Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 875/1957
Ampliamento del trasferimento parziale dell'abitato di Furci (Chieti).
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 875
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 875/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 875
## Ampliamento del trasferimento parziale dell'abitato di Furci
(Chieti).
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 ; Visto il decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 299 , col quale l'abitato di Furci, in provincia di Chieti, fu incluso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato; Visto il decreto reale 13 luglio 1926, n. 1367, col quale fu disposta la sostituzione, per il detto abitato, del consolidamento col trasferimento, limitatamente alla zona a levante del corso Duca degli Abruzzi; Ritenuto che a causa della natura franosa del terreno si sono verificati dissesti che hanno compromesso la stabilità di molti fabbricati della estrema parte dell'abitato, per cui è emersa la necessità di estendere il trasferimento anche alla zona meridionale dell'abitato a sud della linea determinata da: vicolo I) Cesare Battisti, via Cesare Battisti, piazza Cesare Battisti, vico Caselletta; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1094, emesso nell'adunanza del 15 giugno 1957; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;' Decreta: A norma dell' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , il trasferimento dell'abitato di Furci, a cura e spese dello Stato, in base alla legge 9 luglio 1908, n. 445 , già limitato alla zona a levante del corso Duca degli Abruzzi, è esteso alla zona meridionale dell'abitato stesso a sud della linea determinata da: vicolo I) Cesare Battisti, via Cesare Battisti, piazza Cesare Battisti, vico Caselletta, indicata con tratteggio rosso nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 agosto 1957 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 3. - RELLEVA
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