Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 883/1971

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.

Pubblicato: 05/11/1971 In vigore dal: 28/08/1971 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 883

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 883/1971 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 883 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta, intese ad ottenere: l'istituzione del corso di laurea in psicologia presso la facoltà di magistero; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Padova è istituito il corso di laurea in psicologia. Tale nuovo corso di laurea comincerà a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1971-72 con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo. Alla fine del corso di studi viene rilasciata la laurea in psicologia. Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è modificato come appresso: L'art. 85 è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 85. - La facoltà di magistero conferisce esclusivamente: la laurea in materie letterarie; la laurea in pedagogia; la laurea in psicologia; il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. Dopo l'art. 87 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in psicologia. Laurea in psicologia Art. 88. - Durata del corso di studi: quattro anni, suddivisi in un biennio di base ed un biennio di preparazione specifica, ordinato secondo i seguenti indirizzi: didattico, applicativo, sperimentale. Titolo di ammissione: quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge. Insegnamenti fondamentali: Biennio di base: 1) Psicologia generale (biennale); 2) Psicologia dell'età evolutiva (biennale); 3) Psicologia fisiologica con fondamenti biologici ed anatomo-fisiologici dei processi mentali (biennale); 4) Statistica psicometrica; 5) Psicologia sociale; 6) Sociologia; 7) Istituzioni di pedagogia. Al termine del biennio di base gli studenti debbono scegliere l'indirizzo di laurea e, quindi, il tipo di corso che intendono frequentare nel secondo biennio, e debbono sostenere un esame di lingua inglese consistente nella traduzione ad apertura di libro di brani di un'opera di psicologia, scritto in lingua inglese. Biennio di preparazione specifica: Indirizzo didattico: 1) Psicologia dinamica; 2) Psicopedagogia; 3) Storia della filosofia; 4) Una materia filosofica a scelta; 5) Una materia pedagogica a scelta; 6) Storia; 7), 8), 9), 10) Quattro insegnamenti complementari a scelta. Indirizzo applicativo: 1) Teorie della personalità; 2) Psicopatologia generale e dell'età evolutiva; 3) Psicologia dinamica; 4) Teoria e tecniche dei tests; 5), 6) Tecniche d'indagine della personalità (biennale); 7), 8), 9), 10) Quattro insegnamenti complementari a scelta. Indirizzo sperimentale: 1) Biologia generale; 2) Istituzioni di matematica; 3) Psicometria; 4) Tecniche sperimentali di ricerca; 5) Psicologia animale e comparata; 6) Psicolinguistica; 7) Metodologia della ricerca psicologica; 8), 9), 10) Tre insegnamenti complementari a scelta. Insegnamenti complementari: 1) Antropologia culturale; 2) Biochimica; 3) Criminologia; 4) Fisica (per corso di scienze biologiche) 5) Filosofia della scienza; 6) Filosofia morale; 7) Filosofia teoretica; 8) Genetica; 9) Lingua e letteratura italiana; 10) Logica; 11) Metodologia generale delle scienze biologiche; 12) Neurofisiologia; 13) Neuropsichiatria infantile; 14) Psichiatria; 15) Psicologia della percezione; 16) Psicologia clinica; 17) Psicologia del lavoro; 18) Psicofisiologia dei processi onirici; 19) Sociologia dell'educazione; 20) Storia della pedagogia; 21) Storia della psicologia; 22) Storia della scienza; 23) Zoologia, e tutte le discipline proposte per gli indirizzi, diversi da quello prescelto. A tutti gli insegnamenti del primo e del secondo biennio sono annessi seminari e corsi di esercitazioni. All'inizio del primo anno di biennio di preparazione specifica gli allievi dovranno concordare con il direttore dell'istituto di psicologia e con il relatore l'argomento della tesi di laurea, la quale, comunque, dovrà essere svolta nell'ambito delle materie psicologiche. Il passaggio da un indirizzo all'altro, nell'ambito del corso di laurea può essere deciso dallo studente, previo accordo con il consiglio del corso di laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a venti insegnamenti di durata annuale, e, cioè oltre a tutti gli esami fondamentali e almeno quattro complementari per l'indirizzo didattico, quattro per l'indirizzo applicativo e tre per l'indirizzo sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in psicologia con l'indicazione dello indirizzo prescelto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 agosto 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 191. - CARUSO

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