Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 878/1974
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 878
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 878/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 878
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 352 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle seguenti scuole dirette a fini speciali: Scuola per tecnici infeziologi; Scuola universitaria di discipline infermieristiche; Scuola per fisioterapisti e terapisti della riabilitazione. Scuola per tecnici infeziologi (Scuola diretta a fini speciali) Art. 353. - È istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria la scuola per tecnici infeziologi. La scuola ha lo scopo di preparare tecnici intermedi tra il medico da un lato ed il tecnico diplomato-infermiere specializzato, dall'altro. La scuola fornirà una completa preparazione tecnica e pratica agli allievi addestrandoli sui metodi diagnostici di laboratorio delle malattie infettive, sulla epidemiologia intesa anche come tecnica di condotta di inchieste epidemiologiche che tengano opportuno conto dei fattori ecologici, sociali ed economico-familiari, sulla tecnica di assistenza e controllo strumentale del malato infettivo, sulle attuali tecniche di profilassi infettiva e tropicalistica nelle collettività, ivi incluse le campagne di vaccinazione e di chemioprofilassi. La scuola ha sede presso l'istituto di malattie infettive dell'Università. Art. 354. - La durata del corso degli studi è di due anni. Possono essere ammessi alla scuola allievi di età non inferiore ai 17 anni, di sana costituzione e muniti del diploma di infermiere professionale, i quali siano in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore valido per l'ammissione ai corsi universitari. Per gli allievi stranieri la valutazione dei titoli richiesti per l'iscrizione sarà fatta secondo le norme vigenti. Art. 355. - Per ottenere l'iscrizione al primo anno i candidati debbono sostenere un esame di ammissione. Il numero dei posti disponibili al primo anno di corso è fissato in 10. L'ammissione avverrà secondo l'ordine della graduatoria dell'esame sopraddetto. Art. 356. - L'esame di ammissione consiste in una prova orale di cultura generale innanzi ad una commissione composta dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, dal direttore della scuola e da un terzo membro designato dal rettore dell'Università. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di novembre di ogni anno, nel giorno che sarà stabilito dal rettore con apposito manifesto. Art. 357. - Il direttore della scuola è di diritto il titolare della cattedra di malattie infettive dell'Università. Il consiglio della scuola si compone di tutti i docenti chiamati a tenere i corsi prescritti ed è presieduto dal direttore della scuola. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore. Art. 358. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) Clinica e patologia delle malattie infettive (biennale); 2) Epidemiologia generale e speciale delle malattie infettive batteriche, virali e parassitarie (biennale); 3) Tecniche assistenziali e diagnostiche sul malato (elettrocardiografia, elettroencefalografia, radiologia, medicina nucleare e varie) applicate alle malattie infettive (biennale); 4) Igiene ambientale con particolare riguardo alla ecologia; 5) Profilassi diretta delle malattie infettive; 6) Vaccinazioni e campagne di vaccinazione di massa; 7) Chemioprofilassi nella lotta contro le malattie infettive tropicali e non tropicali. 2° Anno: 8) Clinica e patologia delle malattie infettive (biennale); 9) Epidemiologia generale e speciale delle malattie infettive batteriche, virali e parassitarie (biennale); 10) Tecniche assistenziali e diagnostiche sul malato (elettrocardiografia, elettroencefalografia, radiologia, medicina nucleare e varie) applicate alle malattie infettive (biennale); 11) Diagnostica microbiologica, virologica e parassitologica; 12) Educazione e legislazione sanitaria nazionale ed internazionale; 13) Clinica delle malattie tropicali. L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni da effettuarsi a rotazione nei diversi reparti e laboratori dell'istituto di malattie infettive, dell'ospedale "A. Bassi" e degli istituti universitari diretti dai professori facenti parte del corpo insegnante, e presso servizi di medicina pubblica. Durante entrambi gli anni di studi gli allievi presteranno regolare servizio nei reparti e laboratori cui saranno assegnati. Art. 359. - Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di studi gli allievi debbono aver superato tutti gli esami del primo anno. Nel caso in cui non abbiano superato gli esami del primo anno, essi rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi previsti. Art. 360. - Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste. Art. 361. - Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte di tre membri; il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine e un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. Art. 362. - L'esame di diploma consiste in un colloquio su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola di fronte ad una commissione di cinque membri, composta dal direttore della scuola e da altri quattro membri designati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. All'allievo approvato verrà rilasciato il diploma di tecnico infeziologo. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza; se al secondo esame non conseguiranno l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Art. 363. - Le tasse e soprattasse annualmente dovute dagli iscritti sono le seguenti: tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 tassa annuale di iscrizione per gli studenti fuori corso . . L. 5.000 Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola approvata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia stabilisce annualmente l'ammontare dei contributi dovuti dagli iscritti. Scuola universitaria di discipline infermieristiche (Scuola diretta a fini speciali) Art. 364. - È istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione universitaria la "Scuola universitaria di discipline infermieristiche" che ha sede presso l'istituto di igiene dell'Università di Milano ed ha per scopo di formare personale insegnante e dirigente per: a) le scuole infermieristiche professionali ed ausiliarie a tutti i livelli; b) i servizi e centri di assistenza infermieristica in genere; c) i servizi ed i centri infermieristici di medicina preventiva e sanità pubblica nella comunità. Art. 365. - La durata del corso degli studi è di due anni. Possono essere ammessi alla scuola allievi in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore valido per l'ammissione ai corsi universitari. I candidati debbono inoltre, possedere il diploma di infermiere/a professionale oppure quello di vigilatrice d'infanzia o altro titolo ritenuto equipollente dal direttore della scuola. Posti disponibili al primo anno: n. 15. Art. 366. - Per ottenere l'iscrizione al primo anno i candidati debbono superare un esame ed alcuni tests attitudinari. L'ammissione avverrà nel numero dei posti disponibili, secondo graduatoria. La commissione esaminatrice per la prova di idoneità è composta dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, dal direttore della scuola e di un terzo membro designato dal rettore dell'Università. Art. 367. - Il direttore della scuola viene nominato annualmente dal rettore su designazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia fra i docenti di igiene. Il consiglio della scuola si compone di tutti i docenti chiamati a tenere i corsi prescritti ed è presieduto dal direttore della scuola. I docenti sono proposti dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi sono scelti tra professori ufficiali, liberi docenti, aiuti ed assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o di altre facoltà dell'Ateneo o tra persone di riconosciuta competenza, anche fuori dell'ambito universitario. Il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola, può nominare vicedirettrice una infermiera altamente qualificata, già in possesso del titolo conferito da analoga scuola italiana od estera. Art. 368. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: MATERIE FONDAMENTALI 1° Anno: 1) Scienze economiche e sociali; 2) Psicologia dell'educazione; 3) Concetti del "nursing"; 4) Il "nursing" in rapporto con il progresso scientifico e gli sviluppi sociali; 5) Ambiente socio-economico e fabbisogno sanitario; metodi epidemiologici di studio e di programmazione; 6) Una materia facoltativa da scegliere nei gruppi di cui appresso. 2° Anno: 1) Metodiche didattiche impiegabili nel "nursing"; 2) Problemi manageriali (organizzativi ed amministrativi del "nursing"); 3) Ricerca infermieristica; 4) Pedagogia generale; 5) Una materia facoltativa da scegliere nei gruppi di cui appresso. MATERIE FACOLTATIVE 1° Gruppo: Antropologia sociale; Analisi di comunità. Statistiche sociali (socio-economiche); Igiene ambientale con particolare riguardo all'ecologia; Assistenza sanitaria e politica sanitaria: evoluzione, principi, tecnica; I sistemi di sicurezza sociale. 2° Gruppo: Teoria del "management"; Sviluppo della personalità; Valutazione dell'insegnamento. 3° Gruppo: Legislazione sanitaria; Statistiche demografiche e sanitarie; Microbiologia; Diritto amministrativo e del lavoro. Durante il secondo anno di corso gli studenti dovranno frequentare un tirocinio didattico ed uno pratico scelti tra quelli indicati dalla direzione della scuola in base all'interesse dei candidati ed alle prospettive della loro attività professionale. I tirocini saranno condotti presso enti e servizi convenzionati con la scuola e sotto la supervisione della direzione. Per essere ammesso al 2° anno l'allievo deve aver superato tutti gli esami previsti per il 1° anno. Nel caso in cui l'allievo non superi gli esami prescritti rimarrà nella condizione di fuori corso fino a quando non avrà assolto a tale condizione. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma l'allievo deve aver seguito i corsi, superati gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti ed aver frequentato i tirocini previsti. Art. 369. - L'esame di diploma consiste in un apposito esame con presentazione e discussione di un elaborato scritto. All'allievo approvato verrà rilasciato il diploma di "Infermiera/e insegnante e dirigente". Le commissioni degli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola e sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, ed un libero docente o cultore della materia. Ogni commissione dispone di 10 punti. La commissione per l'esame di diploma è composta di 5 membri scelti tra i docenti della scuola ed è nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario dispone di 10 punti. I candidati non riconosciuti idonei potranno presentarsi nuovamente all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza. Art. 370. - Le tasse e soprattasse sono le seguenti: tassa annuale d'iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 soprattassa annuale d'esame. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale d'iscrizione per gli studenti fuori corso. . . L. 3.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 contributo per esercitazioni pratiche . . . . . . . . . . . L. 25.000 Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, stabilirà annualmente l'ammontare dei contributi dovuti dagli iscritti. Scuola per fisioterapisti e terapisti della riabilitazione (Scuola diretta a fini speciali) Art. 371. - La scuola ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico in grado di collaborare attivamente con il personale medico specializzato nel campo della fisioterapia e della riabilitazione, per quanto concerne la necessità dei reparti di riabilitazione che vengono costituiti, secondo quanto dispone la legge ospedaliera, negli ospedali provinciali e regionali e per i compiti che la legge ospedaliera prevede per i fisioterapisti diplomati inquadrati nel personale sanitario ausiliario ( legge del 12 febbraio 1968, n. 132, art. 39 ). La scuola ha sede presso la clinica ortopedica della Università (II cattedra). Art. 372. - La durata del corso degli studi è di 2 anni. Sono ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi di sana costituzione, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale nonchè titoli ritenuti equivalenti ai diplomi anzidetti) e i candidati in possesso del diploma di infermiera professionale. Art. 373. - Per ottenere l'iscrizione al 1° anno occorre sostenere un esame di ammissione. Il numero dei posti disponibili viene determinato anno per anno, con decreto del rettore, udito il consiglio della scuola. L'ammissione avverrà secondo l'ordine della graduatoria dell'esame predetto. Art. 374. - L'esame di ammissione consiste in una prova orale di cultura generale innanzi ad una commissione composta dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, dal direttore della scuola e di un terzo membro designato dal rettore dell'Università. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di novembre di ogni anno, nel giorno che sarà stabilito dal rettore con apposito manifesto. Art. 375. - L'anno accademico ha inizio il 1 dicembre e termina il 30 giugno. La domanda d'iscrizione deve essere corredata dei seguenti documenti: certificato di nascita in carta legale; titoli di studi medi superiori in originale; tre fotografie di cui una autenticata; quietanza del pagamento delle tasse; foglio di iscrizione al corso su modulo rilasciato dall'economato dell'Università. Art. 376. - Il direttore della scuola è di diritto il titolare della cattedra di clinica ortopedica dell'Università. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti tra i professori ufficiali dell'Università, tra i liberi docenti, gli aiuti e gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o tra persone di riconosciuta competenza anche fuori dell'ambito universitario. Art. 377. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) Elementi di anatomia con particolare riguardo all'apparato locomotore; 2) Elementi di fisiologia con particolare riguardo all'apparato locomotore; 3) Elementi di patologia dell'apparato locomotore (biennale); 4) Elementi di fisioterapia (biennale). 2° Anno: 1) Kinesiterapia e terapia normale; 2) Massoterapia ed idroterapia; 3) Terapia strumentale; 4) Nozioni di elettroterapia; 5) Elementi di patologia dell'apparato locomotore (biennale); 6) Elementi di fisioterapia (biennale). Durante i corsi gli iscritti sono tenuti a frequentare come allievi interni il reparto di fisioterapia e riabilitazione della clinica ortopedica II. L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni nel reparto di fisioterapia. Art. 378. - Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di studi, gli allievi debbono aver superato tutti gli esami del primo anno. Nel caso in cui non abbiano superato gli esami prescritti del primo anno essi rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto agli obblighi prefissi. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste. Art. 379. - Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte di 3 membri: il professore ufficiale della materia, presidente; un professore di materia affine; e un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. Art. 380. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, su tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola, ed in una prova pratica di fisiokinesiterapia, di fronte ad una commissione di 5 membri, composta dal direttore della scuola e da altri 4 membri designati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza; se al secondo esame non conseguiranno l'idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Superato l'esame di diploma i candidati conseguiranno il titolo di "Tecnico fisioterapista e terapista della riabilitazione" secondo la dizione prevista per le professioni ausiliarie della medicina dall' art. 39 della legge n. 132 del 12 febbraio 1968 . Art. 381. - Le tasse e soprattasse sono le seguenti: tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 soprattassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 La tassa di diploma è di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 168
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