Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 881/1981

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona.

Pubblicato: 01/02/1982 In vigore dal: 21/10/1981 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 881

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 881/1981 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 881 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 900 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 L'art. 22 dello statuto dell'Università di Ancona di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980, n. 339 , relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, è modificato nel modo seguente: Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso, e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

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