Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 891/1956
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1956, n. 891
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 891/1956
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1956, n. 891
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 , e modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847 ; 26 ottobre 1940, n. 2058 ; 16 marzo 1942, n. 323 ; 24 ottobre 1942, n. 1597, e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932 ; 31 ottobre 1950, n. 1308 ; 11 aprile 1951, n. 953 ; 25 luglio 1952, n. 1501 ; 26 ottobre 1952, n. 4529 ; 10 febbraio 1953, n. 384 ; 30 luglio 1953; n. 715 ; 24 settembre 1954, n. 1205 ; 14 marzo 1955, n. 345 , e 24 luglio 1955, n. 798 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 211, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in economia montana delle Venezie annessa alla Facoltà di agraria. Scuola di perfezionamento in economia montana, delle Venezie Art. 212. - Alla Facoltà di agraria è annessa la "Scuola di perfezionamento in economia montana delle Venezie". La Scuola ha lo scopo di preparare i laureati in scienze agrarie e in scienze forestali per metterli in grado di affrontare i problemi dell'economia montana, delle Venezie, di dirigere, amministrare ed assistere aziende montane, di condurre ricerche in luogo, svolgere azione di propaganda e di impartire l'insegnamento in Istituti e Scuole professionali agrarie specializzate, in relazione alle attività preminenti nelle singole zone. La Scuola conferisce il diploma di perfezionamento in economia montana. Art. 213. - Alla Scuola di perfezionamento in economia montana delle Venezie possono iscriversi, per il conseguimento del diploma, i laureati in scienze agrarie o in scienze forestali. Il numero massimo degli iscritti è determinato annualmente dal direttore della Scuola, con preferenza ai cittadini residenti nelle Venezie. Art. 214. - È direttore della Scuola il professore ufficiale di economia e politica agraria della Facoltà d'agraria dell'Università di Padova. Art. 215. - La durata degli studi per il conseguimento del diploma di perfezionamento è di un biennio. Art. 216. - Durante il biennio gli iscritti debbono frequentare i seguenti insegnamenti: 1. Agronomia delle zone montane; 2. Alpicoltura; 3. Assestamento forestale e dendrometria; 4. Botanica forestale; 5. Chimica forestale; 6. Economia agraria montana; 7. Entomologia forestale; 8. Legislazione di interesse della montagna (semestrale); 9. Selvicoltura; 10. Sistemazioni idraulico-forestali e montane; 11. Tecnologie forestali ed industrie montane; 12. Zoologia forestale venatoria e acquicoltura; 13. Zootecnica. I corsi possono essere integrati da conferenze, esercitazioni e da visite sul luogo. Durante il secondo anno gli iscritti si dedicano anche alla compilazione di un lavoro originale in una delle materie costitutive della Scuola, procedendo alla raccolta di dati, indagini ed esperienze del caso nelle zone montane oggetto della ricerca. L'argomento del lavoro deve essere approvato dal competente professore ufficiale della Scuola. Art. 217. - Per essere ammesso all'esame di diploma l'iscritto deve aver ottenuto tutte le attestazioni di frequenza agli insegnamenti della Scuola superando i relativi esami ed aver compilato il lavoro di cui all'articolo precedente. Art. 218. - L'esame di diploma consiste nella discussione del lavoro compilato dall'iscritto durante il secondo anno del biennio. La Commissione per l'esame di diploma è presieduta dal preside della Facoltà di agraria e composta di almeno sei professori ufficiali scelti fra i docenti della Scuola e della Facoltà di agraria. Art. 219. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare annualmente, sono fissate dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà di agraria. L'ammontare dei contributi viene stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà e Scuola. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, a norma dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 36. - RELLEVA
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