Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 892/1956
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1956, n. 892
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 892/1956
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1956, n. 892
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 , modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904 ; 4 maggio 1942, n. 557 ; 5 settembre 1942, n. 1120; e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612 ; 23 settembre 1949, n. 931 ; 30 ottobre 1949, n. 1059 ; 5 aprile 1950, n. 284 ; 30 ottobre 1950, n. 1277 ; 31 ottobre 1950, n. 1311 ; 18 aprile 1951, n. 934 ; 30 luglio 1951, n. 1304 ; 27 ottobre 1951, n. 1680 ; 19 settembre 1952, n. 4551 ; 25 agosto 1953, n. 1117 ; 26 aprile 1954, n. 738 ; 30 giugno 1954, n. 753 ; 31 luglio 1954, n. 865 ; 24 agosto 1954, n. 987 ; 14 settembre 1954, n. 1056 ; 29 ottobre 1954, n. 1458 ; 29 ottobre 1954, n. 1465 ; 4 febbraio 1955, n. 71 ; 16 febbraio 1955, n. 220 ; 2 agosto 1955, n. 897 ; 20 settembre 1955, n. 939 e 30 gennaio 1956, n. 163 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 135 (già 107). - Agli insegnamenti complementari comuni a tutte le Sezioni è aggiunto quello di: 21) "Ingegneria sanitaria". Dopo l'attuale art. 212, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di specializzazione in ingegneria sanitaria annesso alla Facoltà di ingegneria, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Corso di specializzazione in ingegneria sanitaria Art. 213. - È istituito presso la Facoltà di ingegneria un corso di specializzazione in ingegneria sanitaria. Il corso ha la durata di un anno scolastico e comprende i seguenti insegnamenti: 1) Principi di biologia, microbiologia, parassitologia ed epidomiologia; 2) Complementi di idraulica ed idrologia; 3) Complementi di geologia e di geotecnica; 4) Chimica e biochimica delle acque, dei liquami e dei trattamenti; 5) Progetti di acquedotti e fognature; 6) Trattamenti delle acque potabili e delle acque di rifiuto domestiche e industriali, con progetti; 7) Igiene industriale e del lavoro; 8) Igiene dell'abitato e dell'edilizia; 9) Riscaldamento e condizionamento degli ambienti. Altri insegnamenti monografici eventuali. Art. 214. - Al corso possono essere ammessi laureati in ingegneria della sezione civile, sottosezione idraulica. Possono essere anche ammessi, previo esame preliminare, coloro che siano muniti di laurea in ingegneria di altra sezione. Il numero degli iscritti viene stabilito per ogni anno scolastico dal direttore del corso. Della accettazione delle domande di iscrizione giudica il direttore del corso. Art. 215. - Il corso si svolge presso l'Istituto di costruzioni idrauliche. Il direttore del corso è il direttore del predetto istituto. Art. 216. - Sono ammessi a sostenere l'esame finale gli allievi, che hanno regolarmente frequentato il corso. L'esame consiste in una prova orale sulle materie d'insegnamento, e nella discussione di una tesi scritta o di un progetto elaborato dal candidato durante il corso. Può essere sostenuto nelle sessioni estiva ed autunnale. La Commissione di esami è nominata dal preside della Facoltà, udito il direttore del corso, che ne è il presidente. Essa è costituita da un numero di membri che va da cinque a sette. Art. 217. - A coloro che hanno frequentato il corso e superati gli esami, è rilasciato un diploma di specializzazione. Art. 218. - Le tasse d'iscrizione e le sopratasse vengono fissate dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Consiglio della Facoltà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 37. - RELLEVA
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