Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 873/1985

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

Pubblicato: 06/02/1986 In vigore dal: 31/10/1985 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. 873

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 873/1985 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. 873 ## Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1145 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1024 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico di Torino; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 L'art. 49, relativo alle norme generali delle scuole di perfezionamento, è sostituito dal seguente. TITOLO Visto SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Norme generali Art. 49 - Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di svolgere con più larga base e approfondimento gli studi riguardanti un particolare ramo dell'ingegneria in modo da formare laureati dotati di qualifica di specialista; e inoltre hanno lo scopo di concorrere a perfezionare le discipline come richiesto dal progresso tecnico. A tutte le scuole di specializzazione possono di norma essere iscritti soltanto coloro che hanno compiuto il corso di studi di ingegneria e conseguita una laurea in ingegneria, salvo le disposizioni speciali previste per le singole scuole negli articoli seguenti. Possono inoltre essere iscritti i laureati presso Università straniere che siano in possesso di un titolo di studio universitario giudicato equipollente, ai sensi dell' art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , a quelli richiesti nel comma precedente. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a due o più scuole, nè ad una scuola e ad un corso di dottorato di ricerca. Per l'ammissione ad una scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, intesa ad accertare la cultura generale nell'area di specializzazione, integrata eventualmente da un colloquio e/o da una prova pratica, e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente la specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. La ripartizione del punteggio fra i predetti titoli è quella stabilita dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 16 settembre 1982. I candidati devono inoltre dare prova di una buona conoscenza strumentale di almeno una lingua straniera tra quelle indicate nel bando. Sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. L'eventuale differenza fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi può essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera. Le specifiche modalità di ammissione dei cittadini stranieri vengono pubblicate nei singoli bandi di concorso. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, quale rappresentante degli enti erogatori. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Gli iscritti a ciascuna scuola devono frequentare le materie di insegnamento previste osservando le condizioni di frequenza, sia alle lezioni, sia alle attività pratiche, nonchè sottoporsi agli accertamenti come è precisato nel manifesto annuale di ciascuna scuola. Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito, anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola. I corsi possono articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato verificando la sua competenza nelle singole discipline e la sua capacità nelle relative attività pratiche per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alle scuole è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola. Il direttore ha la rappresentanza della scuola. È un professore di ruolo, di norma ordinario (ai sensi dell' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 ), eletto, con voto segreto e con le modalità previste nell' art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 , dal consiglio della scuola; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università. Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il consiglio della scuola è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto, previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell' art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

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