Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 879/1958

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Pubblicato: 16/09/1958 In vigore dal: 03/07/1958 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1958, n. 879

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 879/1958 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1958, n. 879 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 , modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741 ; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 25. - È così modificato: "La Facoltà di lettere e filosofia conferisce tre lauree: la laurea in lettere, la laurea in filosofia e la laurea in lingue e letterature straniere moderne - indirizzo europeo". Dopo l'art. 32, è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) Art. 33. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica. a) Sono insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Glottologia; 4) Una lingua e letteratura straniera moderna; 5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna; 6) Filologia romanza (o germanica, o slava, o ugro-finnica); 7) Storia medioevale; 8) Storia moderna; 9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna); 10) Geografia. b) Sono insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6): 1) Lingua e letteratura francese; 2) Lingua e letteratura spagnola; 3) Lingua e letteratura portoghese; 4) Lingua e letteratura romena; 5) Lingua e letteratura inglese; 6) Lingua e letteratura tedesca; 7) Lingue e letterature scandinave; 8) Lingua e letteratura russa; 9) Lingua e letteratura ungherese; 10) Lingua e letteratura neo-greca; 11) Lingua e letteratura albanese; 12) Lingua e letteratura araba; 13) Filologia romanza; 14) Filologia germanica; 15) Filologia slava; 16) Filologia ugro-finnica; 17) Letteratura anglo-americana; 18) Letteratura ispano-americana; 19) Storia della lingua italiana; 20) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; 21) Storia delle tradizioni popolari; 22) Storia dell'arte medioevale; 23) Storia della musica; 24) Storia del teatro e dello spettacolo; 25) Letteratura greca; 26) Lingua e letteratura latina medioevale; 27) Storia romana; 28) Storia greca; 29) Storia della filosofia. Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà. L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive. Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche in altro insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gl'insegnamenti complementari di sua scelta. Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare. Il preside, sentita, ove ritenga la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 luglio 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958 Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 34. - RELLEVA -

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