Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 882/1958

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.

Pubblicato: 17/09/1958 In vigore dal: 18/06/1958 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1958, n. 882

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 882/1958 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1958, n. 882 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 87, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento in chirurgia generale ed in anestesiologia, con il conseguente spostamento degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in chirurgia generale Art. 88. - La Scuola di specializzazione in chirurgia generale ha la durata di cinque anni, ha sede presso la Clinica chirurgica, il cui professore di ruolo è il titolare del corso. Art. 89. - Alla Scuola non potranno essere iscritti più di cinque medici per ciascun anno di corso. Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma sono le seguenti: 1° anno: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni; 2) Patologia chirurgica generale; 3) Clinica chirurgica generale. 2° anno: 1) Anatomia e istologia patologica; 2) Tecnica di laboratorio applicata (chimica, batteriologia, istologia, serologia); 3) Patologia chirurgica speciale; 4) Clinica chirurgica generale. 3° anno: 1) Anatomia ed istologia patologica; 2) Patologia chirurgica speciale; 3) Clinica chirurgica generale. 4° anno: 1) Tecnica degli esami e delle operazioni endoscopiche; 2) Radiologia; 3) Clinica chirurgica generale. 5° anno: 1) Ortopedia; 2) Otorinolaringoiatria; 3) Medicina legale; 4) Clinica chirurgica generale. Art. 90. - Gli esami di profitto che si sostengono in gruppo di materie sono obbligatori alla fine del 3°, 4° e 5° anno di corso. Gli allievi che non sostengono o non superino gli esami obbligatori non possono essere iscritti all'anno successivo. Alla fine del terzo anno gli allievi sostengono l'esame di profitto nei due gruppi di materie seguenti: I gruppo: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni; 2) Patologia chirurgica speciale. II gruppo: 1) Anatomia e istologia patologica; 2) Tecnica di laboratorio applicata; 3) Clinica chirurgica generale. Alla fine del quarto anno di corso gli allievi sostengono l'esame di profitto in un unico gruppo di materie seguenti: III gruppo: 1) Tecnica degli esami e delle operazioni endoscopiche; 2) Radiologia. Alla fine del corso gli allievi sostengono l'esame di profitto in un unico gruppo nelle rimanenti materie: IV gruppo: 1) Clinica chirurgica generale; 2) Ortopedia; 3) Otorinolaringoiatria; 4) Medicina legale. Art. 91. - L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni di corso e si svolge nella Clinica chirurgica con presenza giornaliera negli ambulatori e nelle sale di degenza, secondo i turni stabiliti dal direttore della Scuola. Scuola di perfezionamento in anestesiologia Art. 92. - La Scuola di perfezionamento in anestesiologia ha sede presso la Clinica chirurgica ed ha la durata di due anni. Direttore della Scuola è il direttore della Clinica chirurgica. Alla Scuola non potranno essere iscritti più di cinque medici per ciascun anno di corso. Art. 93. - Le materie di insegnamento sono: 1° anno: 1) Nozioni di anatomia applicata alla anestesia; 2) Nozioni di fisiologia applicata alla anestesia; 3) Nozioni di biochimica applicata alla anestesia; 4) Farmacologia degli anestetici e degli analgesici; 5) Preparazione dell'ammalato chirurgico. 2° anno: 1) Fisiologia e clinica della anestesia; 2) Tecniche di anestesia e analgesia; 3) Assistenza e rianimazione dell'operato; 4) Anestesie speciali. Art. 94. - Costituisce parte del corso l'insegnamento pratico che sarà tenuto durante l'anno accademico nella Clinica chirurgica e nei reparti clinici espressamente designati. Alle esercitazioni pratiche gli allievi interverranno secondo i turni stabiliti dal direttore del corso. L'esame di profitto su tutte le materie di insegnamento sarà tenuto alla fine del corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 giugno 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958 Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 33. - RELLEVA

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