Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 899/1979

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.

Pubblicato: 08/05/1980 In vigore dal: 31/10/1979 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 899

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 899/1979 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 899 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Articolo unico Gli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 dello statuto dell'Università di Ferrara sono sostituiti dai seguenti: Art. 24. - Sono istituiti, nell'ambito della facoltà, l'istituto giuridico F. Tumiati e l'istituto di economia e finanza. Appartengono all'istituto giuridico F. Tumiati i seguenti insegnamenti: Istituzioni di diritto privato - Istituzioni di diritto romano - Filosofia del diritto - Storia del diritto romano - Storia del diritto italiano - Diritto costituzionale - Diritto ecclesiastico - Diritto romano - Diritto civile - Diritto commerciale - Diritto del lavoro - Diritto processuale civile - Diritto internazionale - Diritto amministrativo - Diritto penale - Procedura penale - Medicina legale e delle assicurazioni - Diritto industriale - Diritto agrario - Diritto comune - Diritto canonico - Esegesi delle fonti del diritto romano - Diritto privato comparato - Diritto pubblico comparato - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche - Ordinamento delle Comunità europee - Diritto costituzionale regionale - Diritto processuale amministrativo - Sociologia - Istituzioni di diritto penale - Esegesi delle fonti della storia del diritto italiano - Criminologia - Diritto della navigazione - Dottrina dello Stato - Diritto della previdenza sociale - Diritto fallimentare - Diritto penale commerciale - Istituzioni di diritto pubblico - Scienza dell'amministrazione - Teoria generale del diritto - Storia dei sistemi di relazione fra Stato e Chiesa - Teoria generale del processo - Diritto pubblico dell'economia. Appartengono all'istituto di economia e finanza i seguenti insegnamenti: Economia politica - Scienza delle finanze e diritto finanziario - Statistica - Diritto tributario - Storia delle dottrine economiche. Art. 25. - Con regolamento interno di istituto, le attrezzature didattico-scientifiche saranno ripartite in appositi seminari che raggruppino materie di insegnamento tra loro affini allo scopo di una più efficace realizzazione della ricerca scientifica, di un migliore svolgimento dell'attività didattica. Art. 26. - I direttori degli istituti saranno nominati secondo le norme della legislazione universitaria in vigore e dureranno in carica tre anni. I direttori riferiranno annualmente alla facoltà sull'andamento amministrativo degli istituti, e sono altresì tenuti a riferire in qualsiasi momento sull'attività, anche ordinaria, dell'istituto al consiglio formato da tutti i docenti dello istituto medesimo. Il consiglio d'istituto è convocato dal direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Art. 27. - Sono ammessi alla consultazione dei volumi delle biblioteche degli istituti gli studenti e i docenti dell'Università di Ferrara e tutti coloro che ne ottengano espressa autorizzazione dal direttore. Art. 28. - L'istituto giuridico F. Tumiati e l'istituto di economia e finanza hanno ciascuno una propria biblioteca, curata da apposito personale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 26

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