Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 875/1974

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Pubblicato: 17/03/1975 In vigore dal: 31/10/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 875

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 875/1974 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 875 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del suddetto testo unico n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 117, relativo agli istituti della facoltà di ingegneria, è abrogato ed è sostituito dal seguente: Art. 1 Art. 117. - Nella facoltà operano i seguenti istituti: a) istituto di architettura, edilizia e tecnica urbanistica, comprendente gli insegnamenti di: 1) Architettura e composizione architettonica I; 2) Architettura e composizione architettonica II; 3) Architettura tecnica (edili); 4) Architettura tecnica (idraulici, trasporti); 5) Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici; 6) Complementi di architettura tecnica; 7) Disegno I; 8) Disegno II, elementi costruttivi (edili); 9) Disegno II, elementi costruttivi (idraulici, trasporti) (semestrale); 10) Igiene applicata (edili) (semestrale); 11) Legislazione delle opere pubbliche e dei lavori; 12) Pianificazione urbanistica; 13) Programmazione e costi per l'edilizia (semestrale); 14) Storia dell'architettura; 15) Tecnologia degli elementi costruttivi per l'edilizia industrializzata; 16) Urbanistica I; 17) Urbanistica II; 18) Urbanistica (trasporti); b) istituto di arte mineraria, comprendente gli insegnamenti di: 1) Arte mineraria; 2) Complementi di geofisica e misure in foro; 3) Geologia e giacimenti di idrocarburi; 4) Meccanica dei giacimenti di idrocarburi; 5) Meccanica delle rocce (semestrale); 6) Misure e controlli nei giacimenti di idrocarburi produzione e trasporto; 7) Tecnica dei sondaggi; c) istituto di automatica, comprendente gli insegnamenti di: 1) Automazione degli impianti; 2) Calcolatori elettronici; 3) Compilatori e sistemi operativi; 4) Controlli automatici I; 5) Controlli automatici II (elettronici); 6) Controlli automatici II (nucleari); 7) Controlli automatici negli impianti chimici; 8) Esercitazioni di linguaggi programmativi; 9) Misure e strumentazione automatica; 10) Modelli dei sistemi naturali; 11) Regolazione e servocomandi; 12) Ricerca operativa; 13) Sistemi combinatori e sequenziali; 14) Tecnica dei controlli automatici; 15) Teoria dei sistemi; d) istituto di chimica, comprendente gli insegnamenti di: 1) Chimica; 2) Chimica delle radiazioni; 3) Istituzioni di chimica (semestrale); e) istituto di chimica applicata e industriale, comprendente gli insegnamenti di: 1) Chimica applicata; 2) Chimica degli impianti nucleari; 3) Chimica fisica; 4) Chimica industriale; 5) Chimica organica; 6) Controllo chimico dei processi industriali; 7) Corrosione e protezione dei materiali; 8) Impianti chimici I; 9) Impianti chimici II; 10) Legislazione (chimici) (semestrale); 11) Principi di ingegneria chimica; 12) Scienza dei materiali; 13) Tecnologia degli alti polimeri; 14) Tecnologia dei materiali e chimica applicata; 15) Tecnologia dei materiali e chimica applicata (nucleari); 16) Tecnologia dei materiali per alte temperature (semestrale); 17 Tecnologia del petrolio e petrolchimica; 18) Tecnologie generali dei materiali; 19) Teoria e sviluppo dei processi chimici; f) istituto di comunicazioni elettriche, comprendente gli insegnamenti di: 1) Circuiti elettromeccanici (semestrale); 2) Commutazione telegrafica e telefonica; 3) Comunicazioni elettriche; 4) Costruzioni elettroniche; 5) Elettrotecnica (elettronici); 6) Metodi circuitali per microelettronica; 7) Misure per telecomunicazioni (semestrale); 8) Modelli circuitali e informazione nei sistemi biologici; 9) Ponti radio (semestrale); 10) Radionavigazione (semestrale); 11) Radiotecnica; 12) Reti per telecomunicazioni; 13) Sistemi digitali; 14) Sistemi di rilevamento e di riconoscimento; 15) Tecnica telegrafica e telefonica; 16) Teoria dell'informazione e codici; 17) Teoria delle reti non lineari; 18) Teoria statistica delle comunicazioni; g) istituto di costruzioni idrauliche, comprendente gli insegnamenti di: 1) Costruzioni idrauliche I; 2) Costruzioni idrauliche II; 3) Costruzioni idrauliche (meccanici); 4) Costruzioni marittime (semestrale); 5) Geotecnica applicata alle opere idrauliche (semestrale); 6) Idraulica agraria (semestrale); 7) Idrologia, geomorfologia e difesa del territorio (semestrale); 8) Igiene applicata (idraulici, trasporti) (semestrale); 9) Impianti di potabilizzazione e trattamento (semestrale); 10) Servizi idraulici per l'urbanizzazione; 11) Tecnica dei lavori idraulici (semestrale); h) istituto di elettronica, comprendente gli insegnamenti di: 1) Antenne e propagazione; 2) Campi elettromagnetici e circuiti; 3) Elettrodinamica dei mezzi continui; 4) Elettronica applicata I; 5) Elettronica applicata II; 6) Elettronica applicata (elettrotecnici); 7) Elettronica dello stato solido; 8) Elettronica nucleare; 9) Impianti di alimentazione (semestrale); 10) Microelettronica; 11) Microonde; 12) Misure ad iperfrequenze; 13) Misure elettriche (elettronici); 14) Strumentazione elettronica (semestrale); 15) Tecniche elettromagnetiche di diagnostica ambientale; 16) Tecnologia dei dispositivi elettronici allo stato solido; i) istituto di elettrotecnica, comprendente gli insegnamenti di: 1) Applicazioni elettriche; 2) Centrali elettriche (semestrale); 3) Complementi di impianti elettrici; 4) Costruzioni elettromeccaniche; 5) Economia industriale (semestrale); 6) Elettrotecnica I; 7) Elettrotecnica II; 8) Elettrotecnica (civili); 9) Elettrotecnica (chimici, meccanici, minerari); 10) Elettrotecnica II (nucleari) (semestrale); 11) Fisica del reattore nucleare; 12) Impianti elettrici; 13) Impianti nucleari I; 14) Impianti nucleari II; 15) Legislazione (elettrotecnici); 16) Macchine elettriche I; 17) Macchine elettriche II; 18) Misure elettriche; 19) Misure elettriche sulle macchine (semestrale); 20) 5Misure sulle macchine e sugli impianti; 21) Organizzazione delle aziende (semestrale); 22) Organizzazione industriale; 23) Tecnica delle alte tensioni; j) istituto di fisica, comprendente gli insegnamenti di: 1) Acustica fisica (semestrale); 2) Danno da radiazioni (semestrale); 3) Elettronica quantistica; 4) Fisica I; 5) Fisica II; 6) Fisica atomica; 7) Fisica criogenica (semestrale); 8) Fisica dello stato solido (semestrale); 9) Fisica nucleare; 10) Istituzioni di meccanica quantistica (semestrale); 11) Metodi di osservazione e misura (semestrale); 12) Metodi nucleari di analisi tecnologiche; 13) Misure nucleari; 14) Optoelettronica (semestrale); 15) Ottica (semestrale); 16) Principi di dosimetria e protezione dalle radiazioni (semestrale); 17) Sorgenti di radiazioni nucleari per l'industria (semestrale); k) istituto di fisica tecnica, comprendente gli insegnamenti di: 1) Acustica tecnica (semestrale); 2) Elettroacustica (semestrale); 3) Energetica; 4) Fisica tecnica (civili, minerari); 5) Fisica tecnica (chimici, meccanici, nucleari); 6) Fisica tecnica (elettronici, elettrotecnici); 7) Illuminotecnica (semestrale); 8) Impianti tecnici dell'edilizia; 9) Impianti termotecnici; 10) Termotecnica; 11) Termotecnica del reattore; l) istituto di geofisica mineraria, comprendente gli insegnamenti di: 1) Geofisica mineraria; m) istituto di geologia applicata, comprendente gli insegnamenti di: 1) Geologia; 2) Geologia applicata all'ingegneria; 3) Giacimenti minerari; 4) Mineralogia; 5) Petrografia; 6) Tecnologie speciali minerarie; n) istituto di idraulica, comprendente gli insegnamenti di: 1) Idraulica (civili); 2) Idraulica (chimici, meccanici, minerari); 3) Idraulica (elettrotecnici), o) istituto di macchine e tecnologie meccaniche, comprendente gli insegnamenti di: 1) Apparecchiature oleodinamiche (semestrale); 2) Complementi di macchine; 3) Costruzione di macchine; 4) Elementi costruttivi delle macchine; 5) Generatori di vapore (semestrale); 6) Impianti meccanici; 7) Macchine (nucleari); 8) Macchine; 9) Macchine speciali (semestrale); 10) Meccanica delle vibrazioni (semestrale); 11) Misure meccaniche; 12) Principi di radiobiologia (semestrale); 13) Progetti di macchine; 14) Sicurezza del lavoro (semestrale); 15) Tecnologia meccanica I; 16) Tecnologia meccanica II; p) istituto di matematica applicata, comprendente gli insegnamenti di: 1) Analisi matematica I; 2) Analisi matematica II; 3) Analisi numerica con elementi di programmazione; 4) Calcolo delle probabilità e statistica applicata all'ingegneria; 5) Complementi di geometria e di algebra; 6) Complementi di matematica; 7) Complementi di matematica (nucleari) (semestrale); 8) Geometria I; 9) Geometria II (semestrale); 10) Meccanica razionale; q) istituto di meccanica applicata alle macchine, comprendente gli insegnamenti di: 1) Disegno (industriali); 2) Fluidodinamica; 3) Meccanica applicata alle macchine; 4) Meccanica applicata alle macchine e macchine; 5) Meccanica delle macchine; 6) Meccanica delle macchine e macchine; r) istituto di metallurgia, comprendente gli insegnamenti di: 1) Metallurgia dei metalli non ferrosi; 2) Metallurgia e metallografia; 3) Metallurgia strutturale (semestrale); 4) Metodologie metallurgiche (semestrale); 5) Principi di metallurgia estrattiva; 6) Scienza dei metalli; 7) Siderurgia; 8) Tecnologie speciali chimiche; s) istituto di scienza delle costruzioni, comprendente gli insegnamenti di: 1) Costruzione di ponti: 2) Dinamica delle strutture; 3) Meccanica delle terre e tecnica delle fondazioni; 4) Organizzazione del cantiere (semestrale); 5) Principi di progettazione strutturale; 6) Scienza delle costruzioni (civili, minerari); 7) Scienza delle costruzioni (meccanici); 8) Scienza delle costruzioni (chimici, elettrotecnici, nucleari); 9) Scienza delle costruzioni (elettronici); 10) Tecnica delle costruzioni I (civili); 11) Tecnica delle costruzioni (meccanici, minerari); 12) Tecnica delle costruzioni II; 13) Tecnica delle costruzioni prefabbricate (semestrale); 14) Teoria delle strutture; t) istituto di strade, comprendente gli insegnamenti di: 1) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti; 2) Progetto delle infrastrutture stradali; 3) Tecnica dei lavori stradali; u) istituto di topografia e geodesia, comprendente gli insegnamenti di: 1) Elementi di topografia (edili, idraulici) (semestrale); 2) Topografia; v) istituto di trasporti, comprendente gli insegnamenti di: 1) Economia dei trasporti; 2) Economia matematica applicata all'ingegneria; 3) Fondamenti di trasporti; 4) Impianti di trasporto; 5) Pianificazione dei trasporti; 6) Sistemi di trasporto terrestri; 7) Sistemi di trazione; 8) Tecnica ed economia dei trasporti; 9) Trasporti aerei e navali; w) servizio di calcolo. Art. 118 - nel biennio propedeutico del corso di laurea in ingegneria chimica la denominazione dell'insegnamento di "Disegno (industriali)" è rettificata in: Disegno (industriale). L'art. 119, relativo all'ordinamento del corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile), è modificato nel senso che la denominazione dell'insegnamento di"Disegno II (edili)" è integrata come segue: Disegno II - elementi costruttivi (edili). L'art. 120, relativo all'ordinamento del corso di laurea in ingegneria civile (sezione idraulica), è modificato nel senso che la denominazione dell'insegnamento di "Disegno II (idraulici, trasporti) (semestrale)" è integrata come segue: Disegno II - elementi costruttivi (idraulici, trasporti) (semestrale). Nello stesso articolo la denominazione degli insegnamenti del triennio di applicazione di "Tecnica delle costruzioni (civili)" e di "Topografia (edili, idraulici)" è rettificata rispettivamente in: Tecnica delle costruzioni I (civili); Topografia. L'art. 121, relativo all'ordinamento del corso di laurea in ingegneria civile (sezione trasporti), è modificato nel senso che la denominazione degli insegnamenti di "Disegno II (idraulici, trasporti) (semestrale)" e di "Economia applicata all'ingegneria" è integrata rispettivamente come segue: Disegno II - elementi costruttivi (idraulici, trasporti) (semestrale); Economia matematica applicata all'ingegneria. L'art. 122, relativo all'ordinamento del corso di laurea in ingegneria elettronica, è modificato nel senso che allo elenco degli insegnamenti del secondo anno è aggiunto quello di "Geometria II (semestrale)", mentre l'insegnamento di "Campi elettromagnetici e circuiti" passa dal secondo anno al triennio di applicazione. L'art. 123, relativo all'ordinamento del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica, è modificato nel senso che nel triennio di applicazione gli insegnamenti di: Impianti elettrici I; Impianti elettrici II; Misure elettriche I; Elettrotecnica applicata (elettrotecnici) mutano rispettivamente denominazione in: Impianti elettrici; Complementi di impianti elettrici; Misure elettriche; Elettronica applicata (elettrotecnici). L'art. 124, relativo all'ordinamento del corso di laurea in ingegneria meccanica, è modificato nel senso che allo elenco degli insegnamenti del secondo anno è aggiunto quello di < Geometria II (semestrale)", mentre l'insegnamento di "Chimica applicata" passa dal secondo anno al triennio di applicazione. Art. 127 - all'elenco degli insegnamenti complementari, a scelta dello studente, sono aggiunti i seguenti: Complementi di geometria e di algebra; Economia dei trasporti; Teoria e sviluppo dei processi chimici. Nello stesso elenco i seguenti insegnamenti cambiano denominazione come a fianco di ciascuno indicato: "Architettura e composizione architettonica II A" in "Architettura e composizione architettonica II"; "Architettura e composizione architettonica II B" in "Complementi di architettura tecnica"; "Chimica fisica e metallurgia" in "Principi di metallurgia estrattiva"; "Controlli automatici II (elettrotecnici)" in "Automazione degli impianti"; "Ingegneria dei trasporti nei piani territoriali" in "Tecnica ed economia dei trasporti"; "Macchine agricole (semestrale)" in "Macchine speciali (semestrale)"; "Macchine elettriche (elettronici) (semestrale)" in "Circuiti elettromeccanici (semestrale)"; "Mezzi di sollevamento e trasporto" in "Impianti di trasporto"; "Misure elettriche II" in "Misure sulle macchine e sugli impianti"; "Principi di misure elettriche (semestrale)" in "Misure per telecomunicazioni (semestrale)": "Vibrotecnica industriale (semestrale)" in "Meccanica delle vibrazioni (semestrale)"; "Teoria delle informazioni e codici" in "Teoria dell'informazione e codici". L'art. 130, relativo alle propedeuticità dei diversi insegnamenti, è modificato nel senso che: a) al posto di "Architettura e composizione architettonica II A e B" è sostituita la denominazione "Architettura e composizione architettonica II"; b) al posto di "Controlli automatici II (elettrotecnici)" è sostituita la denominazione "Automazione degli impianti"; c) al posto di "Disegno II (edili)" e "Disegno II (idraulici, trasporti)" è sostituita rispettivamente la denominazione "Disegno II - elementi costruttivi (edili)" e "Disegno II - elementi costruttivi (idraulici, trasporti)"; d) sono soppresse le propedeuticità di "Fisica tecnica (chimici, meccanici, nucleari)" nei riguardi di "Chimica applicata" e di "Controlli automatici I" nei confronti di "Controlli automatici negli impianti chimici". All'art. 133, relativo all'esame di laurea, il comma a) è modificato nel senso che in luogo di "nella redazione del progetto di un'opera di ingegneria..." si debba leggere: "nella redazione di un progetto o studio di ingegneria...". L'art. 860, relativo alla durata, direzione e composizione del consiglio del corso di specializzazione in ingegneria del traffico, è integrato nel senso che sono aggiunti i seguenti commi: "Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà. Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore". L'art. 864, relativo al programma del corso di specializzazione sopracitato, è integrato nel senso che è aggiunto il seguente comma: "Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico". L'art. 874, relativo alla nomina degli insegnanti del corso di specializzazione in ingegneria nucleare, è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnanti del corso e dei seminari sono proposti dal consiglio del corso, ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà. Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore. Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico". L'art. 879, relativo alla durata, direzione e composizione del consiglio del corso di specializzazione in ingegneria dei sistemi di controllo e calcolo automatici, è abrogato e sostituito dal seguente: "Il corso ha la durata di un anno; è direttore del corso il professore titolare della cattedra di "Teoria dei sistemi". Il consiglio del corso è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti". All'art. 880, relativo al predetto corso di specializzazione, il secondo comma è modificato nel senso che in luogo di "Consiglio direttivo" si debba leggere "Consiglio del corso". L'art. 882, relativo al predetto corso di specializzazione, è abrogato e sostituito dal seguente: "Ciascun allievo può predisporre un piano di studi nell'ambito delle discipline elencate nel successivo articolo o insegnate presso l'Università di Roma. Il numero degli insegnamenti deve essere almeno equivalente a sei insegnamenti annuali. Il piano di studi è sottoposto all'approvazione del consiglio del corso; questa verrà attribuita anche in base al curriculum universitario seguito da ciascun allievo nonchè in base alla preparazione propedeutica in controlli automatici o in impianti di elaborazione: in particolare un piano di studi orientato verso i controlli o verso i calcolatori potrà essere approvato qualora il proponente abbia superato un esame rispettivamente in controlli o in calcolatori nel curriculum universitario ovvero, in sostituzione di ciò abbia superato un colloquio di ammissione equivalente a detto esame". L'art. 883, relativo al predetto corso di specializzazione, è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti impartiti sono annuali; alcuni di essi potranno essere suddivisi in due insegnamenti semestrali da svolgersi nell'arco dell'anno accademico. Di anno in anno il consiglio del corso potrà deliberare l'attivazione di uno solo dei semestri in cui questi ultimi sono suddivisi. Gli insegnamenti sono: 1) Analisi funzionale; 2) Applicazioni gestionali degli elaboratori; 3) Automazione degli impianti industriali; 4) Complementi di compilatori e sistemi operativi; 5) Complementi di ricerca operativa; 6) Complementi di sistemi combinatori e sequenziali; 7) Complementi di teoria dei sistemi; 8) Controlli industriali; 9) Elettronica industriale; 10) Impianti di elaborazione dei dati; 11) Metodi numerici; 12) Metodologie di programmazione; 13) Modelli di servizi pubblici; 14) Modelli di sistemi naturali; 15) Seminari di controlli e di calcolatori; 16) Sintesi dei sistemi di controllo; 17) Sistemi aziendali; 18) Sistemi di controllo stocastici; 19) Sistemi formali; 20) Strumentazione industriale; 21) Tecniche digitali; 22) Tecniche di simulazione e modelli di processi industriali; 23) Teoria della stima e dell'identificazione; 24) Teoria dell'informazione; 25) Teoria dell'ottimizzazione. Il consiglio del corso, ove lo ritenga opportuno potrà organizzare anno per anno seminari propedeutici allo svolgimento degli insegnamenti suddetti". L'art. 884, relativo al predetto corso di specializzazione, è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnanti del corso sono proposti, dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per alcune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà. Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore. Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico". L'art. 888, relativo alla direzione, composizione del consiglio e la nomina degli insegnanti del corso di specializzazione in pianificazione urbanistica applicata alle aree metropolitane, è abrogato e sostituito dal seguente: "Direttore del corso sarà un professore di ruolo della facoltà, di materia urbanistica o di materia affine. Il consiglio del corso è costituito dal direttore e dai docenti degli insegnamenti generali di cui al successivo art. 890 e da due docenti od esperti designati dalla facoltà. Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo da una commissione all'uopo costituita dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti o gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per alcune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà. Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà; le nomine degli insegnanti vengono effettuate dal rettore. Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione, sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico". Dopo l'art. 895, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei corsi di specializzazione in "Conduzione industriale", in "Bioingegneria", in "Elettromagnetismo applicato", in "Metodi avanzati di analisi e progettazione delle strutture" e in "Scienza e tecnologia grafica". Corso di specializzazione in conduzione industriale Art. 896. - Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in conduzione industriale al fine di preparare tecnici specializzati per lo studio e la risoluzione dei problemi inerenti la teoria e le applicazioni della conduzione industriale. Art. 897. - Il corso ha la durata di un anno; è direttore del corso un professore di ruolo dell'istituto di macchine e tecnologie meccaniche, nominato dal consiglio di facoltà. Il consiglio del corso è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti. Art. 898. - Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri. Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonchè il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo. Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione. Art. 899. - La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso. Art. 900. - Gli insegnamenti del corso vengono impartiti per la durata di un semestre ed avranno durata variabile da 25 a 30 ore di lezione, indicata di anno in anno dal consiglio del corso. Art. 901. - Sono insegnamenti del corso di specializzazione: 1) Tecnica ed economia degli impianti industriali; 2 Principi di ingegneria del lavoro e della sicurezza; 3) Insediamento industriale e impostazione strutturale dei processi produttivi; 4) Elementi di statistica ed affidabilità dei sistemi; 5) Tecnica ed economia delle fonti energetiche; 6) Ecologia per gli impianti industriali; 7) Impianti ausiliari e servizi; 8) Elementi di programmazione lineare; 9) Fabbricati industriali ed impianti di stoccaggio. Altri insegnamenti monografici secondo deliberazione del consiglio del corso. Gli insegnamenti potranno venire integrati da conferenze e da visite ad impianti. Art. 902. - Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà. Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore. Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico. Art. 903. - Per la validità del corso, e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo seguente ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale. Il lavoro svolto verrà discusso alla presenza di una commissione costituita da tre docenti del corso prescelti dal direttore del corso, da lui presieduta. Art. 904. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta. Corso di specializzazione in bioingegneria Art. 905. - Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in bioingegneria al fine di preparare tecnici specializzati per lo studio e la soluzione dei problemi interdisciplinari inerenti l'intervento dell'ingegneria nella medicina. Art. 906. - Il corso ha la durata di un anno ed è suddiviso in due semestri; è direttore del corso un professore ufficiale dell'istituto, di automatica, nominato dal consiglio di facoltà. Il consiglio del corso è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti. Art. 907. - Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria nucleare; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri. Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonchè il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo. L'ammissione al corso è subordinata allo esito di un colloquio sui fondamenti di controlli automatici e di calcolatori per quei laureati che non abbiano sostenuto un esame su tali materie o su materie equivalenti. Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione. Art. 908. - La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso. Art. 909. - Gli insegnamenti del corso vengono impartiti per la durata di un semestre ed avranno durata variabile da 45 a 60 ore di lezione. Art. 910. - Sono insegnamenti del primo semestre: 1) Principi di biologia e anatomia; 2) Fisio-patologia; 3) Biomeccanica; 4) Fluidodinamica fisiologica; 5) Strumentazione e misure biomediche. Art. 911. - Sono insegnamenti del secondo semestre: 1) Modellistica dei sistemi fisiologici; 2) Organi artificiali; 3) Sistemi uomo-macchina; 4) Automazione del sistema ospedale; 5) Principi di gestione del sistema sanitario. Art. 912. - Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà. Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore. Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico. Art. 913. - Per la validità del corso e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo seguente ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale. Il lavoro svolto verrà discusso alla presenza di una commissione costituita da tre docenti del corso prescelti dal direttore del corso e da lui presieduta. Art. 914. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta. Corso di specializzazione in elettromagnetismo applicato Art. 915. - Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in elettromagnetismo applicato al fine di preparare tecnici specializzati per lo studio e la risoluzione dei problemi inerenti la teoria e le applicazioni dell'elettromagnetismo. Art. 916. - Il corso ha la durata di un anno; è direttore del corso un professore di ruolo dell'istituto di elettronica, nominato dal consiglio di facoltà. Il consiglio del corso è costituito dal direttore e dai docenti dei singoli insegnamenti. Art. 917. - Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria; il consiglio del corso potrà ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri. Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, ii numero degli iscritti e le norme per l'ammissione, nonchè il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo. Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione. Art. 918. - La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi docenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso. Art. 919. - Gli insegnamenti del corso vengono impartiti per la durata di un anno accademico ed avranno durata variabile da 30 a 50 ore di lezione, indicata di anno in anno dal consiglio del corso. Art. 920. - Sono insegnamenti del corso di specializzazione: 1) Circuiti a microonde; 2) Diffrazione elettromagnetica; 3) Elettrodinamica dei mezzi in movimento; 4) Fenomeni di interazione del campo e.m. ed applicazioni; 5) Metodi numerici per la risoluzione di problemi e.m.; 6) Radiometereologia; 7) Radiopropagazione; 8) Tecnica delle misure elettromagnetiche; 9) Tecnica di progettazione delle antenne; 10) Tecniche elettromagnetiche di diagnostica ambientale; 11) Tecniche elettromagnetiche applicate alla bioingegneria; 12) Tecniche ottiche nell'elettromagnetismo; 13) Teoria delle antenne; 14) Teoria ed applicazioni della propagazione in mezzi anisotropi. Art. 921. - Ogni allievo propone un proprio piano di studi, contenente almeno 6 degli insegnamenti di cui all'articolo precedente. Il piano di studi è sottoposto all'approvazione del consiglio del corso. Inoltre, il consiglio del corso, esaminato il curriculum di ciascun allievo ed il suo piano di studi, potrà consigliare la frequenza di uno o più dei seguenti corsi ufficiali della facoltà: 1) Antenne e propagazione; 2) Campi elettromagnetici e circuiti; 3) Microonde. Art. 922. - Gli insegnamenti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio della facoltà e possono essere scelti fra professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà. Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore. Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento de corso nel precedente anno accademico. Art. 923. - Per la validità del corso e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo seguente ciascun iscritto dovrà superare gli esami in tutti gli insegnamenti del suo piano di studi e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale. Il lavoro svolto verrà discusso alla presenza di una commissione costituita da tre docenti del corso prescelti dal direttore del corso e da lui presieduta. Art. 924. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta. Corso di specializzazione in metodi avanzati di analisi e progettazione delle strutture Art. 925. - Presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma è istituito un corso di specializzazione in metodi avanzati di analisi e progettazione delle strutture al fine di preparare tecnici specializzati nella risoluzione di problemi inerenti alla ricerca ed alla progettazione strutturale. Art. 926. - Il corso ha la durata di un anno; esso è diretto da un professore della facoltà nominato dal rettore, su designazione del consiglio di facoltà, per la durata di tre anni. Il consiglio del corso è composto dal direttore e dai docenti degli insegnamenti di cui all'art. 928. Art. 927. - Al corso possono essere ammessi esclusivamente laureati in ingegneria ed in architettura. Il consiglio del corso delibera ogni anno tempestivamente l'inizio delle lezioni e le norme per l'ammissione nonchè il numero minimo di iscritti affinchè il corso stesso abbia luogo. Art. 928. - Gli insegnamenti previsti nel corso sono i seguenti: Gruppo I: Matematica e fisica matematica: 1) I. 1: Complementi di analisi numerica e programmazione 2) I. 2: Complementi di meccanica dei solidi; 3) I. 3: Elementi di aerodinamica applicata; 4) I. 4: Elementi di analisi funzionale. Gruppo II: Problemi teorici generali: 5) II.1: Complementi di teoria delle strutture; 6) II.2: Dinamica delle strutture; 7) II.3: Geotecnica teorica; 8) II.4: Problemi speciali di scienza delle costruzioni; 9) II.5: Sicurezza delle strutture; 10) II.6: Stabilità delle strutture. Gruppo III: Problemi teorici applicati ai materiali strutturali: 11) III. 1: Analisi sperimentale su modelli, strutture e materiali; 12) III. 2: Complementi di teoria delle strutture di cemento armato e cemento armato precompresso; 13) III. 3: Complementi di teoria delle strutture metalliche; 14) III. 4: Proprietà meccaniche delle terre e sperimentazione geotecnica; 15) III.5: Tecnologia dei materiali strutturali. Gruppo IV: Problemi applicativi: 16) IV.1: Materiali e strutture speciali; 17) IV.2: Metodi di ottimizzazione nei problemi strutturali; 18) IV.3: Strutture in zona sismica; 19) IV.4: Tecnica delle fondazioni; 20) IV.5: Tecnica delle strutture di cemento armato e cemento armato precompresso; 21) IV.6: Tecnica delle strutture metalliche. Art. 929. - Il consiglio del corso delibera ogni anno tempestivamente quali insegnamenti saranno effettivamente attivati, tenendo conto di eventuali preferenze vari insegnamenti nei successivi anni di attività del corso. È data inoltre facoltà al consiglio del corso, all'inizio di ogni anno accademico, di rivedere il programma del corso e di variarne l'elenco degli insegnamenti. Tali variazioni saranno proposte al consiglio di facoltà e saranno rese pubbliche soltanto dopo l'approvazione del consiglio stesso e degli altri organi competenti. Art. 930. - Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una commissione all'uopo nominata dal consiglio di facoltà e possono essere scelti fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Il corso inoltre potrà giovarsi, per alcune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà. Le proposte di cui sopra sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà. Alle nomine provvede il rettore. Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico. Art. 931. - Gli allievi del corso dovranno seguire almeno sei insegnamenti fra quelli attivati per l'anno in corso, inseriti in un organico piano di studio individuale preventivamente approvato dal consiglio del corso. Durante l'anno gli allievi svolgeranno ricerche su argomenti concordati con il consiglio del corso. Per la validità del corso, cioè per il conseguimento del diploma di cui all'art. 932, gli iscritti dovranno superare gli esami degli insegnamenti prescelti ed inoltre discutere i risultati delle suddette ricerche davanti ad una commissione di cinque membri, formata dal direttore e da altri quattro docenti del corso. Art. 932. - Agli iscritti che abbiano superato il corso viene rilasciato un diploma di specializzazione in "Metodi avanzati di analisi e progettazione delle strutture". Corso di specializzazione in scienza e tecnologia grafica Art. 933. - Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in ingegneria grafica (o scienza e tecnologia grafica) allo scopo di preparare personale specializzato nelle tecniche, nei procedimenti, nei materiali che interessano l'industria grafica (processi di stampa, di riproduzione, prodotti e macchinario relativo). Il corso si articola in due diversi indirizzi dedicati prevalentemente l'uno (A) agli impianti ed alle macchine grafiche, alle applicazioni dell'elettronica, alla tecnica grafica, etc., l'altro (B) ai materiali e ai processi chimici e chimico-fisici dell'industria grafica. Art. 934. - Il corso ha la durata di un anno. Il direttore del corso viene nominato per un triennio accademico dal rettore su designazione del consiglio della facoltà di ingegneria e può essere confermato. Il consiglio del corso è formato dal direttore e dai docenti delle varie materie. Art. 935. - Al corso sono ammessi, per l'indirizzo A, i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria navale e meccanica, ingegneria nucleare, e, per l'indirizzo B, i laureati in chimica e in chimica industriale. Il consiglio del corso potrà ammettere, come uditori, tecnici di industrie grafiche in possesso dei necessari requisiti per potere trarre profitto dalla frequenza. Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti, le norme per l'ammissione. Il consiglio di facoltà potrà sospendere lo svolgimento del corso a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione. Art. 936. - Il corso prevede oltre agli insegnamenti teorici sotto riportati, conferenze ed esercitazioni pratiche. Insegnamenti comuni ai due indirizzi: Tipologia e tecnologia grafica; Impianti e macchine grafiche I; Materiali per l'industria grafica I; Sicurezza del lavoro e igiene nell'industria grafica; Legislazione riguardante l'industria grafica; Organizzazione industriale. Insegnamenti complementari per l'indirizzo A: Impianti e macchine grafiche II; Problemi di esercizio delle macchine grafiche; Elementi di automazione applicata alla tecnografia. Insegnamenti complementari per l'indirizzo B: Materiali per l'industria grafica II; Analisi e controlli sui materiali per l'industria grafica. Art. 937. - Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio del corso che può sceglierli fra professori, assistenti, tecnici dell'industria, professionisti di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. In caso di avviamento del corso tali proposte saranno preparate da un'altra commissione all'uopo nominata. Le proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà ed alle nomine provvede il rettore. Il direttore del corso presenta annualmente alla facoltà, unitamente alle eventuali proposte di nuovi incarichi, una dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno accademico. Art. 938. - Per la validità del corso e cioè per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 939 ciascun iscritto dovrà frequentare le lezioni e le esercitazioni e superare gli esami negli insegnamenti seguiti e dovrà inoltre svolgere uno studio di carattere teorico o sperimentale su materia degli insegnamenti. Tale elaborato sarà discusso davanti ad una commissione dei docenti del corso presieduta dal direttore del corso medesimo. Art. 939. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per lo studio personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 149

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