Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 9/1962

Modifica allo statuto del Credito fondiario sardo.

Pubblicato: 08/02/1962 In vigore dal: 03/01/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1962, n. 9

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 9/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1962, n. 9 ## Modifica allo statuto del Credito fondiario sardo. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76 ; Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 ; Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 ; Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, e 4 agosto 1955, n. 683 ; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10 , e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589 ; Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, Società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935 , e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627, 31 luglio 1954, n. 871, 1 marzo 1955, n. 201, 7 gennaio 1956, n. 193, 4 dicembre 1956, n. 1540, 4 maggio 1958, n. 756, 16 ottobre 1959, n. 1041, 25 settembre 1960, n. 1391, e 5 aprile 1961, n. 332; Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 20 ottobre 161; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: La prima parte dell'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, Società per azioni con sede in Roma, è così modificata: "Il capitale sociale è di L. 5.000.000.000 (cinque miliardi diviso in n. 25.000.000 (venticinque, milioni) di azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna... (omissis)...". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 gennaio 1962 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962 Atti dei Governo, registro n. 143, foglio n. 126. - VILLA

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