Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 886/1979

Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

Pubblicato: 26/04/1980 In vigore dal: 24/05/1979 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1979, n. 886

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 886/1979 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1979, n. 886 ## Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 ottobre 1978, n. 682 , relativa alla delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 , concernente norme di polizia delle miniere e delle cave, ai fini dell'adeguamento delle norme stesse alle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri dell'interno di grazia e giustizia, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Finalità Le presenti norme si applicano alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e in altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. Esse intendono garantire il buon governo dei giacimenti di idrocarburi; tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori; prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marini; evitare ingiustificati impedimenti e intralci alla navigazione marittima ed aerea e alla pesca, danni o pericoli alla fauna e flora marina, a condotte, cavi ed altri impianti sottomarini.

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