Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 874/1963
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1963, n. 874
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 874/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1963, n. 874
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2481 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di "Storia della critica letteraria". Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di "Chimica farmaceutica applicata". Art. 80. - I primi quattro comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "La durata del corso degli studi per la laurea in Matematica, è di quattro anni". È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono essere ammessi i diplomi degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge. Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo. Il primo biennio di studi è comune a tutti gli indirizzi. Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti dell'indirizzo didattico viene inserito il seguente elenco di insegnamenti relativi alla istituzione dell'indirizzo applicativo: c) Indirizzo applicativo 3° Anno Insegnamenti fondamentali 1) Istituzioni di analisi superiore; 2) Istituzioni di geometria superiore; 3) Istituzioni di fisica matematica; 4) Calcolo numerico con elementi di programmazione I o II. 4° Anno Insegnamento fondamentale: 1) Calcolo numerico con elementi di programmazione II o I; 2) Due insegnamenti complementari, di cui uno almeno ad indirizzo fisico. Insegnamenti complementari: 1) Analisi numerica; 2) Analisi superiore; 3) Astronomia (*); 4) Calcolo delle probabilità; 5) Cibernetica e teoria della informazione (*); 6) Complementi di fisica generale (*) 7) Economia matematica 8) Fisica matematica 9) Geometria differenziale; 10) Geometria superiore; 11) Istituzioni di fisica teorica (*); 12) Logica matematica 13) Matematica finanziaria ed attuariale; 14) Matematiche complementari I o II; 15) Matematiche elementari da un punto di vista superiore; 16) Matematiche superiori; 17) Meccanica statistica; 18) Statistica matematica; 19) Storia delle matematiche; 20) Struttura della materia; (1) 21) Teoria dei numeri; 22) Teoria delle funzioni 23) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici. Nota: Art. 81, relativo alle norme comuni del corso di laurea in Matematica, è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti fondamentali del primo biennio e gli insegnamenti di Istituzioni di analisi superiore, Istituzioni di geometria superiore, Istituzioni di fisica matematica, Matematiche complementari I e II, Calcolo numerico con elementi di programmazione I e II sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante". Art. 1 Art. 105. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di ingegneria è aggiunto quello di "Disegno". Art. 116, relativo alla Scuola di perfezionamento in Diritto del lavoro e previdenza sociale, è modificato nel senso che il corso biennale di "Diritto del lavoro" è distinto in due corsi annuali: "Diritto costituzionale del lavoro" al primo anno; "Diritto del lavoro" al secondo anno. Fra gli insegnamenti del secondo anno della suddetta Scuola sono aggiunti i seguenti: "Diritto internazionale del lavoro"; "Diritto penale del lavoro"; "Diritto processuale del lavoro". Art. 156. - L'ordinamento degli studi relativo alla Scuola di specializzazione in Neurologia è abrogato ed in sostituzione viene istituita la "Scuola di specializzazione in Malattie nervose e mentali" con il seguente ordinamento La Scuola di specializzazione in Malattie nervose e mentali è annessa all'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali. Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a 10 ogni anno. La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista è di tre anni. Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono così suddivisi: 1° Anno: 1) Anatomia del sistema nervoso; 2) Fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso; 3) Psicologia e psicopatologia generale. 2° Anno: 1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso; 2) Semeiotica neurologica; 3) Semeiotica psichiatrica; 4) Elementi di neuroradiologia e di elettroencefalografia. 3° Anno: 1) Clinica neurologica; 2) Clinica psichiatrica; 3) Psicoterapia e igiene mentale. Al termine di ciascun anno di corso l'allievo dovrà sostenere un esame teorico pratico sulle materie che sono state oggetto d'insegnamento. Durante i tre anni di corso gli iscritti alla Scuola di specializzazione sono obbligati a frequentare come interni la clinica delle malattie nervose e mentali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1963 SEGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963 Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 50. - VILLA (1) Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco sono ad indirizzo fisico.
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