Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 877/1958

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 16/09/1958 In vigore dal: 02/04/1958 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 877

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 877/1958 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 877 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 80, relativo ai titoli di ammissione alla Scuola di perfezionamento in psicologia, in pedagogia e in psico-pedagogia, annessa alla Facoltà di magistero, è così integrato: "Titolo di ammissione è la laurea in qualsiasi disciplina, compresi i diplomi conseguiti al termine dei corsi quadriennali degli ex Istituti superiori di magistero". Dopo l'art. 185, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del Corso di perfezionamento in medicina scolastica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Corso di perfezionamento in medicina scolastica Art. 1 Art. 186. - È istituito presso la Facoltà di medicina e chirurgia un Corso di perfezionamento in medicina scolastica. Il Corso ha sede nella Clinica pediatrica universitaria e la direzione è affidata al suo direttore. Il materiale didattico ed i locali adibiti all'insegnamento sono anche quelli della Clinica pediatrica. Art. 187. - Il Corso ha la durata di un anno accademico e di questo ne segue il calendario. Art. 188. - Possono iscriversi al Corso i laureati in medicina e chirurgia. Gli iscritti sono tenuti alla frequenza dei singoli insegnamenti, internati, esercitazioni, tirocini pratici e conferenze integrative. Art. 189. - Per ogni materia di insegnamento, o per gruppi di esse, dovrà essere sostenuto l'esame di profitto alla fine del corso. Per l'ammissione agli esami è necessario aver conseguita l'attestazione di frequenza, sia agli insegnamenti fondamentali che alle conferenze. Art. 190. - Per il conseguimento del certificato di frequenza e profitto occorre aver superato l'esame finale, che consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta, con contributo personale, su un tema attinente a materia di insegnamento del Corso, assegnato dal direttore. Art. 191. - Gli insegnamenti impartiti nel Corso sono i seguenti: Fondamentali: (con esame alla fine del corso): a) Auxologia e fisiopatologia dell'accrescimento. Esercitazioni; b) Igiene scolastica; c) Legislazione sanitaria scolastica; d) Diagnostica delle malattie infettive contagiose dell'infanzia. Internato presso la Clinica pediatrica; e) Profilassi antitubercolare e delle malattie infettive. Tirocinio pratico; f) Psicopedagogia ed orientamento professionale. Esercitazioni; g) Neuropsichiatria infantile. Conferenze: (senza esame: obbligo di frequenza): Neuropsichiatria dell'età evolutiva; Oftalmologia scolastica; Nozioni sugli ordinamenti scolastici; Reumatologia infantile; Medicina sportiva dell'età evolutiva; Dietetica nelle comunità infantile; Dermatologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 aprile 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1958 Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 15. - RELLEVA

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 877/1958 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1958

Istituzione di istituti tecnici commerciali e per geometri. Decreto del Presidente della Repubblica 1316 Modificazioni al decreto istitutivo dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Geno… Decreto del Presidente della Repubblica 1315 Riconoscimento della personalita' giuridica del Fondo Luigi Gasparotto per la integrazion… Decreto del Presidente della Repubblica 1314 Ammissione alla verificazione metrica della bilancia automatica a funzionamento elettroni… Decreto del Presidente della Repubblica 1313 Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia delle scienze di Ferrara. Decreto del Presidente della Repubblica 1312