Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 881/1961

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Pubblicato: 05/09/1961 In vigore dal: 27/06/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 881

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 881/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 881 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura; Visti, per la provincia di Parma: - l'accordo collettivo 12 giugno 1959, per le tariffe di mietitura e trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti, l'U.I.L.Terra, la Liberbraccianti; al quale ha aderito, in data 2 ottobre 1959, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L.; - il contratto collettivo 2 ottobre 1959, per i salariati fissi, semifissi e salariati in famiglia, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la U.I.L.-Terra Provinciale al quale ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -; - il contratto collettivo 2 ottobre 1959, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la U.I.L.-Terra,; al quale ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -; Visti, per la provincia di Piacenza: - il contratto collettivo 31 agosto 1959, per i salariati e braccianti agricoli fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati, Braccianti e Maestranze Specializzate e Qualificate - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.I.S.L. -, l'U.I.L. Terra; - il contratto collettivo 31 agosto 1959, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati, Braccianti e Maestranze Specializzate e Qualificate - C.G.I.L. -, la Liberterra Provinciale - C.I.S.L. -, la U.I.L.-Terra; Visti, per la provincia di Reggio Emilia l'accordo collettivo 23 giugno 1959, per gli addetti ai lavori di moda e trapianto del riso, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione dei Coltivatori Diretti e la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la Liberbraccianti - C.I.S.L. -, la U.I.L.-Terra; - il contratto collettivo 25 giugno 1959, e relativa tabella, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Federazione Provinciale Mezzadri e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Salariati, Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti - U.I.L.; al quale ha aderito, in data 29 giugno 1959, il Sindacato Provinciale dei Braccianti e Salariati Agricoli - C.I.S.N.A.L.; - il contratto collettivo 1 ottobre 1959, per i salariati fissi, stipulato tra le medesime parti di cui al precedente contratto 25 giugno 1959 ed al quale ha aderito, in data 2 ottobre 1959, il Sindacato Provinciale dei Braccianti e Salariati Agricoli - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 della provincia di Parma, in data 21 maggio 1960, n. 1 della provincia di Piacenza, in data 24 febbraio 1960, n. 10 e n. 16 della provincia di Reggio Emilia, in data 17 giugno 1960 e 30 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 12 giugno 1959 per le tariffe di mietitura e trebbiatura, il contratto collettivo 2 ottobre 1950 per i salariati fissi, semifissi e salariati in famiglia, il contratto collettivo 2 ottobre 1959 per i braccianti agricoli avventizi; - per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 31 agosto 1959 per i salariati e braccianti agricoli fissi, il contratto collettivo 31 agosto 1959 per i braccianti agricoli avventizi; - per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 23 giugno 1959 per gli addetti ai lavori di monda e trapianto del riso, il contratto collettivo 25 giugno 1959 per i braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo 1 ottobre 1959 per i salariati fissi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 48. - DI PRETORO

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