Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 882/1979
Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 882
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 882/1979
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 882
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore
di Milano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Nello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, dopo l'art. 101, si inseriscono le norme relative all'ordinamento degli studi della scuola di perfezionamento in scienze dell'educazione che si istituisce presso la facoltà di magistero. A dette norme si attribuiscono il titolo IV e l'art. 102; conseguentemente si sposta la numerazione dei titoli e degli articoli successivi. Titolo IV FACOLTÀ DI MAGISTERO Scuola di perfezionamento in scienze dell'educazione Art. 1 Art. 102. - La durata della scuola è di due anni. Ad essa possono iscriversi i laureati della facoltà di magistero e di lettere. Materie del primo anno: pedagogia (teoria dell'educazione); storia della pedagogia; metodologia e didattica dell'insegnamento medio. Materie del secondo anno: pedagogia speciale; psicologia; sociologia dell'educazione. Gli iscritti debbono inoltre scegliere tre delle seguenti materie: filosofia morale; un esame di storia (storia antica, storia medioevale, storia moderna, storia contemporanea); sociologia; metodologia e didattica delle lingue straniere; auxologia; psicologia generale. Al termine del biennio l'iscritto deve presentare una tesi in una delle materie d'insegnamento della scuola. L'iscritto che volesse discutere la tesi di perfezionamento sulla didattica di una disciplina compresa tra gli insegnamenti della scuola media è tenuto a seguire il corso che, nell'ambito dell'Università, viene svolto su quella specifica disciplina. Tale corso è da ritenersi sostitutivo di una delle tre materie a libera scelta. Al termine dei corsi la scuola rilascia il diploma in scienze pedagogiche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1980 Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 189
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