Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 896/1984

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Pubblicato: 29/12/1984 In vigore dal: 30/07/1984 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1984, n. 896

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 896/1984 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1984, n. 896 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Dopo l'art. 327, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile. Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile Art. 328. - È istituita presso l'Università di Bari la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile che conferisce il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile. Art. 329. - La direzione della scuola ha sede presso gli istituti di clinica psichiatrica e clinica neurologica dell'Università di Bari. Art. 330. - La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione professionale specifica nel campo della patologia neurologica e psichiatrica dell'infanzia. Art. 331. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 332. - Il numero degli iscritti è di uno per ogni anno e complessivamente di quattro per l'intero corso di studi. Art. 333. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. È richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale. Art. 334. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982 . Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 335. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia ed embriologia del S.N. (medicina e chirurgia; 2) fisiologia del S.N. con particolare riguardo alla età evolutiva (medicina e chirurgia); 3) genetica (medicina e chirurgia); 4) endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia (medicina e chirurgia); 5) patologia e clinica pediatrica (medicina e chirurgia); 6) tecniche di laboratorio (medicina e chirurgia). 2° Anno: 7) anatomia patologica del S.N. (medicina e chirurgia); 8) biochimica patologica del S.N. (medicina e chirurgia); 9) psicologia dell'età evolutiva (medicina e chirurgia); 10) semeiotica e clinica neurologica (medicina e chirurgia); 11) semeiotica e clinica psichiatrica (medicina e chirurgia). 3° Anno: 12) psicopatologia dell'età evolutiva (medicina e chirurgia); 13) semeiotica e clinica neurologica infantile (medicina e chirurgia); 14) psicodiagnostica dell'età evolutiva (medicina e chirurgia); 15) elettrofisiologia (medicina e chirurgia); 16) neuroradiologia (medicina e chirurgia); 17) neurochirurgia dell'età evolutiva (medicina e chirurgia); 18) semeiotica e clinica psichiatrica infantile (medicina e chirurgia). 4° Anno: 19) clinica psichiatrica infantile (seconda) (medicina e chirurgia); 20) terapia generale delle; malattie mentali infantili (medicina e chirurgia); 21) psicoterapia dell'età evolutiva (medicina e chirurgia); 22) foniatria (medicina e chirurgia); 23) psicopedagogia (medicina e chirurgia); 24) sociologia applicata alla popolazione infantile (medicina e chirurgia); 25) legislazione (medicina e chirurgia). Art. 336. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione dell'candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. L'esame di clinica psichiatrica infantile va sostenuto al 4° anno. Art. 337. - Per gli studenti del 1° anno è obbligatoria la frequenza di sei mesi in clinica pediatrica; per gli studenti del 2° anno è obbligatoria la frequenza di tre mesi in clinica neurologica e di tre mesi in clinica psichiatrica; per gli studenti del 3° e 4° anno è obbligatoria la frequenza di sei mesi in neuropsichiatrica infantile. Nel corso della frequenza obbligatoria saranno svolte attività pratiche attinenti alle rispettive discipline. Per ogni anno di corso saranno organizzati seminari teorico-pratici interdisciplinari la cui frequenza è obbligatoria. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti la specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 338. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione. Art. 339. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 340. - È costituito per la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio del corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1984 Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 126

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