Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 884/1963

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Pubblicato: 05/07/1963 In vigore dal: 29/05/1963 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. 884

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 884/1963 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. 884 ## Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1959, n. 1218 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1935, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con il decreto sopraindicato è modificato come appresso; Dopo l'art. 3, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, viene inserito il seguente nuovo articolo: Art. 4. - Nelle Facoltà di cui all'articolo precedente, sono costituiti, secondo il criterio dell'affinità degli insegnamenti gli Istituti scientifici specificati negli articoli seguenti. Scopo degli Istituti è di addestrare e di perfezionare studenti e studiosi nelle discipline a cui gli Istituti stessi si riferiscono e di contribuire al progresso delle dette discipline con ricerche e pubblicazioni e con altre iniziative che vengano giudicate opportune dai rispettivi direttori. Direttore di ciascun Istituto è uno dei professori di ruolo. Se dell'istituto fanno parte soltanto professori incaricati, potrà essere nominato direttore il preside o altro professore di ruolo della Facoltà. I direttori degli stituti di cui al comma precedente vengono nominati dal rettore, su designazione del Consiglio della Facoltà, per un triennio accademico professore di ruolo, annualmente, se professore incaricato, e possono essere confermati. Gli articoli 14 e 15 relativi agli insegnamenti e alle propedeuticità del corso di laurea in discipline nautiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 1 Art. 14. - Sono insegnamenti fondamentali: 1) Analisi matematica (biennale); 2) Geometria analitica con elementi di proiettiva: 3) Meccanica nazionale con elementi di statica grafica e disegno; 4) Fisica sperimentale (biennale); 5) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 6) Complementi di matematica; 7) Astronomia generale e sferica; 8) Geodesia e idrografia: 9) Astronomia nautica; 10) Arte navale (biennale); 11) Navigazione e magnetismo navale (biennale); 12) Meteorologia, e oceanografia; 13) Elementi di architettura e costruzione navale; 14) Misure elettriche e radioelettriche; 15) Navigazione aerea; 16) Elettrotecnica; 17) Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche; 18) Radiotecnica; 19) Lingua straniera (biennale); Sono insegnamenti complementari: 1) Metodi di osservazione e misura; 2) Statistica applicata ai fenomeni naturali; 3) Aeronautica generale; 4) Assistenza al volo e controllo del traffico aereo; 5) Metereologia sinotica e previsioni del tempo; 6) Tecnica del radar e dei radioaiuti alla navigazione; 7) Magnetismo terrestre; 8) Misure oceanografiche. Lo studente, al termine dei primi due anni di corso, deve dare prova di conoscenza della lingua straniera, Per essere ammesso al l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno di due, da lui scelti fra i complementari. Art. 15. Lo studente non può sostenere gli esami di: Complementi di matematica; Arte navale, 2° corso, Navigazione e magnetismo navale (biennale), Metereologia e oceanografia, Astronomia generale e sferica, Elettrotecnica, Radiotecnica, Geodesia e idrografia, Elementi di architettura e costruzione navale, Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche Misure elettriche e radioelettriche, ove non abbia superato gli esami di: Analisi matematica (biennale), Fisica sperimentale (biennale), Geometria analitica con elementi di proiettiva, Meccanica razionale e lingua straniera. nè l'esame di Radiotecnica non abbia, superato quello di Elettrotecnica, nè quelli di Misure elettriche e di teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche, ove non a abbia superato quelli di Elettrotecnica e radiotecnica, nè l'esame di Meteorologia sinottica ove non abbia superato quello di Meteorologia e oceanografia, nè l'esame di Statistica applicata ai fenomeni naturali, ove non abbia superato quello di Analisi matematica (biennale), nè l'esame di Astronomia nautica ove non abbia superato quello di Astronomia generale e sferica. Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento o della successiva numerazione, viene inserito il seguente nuovo articolo Art. 18. Nella Facoltà di Scienze nautiche sono costituiti i seguenti istituiti scientifici: di Astronomia nautica e navigazione, comprendente gli insegnamenti di Navigazione aerea, di Astronomia nautica, di Aeronautica generale, di Assistenza al volo e controllo del traffico aereo; di Meteorologia e oceanografia, comprendente il detto insegnamento e quelli di Misure oceanografiche di meteorologia sinottica e previsione del tempo: di Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche comprendente il detto insegnamento e quelli di Elettrotecnica, di Radiotecnica, di Misture elettriche e radioelettriche, di Tecnica del radar e dei radioaiuti alla navigazione; di Fisica sperimentale. Art. 20. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze economico-marittime sono aggiunti quelli di: 6) Diritto della previdenza sociale; 7) Diritto delle assicurazioni. Dopo l'art. 23 è aggiunto il seguente nuovo articolo Art. 24. - Nella Facoltà di Economia marittima sono costituiti i seguenti Istituti scientifici: di Merceologia; di Economia dei trasporti marittimi, comprendente gli insegnamenti di Economia politica, di Economia dei trasporti marittimi e di Statistica; di Diritto pubblico, comprendente oltre il su detto insegnamento, quelli di Diritto amministrativo e di Diritto internazionale; di Diritto della navigazione, comprendente oltre il suddetto insegnamento quello di Diritto del lavoro. marittimo e portuale; di Diritto commerciale, comprendente oltre il su detto insegnamento, quelli di Istituzione di diritto privato e di Diritto industriale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963 Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 53. - VILLA

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