Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 883/1958
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1958, n. 883
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 883/1958
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1958, n. 883
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 25, è sostituito dal seguente: "La Facoltà conferisce: la laurea in lettere; la laurea in filosofia; la laurea in lingue e letterature straniere moderne". Dopo l'art. 39, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 40. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica. Indirizzo europeo Sono insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Glottologia; 4) Una lingua e letteratura straniera moderna; 5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna; 6) Filologia romanza (o germanica, o slava, o ugro-finnica); 7) Storia medioevale; 8) Storia moderna; 9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna); 10) Geografia. Sono insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai suindicati n. 4), 5) e 6): 1) Lingua e letteratura francese; 2) Lingua e letteratura spagnola; 3) Lingua e letteratura inglese; 4) Lingua e letteratura tedesca; 5) Filologia romanza; 6) Filologia germanica; 7) Letteratura anglo-americana; 8) Letteratura ispano-americana; 9) Storia della lingua italiana; 10) Storia delle tradizioni popolari; 11) Storia dell'arte medioevale; 12) Storia della musica; 13) Letteratura greca; 14) Lingua e letteratura latina medioevale; 15) Storia e filologia bizantina (o filologia bizantina); 16) Storia romana; 17) Storia greca; 18) Storia della filosofia; 19) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 20) Dialettologia siciliana. Art. 41. - Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tre altri insegnamenti da lui scelti tra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà. L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive. Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia, a cui quella stessa prima lingua si ricollega, e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta. Gli esami di letteratura italiana e letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare. Le prove scritte sulla lingua straniera prescelta come quadriennale consistono in un dettato e in una versione dalla lingua prescelta all'italiano per il 1° anno di corso; in un dettato e in una versione dall'italiano alla lingua prescelta per il 2° anno di corso; in due versioni rispettivamente dall'italiano e dalla lingua straniera prescelta e in una composizione su un argomento letterario per il 3° anno di corso; in una prova di cultura generale nella lingua straniera prescelta come quadriennale su argomento che sono oggetto della prova orale di cultura per il quarto anno. La prova orale di lingua straniera del 4° corso consiste, oltre che negli argomenti specifici svolti durante l'anno, in una prova di cultura generale, svolta nella lingua prescelta. Detto esame verterà su argomenti generali di letteratura dalle origini ai giorni nostri e su argomenti di storia politica e di geografia dei Paesi dove si parla la lingua prescelta. Per superare gli esami scritti di lingua straniera occorre raggiungere la sufficienza nelle singole prove di cui è composto l'esame (dettato, versione, composizione). È tenuto a ripetere la prova scritta chi, avendola superata, non si presenti nella stessa sessione a sostenere quella orale. Il voto della prova scritta superata fa media con quello della prova orale. Lo studente, che non abbia superato la prova prescritta per ciascun anno di corso nella lingua prescelta come quadriennale, non può essere ammesso agli esami del corso successivo di lingua. In una sessione non si può sostenere che la prova scritta di un solo anno di corso. La prova scritta preliminare di letteratura italiana consiste in un tema storico, letterario, la prova scritta preliminare di letteratura latina consiste in una versione dall'italiano in latino. Le prove scritte preliminari di letteratura latina e di letteratura italiana si intendono superate e danno luogo all'ammissione all'esame orale, qualora si consegue in esse la sufficienza. Il voto dell'esame in ciascuna delle due letterature, italiana e latina, è unico, ed è costituito dalla media dei voti tra prova scritta e prova orale. Gli studenti che intendono seguire un ordine degli studi diverso da quello consigliato dalla Facoltà, debbono, entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico, presentare i loro piani di studi al preside, il quale, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllarli per il coordinamento ed approvarli prima che siano resi definitivi. Art. 42. - Gli insegnamenti a corso pluriennale comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso. Art. 43. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della Facoltà. Art. 44. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un tema letterario nella lingua prescelta come quadriennale. Tanto la dissertazione quanto la discussione debbono essere fatte nella lingua straniera prescelta. Per l'esame di laurea lo studente deve presentare, almeno un mese prima della data dell'esame, una dissertazione scritta in quattro copie. Art. 45. - Coloro che siano forniti di altra laurea e del diploma di maturità classica possono essere ammessi con abbreviazione di corso e con le modalità che sono proposte dalla Facoltà in rapporto sopratutto alla affinità degli studi compiuti. Per tutti i suddetti laureati resta fermo in ogni caso l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari necessari per la laurea in lingue e letterature straniere, e che non siano stati eventualmente seguiti e superati nel corso di provenienza. Per quanto riguarda la lingua straniera quadriennale resta fermo l'obbligo che siano compiuti quattro anni di corso con i relativi esami scritti e orali tra il corso di provenienza e il nuovo corso di laurea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 giugno 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958 Atti del governo, registro n. 114, foglio n. 32. - RELLEVA
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