere rinominati. Il consiglio direttivo è presieduto dal direttore del centro. Art. 320. - Compiti del consiglio direttivo sono: a) proporre al rettore la nomina del direttore del centro scelto tra membri del consiglio stesso; b) coordinare i programmi e l'attività del centro; c) deliberare sulla relazione annuale del direttore del centro e inoltrarla al rettore e al preside della facoltà di medicina e chirurgia. Il consiglio direttivo si riunisce in seduti ordinaria almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno o uno dei suoi membri ne faccia motivata richiesta al direttore. Art. 321. - Il direttore del centro è nominato dal rettore, su proposta del consiglio direttivo, che lo sceglie tra i suoi membri. Il direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto. Compiti del direttore sono: a) curare l'attività del centro in base alle delibere programmatiche del consiglio direttivo; b) disporre che lo svolgimento dell'attività dei ricercatori avvenga secondo modalità predisposte dal consiglio direttivo e nel rispetto della normativa concernente i ricercatori di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1980, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; c) seguire quanto necessario per il buon funzionamento del centro stesso; d) preparare alla fine di ogni anno accademico una relazione sull'attività del centro che viene esaminata ed approvata dal consiglio direttivo ed inoltrata al rettore e al preside della facoltà di medicina e chirurgia. Art. 322. - Il direttore del centro è responsabile della gestione amministrativa e contabile del centro stesso. Il centro dispone di proprie attrezzature iscritte in apposito inventario, tenuto in consegna dal direttore del centro in conformità alle norme contabili ed amministrative in vigore per gli istituti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371 . Art. 323. - I fondi per il funzionamento del centro sono quelli provenienti da erogazioni di enti pubblici e privati interessati alle finalità istituzionali e scientifiche sia di base che applicate. Il centro può disporre anche di eventuali contributi concessi dall'Università sul proprio bilancio in armonia a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371 . Art. 324. - Possono svolgere attività di ricerca presso il centro i ricercatori italiani e stranieri interessati al problema della patologia molecolare del morbo di Cooley e che siano autorizzati dal direttore del centro, previa specifica richiesta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 ottobre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1984 Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 194
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