Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 900/1986

Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica "S. Cuore" di Milano.

Pubblicato: 27/12/1986 In vigore dal: 28/06/1986 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. 900

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 900/1986 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1986, n. 900 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica "S. Cuore" di Milano. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica "S. Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 : Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 : Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 89, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "economia e relazioni internazionali" e in "relazioni industriali". Scuola di specializzazione in economia e relazioni internazionali Art. 90. - È istituita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola di specializzazione in economia e relazioni internazionali, che conferisce il diploma di specialista in economia e relazioni internazionali. Art. 91. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di scienze politiche che provvede all'organizzazione didattica della scuola secondo il disposto dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 . Art. 92. - La scuola ha lo scopo di fornire una conoscenza scientifica delle relazioni e delle istituzioni internazionali, promuovendo l'analisi economica e politologica dei problemi del sistema internazionale. Tale conoscenza costituisce l'essenziale requisito per legittimare la qualifica di specialista nei rami di esercizio professionale che, attinenti ai campi dell'economia e delle relazioni internazionali, interessano sia gli organismi pubblici e privati nazionali sia le organizzazioni internazionali. Nella scuola vengono trattati - anche sotto i profili storici e giuridici - i grandi temi dello sviluppo economico e politico mondiale, della crescita di lungo periodo dei sistemi economici, delle relazioni tra economie in diverse aree di sviluppo, dei progetti di sviluppo, dell'innovazione tecnologica, dell'interscambio tra tecnologie e materie prime. Particolare attenzione viene rivolta anche alle relazioni tra l'Italia e i Paesi con diverso grado di sviluppo. Le finalità e le attività della scuola soddisfano inoltre il disposto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, essendo rivolte anche alle qualificazioni professionali necessarie all'attuazione di piani di sviluppo economico e sociale previsti dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 93. - La durata del corso è di due anni e non e suscettibile di abbreviazioni. Art. 94. - Il numero degli iscritti è di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studi. I concorsi di ammissione sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per ogni anno accademico. L'eventuale differenza tra il totale degli iscrivibili ed il numero di posti effettivamente banditi potrà esser destinata a concorrenti di cittadinanza straniera. Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà comunque essere superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana. Requisiti di ammissione per tali candidati sono la conoscenza della lingua italiana e il possesso di titolo di studio equipollente ai diplomi di laurea di cui a successivo art. 95. Art. 95. - Alla scuola sono ammessi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze politiche o giurisprudenza o economia e commercio. Sono ammessi altresì gli studenti stranieri in possesso di titolo equipollente ai sensi dell' art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 . La domanda di ammissione alla Scuola è diretta al rettore dell'Università e deve essere corredata di un certificato di laurea con l'indicazione dei voti conseguiti in tutti gli esami speciali e in quello di laurea. Art. 96. - L'ammissione avviene in adempimento dei criteri fissati dall' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e del decreto ministeriale del 16 settembre 1982. Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito da decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982 ). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Nel caso di convenzioni con enti pubblici e privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione per l'esame di ammissione, composta di norma da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola stessa, può essere integrata da un docente o cultore delle materie attinenti, scelto dal consiglio entro una terna designata dagli enti erogatori. Art. 97. - Organizzazione dei corsi: durante il primo anno di corso vengono impartiti cinque insegnamenti, durante il secondo anno tre insegnamenti. Nel primo anno di corso sono obbligatorie (insegnamenti fondamentali) le seguenti materie: 1) economia e politica superiore; 2) struttura del sistema economico mondiale; 3) teoria e tipologia dei processi politici. Lo studente deve altresì scegliere due materie nel gruppo di discipline opzionali (complementari). Nel secondo anno di corso sono obbligatorie (insegnamenti fondamentali) le seguenti materie: 4) economia internazionale; 5) teoria e politica dello sviluppo economico. Lo studente deve altresì scegliere una materia complementare. Un corso annuale può essere sostituito da due corsi semestrali. I corsi opzionali (complementari) da attivare di anno in anno sono deliberati dagli organi direttivi della scuola e vengono scelti fra le seguenti discipline: 1) diritto commerciale internazionale; 2) diritto finanziario internazionale; 3) diritto industriale internazionale; 4) diritto internazionale privato superiore; 5) diritto internazionale pubblico superiore; 6) economia dei Paesi in via di sviluppo; 7) economia della innovazione e dei trasferimenti di tecnologia; 8) economia e organizzazione delle aree regionali; 9) economia e politica industriale internazionale; 10) economia e politica internazionale del lavoro; 11) economia e politica internazionale delle materie prime e risorse naturali; 12) economia e politica monetaria e finanziaria internazionale; 13) il sistema bancario e creditizio internazionale; 14) il sistema politico internazionale; 15) integrazione economica internazionale; 16) integrazione internazionale dei processi produttivi; 17) organizzazione economica internazionale; 18) organizzazione internazionale; 19) politica del commercio internazionale; 20) politica internazionale; 21) scienza delle relazioni internazionali; 22) sistemi economici comparati; 23) sistemi economici e politici delle aree socialiste; 24) sistemi politici comparati; 25) storia contemporanea superiore; 26) storia della popolazione; 27) storia delle relazioni e delle istituzioni economiche internazionali; 28) storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali; 29) storia dello sviluppo economico mondiale; 30) storia economica superiore; 31) teoria e tecnica dei progetti di sviluppo; 32) teoria e tipologia delle organizzazioni complesse; 33) tipologia delle istituzioni economiche. Le discipline fondamentali sono suddivise in due gruppi: economico-politico (discipline 1, 2, 3, 4, 5) e politico (disciplina 3). Le discipline complementari indicate sono suddivise in quattro gruppi: giuridico (discipline 1, 2, 3, 4, 5); economico e politico (discipline 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33); storico e politico (discipline 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32). Considerato, secondo il disposto dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , che l'attuazione di piani di sviluppo economico e sociale, ed in particolare quelli connessi alla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , rende necessarie nuove figure professionali per la cui realizzazione non sono istituiti corsi di studi universitari, le discipline fondamentali e complementari indicate sono afferenti a gruppi disciplinari (in particolare degli indirizzi politico-economico, politico-internazionale, storico-politico, politico-amministrativo) della facoltà di scienze politiche con una finalizzazione maggiore rispetto alle consuete discipline dei curricula di laurea. Le materie di insegnamento possono essere integrate di anno in anno, su richiesta del consiglio della scuola, da corsi, conferenze e seminari su argomenti specialistici tenuti da studiosi delle varie materie. Art. 98. - Gli specializzandi sono tenuti a seguire i corsi delle lezioni e a partecipare alle attività pratiche nei termini qui di seguito precisati: a) i corsi annuali vengono impartiti con un numero di ore di lezione pari a quelle di un corso universitario e quelli semestrali con ore di lezione pari alla metà di un corso annuale; b) la frequenza è obbligatoria per un numero di ore di lezioni non inferiore all'85% delle lezioni del corso. Tale numero di ore obbligatorie, per ciò che concerne l'eventuale distribuzione temporale nel corso dell'anno, viene stabilito all'inizio dell'anno dagli organi direttivi della scuola in base ai programmi dei corsi obbligatori e opzionali; c) durante l'anno di corso vengono tenuti seminari e attività pratiche stabiliti all'inizio dell'anno. È fatto obbligo di partecipare agli stessi secondo le modalità di cui al punto b) precedente; d) durante l'anno potranno essere tenute, a seconda delle esigenze dei singoli insegnamenti, attività pratiche consistenti nella predisposizione da parte degli studenti di elaborati sui temi di insegnamento e sotto la supervisione dei docenti. Le modalità di accertamento degli adempimenti relativi alla frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi. Restano fermi peraltro i disposti degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , nel cui ambito altre specificazioni sui doveri e sugli adempimenti degli specializzandi possono essere stabiliti dagli organi direttivi della scuola all'inizio di ogni anno accademico. Art. 99. - Per il conseguimento del diploma di specialista è richiesto il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , relativo al primo e secondo anno di frequenza; superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie di insegnamento. La commissione giudicatrice di tale esame finale è costituita da cinque professori di ruolo della scuola designati dal relativo consiglio e integrati volta a volta dal docente titolare dell'insegnamento della materia in cui avviene la dissertazione. La commissione giudicatrice per l'esame teorico-pratico relativo ad ogni anno di corso è costituita da docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in economia e relazioni internazionali. Art. 1 Art. 100. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Università in base alle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dallo stesso consiglio di amministrazione. Art. 101.- Gli organi della scuola, costituiti in base al disposto dell' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , sono: a) il consiglio; b) il direttore. Art. 102. - Il consiglio, presieduto dal direttore, è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell' art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 , al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. In particolare conduce e coordina le attività della scuola inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare, con apposita delibera del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica di Milano secondo quanto previsto dall'art. 91. Il direttore viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio della scuola che lo elegge a voto segreto tra i professori ordinari, straordinari o fuori ruolo che insegnino anche nella scuola stessa; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore ha la responsabilità della scuola, convoca il consiglio e lo presiede, e ha, nell'ambito della conduzione della scuola stessa, le funzioni proprie dei presidenti del consiglio del corso di laurea. Il direttore promuove altresì per la stipula, attraverso il consiglio di amministrazione e il rettore, le convenzioni per lo svolgimento dell'attività di formazione. Scuola di specializzazione in relazioni industriali Art. 103. - È istituita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola di specializzazione in relazioni industriali che conferisce il diploma di specialista in relazioni industriali. Art. 104. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di scienze politiche che provvede all'organizzazione didattica della scuola secondo il disposto dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 . Art. 105. - La scuola ha lo scopo di fornire una conoscenza scientifica delle relazioni industriali promuovendo l'analisi delle relazioni di lavoro nell'impresa e nella società e degli istituti preposti alla regolamentazione dei relativi contenuti economici e normativi. Nella scuola vengono tra l'altro trattati - nei diversi aspetti sociologici, economici, storici, psicologici e giuridici - i temi dei conflitti di lavoro in rapporto alle diverse variabili, che incidono sul contesto aziendale, tecnologiche e organizzative ma anche ambientali, e in rapporto all'evoluzione complessiva dei moderni sistemi socio-economici. L'insieme delle conoscenze così acquisite costituirà l'essenziale requisito per legittimare la qualifica di specialista di relazioni industriali. Art. 106. - La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 107. - Il numero degli iscritti è di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studi. I concorsi di ammissione sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per ogni anno accademico. Art. 108. - Alla scuola sono ammessi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze politiche o giurisprudenza o economia e commercio. Art. 109. - L'ammissione avviene in adempimento dei criteri fissati dall' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 . Nel caso di convenzione con enti pubblici e privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione per l'esame di ammissione, composta di norma da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola stessa, può essere integrata da un docente o cultore della materia attinente, scelto dal consiglio entro una terna designata dagli enti erogatori. Costituiscono titolo di ammissione: a) la tesi di laurea; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola; d) le pubblicazioni scientifiche. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell' art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982 . Art. 110. - Organizzazione dei corsi: durante il primo anno di corso vengono impartiti otto insegnamenti e altrettanti durante il secondo anno. Nel primo anno di corso sono obbligatorie (insegnamenti fondamentali) le seguenti materie: 1) industrializzazione italiana ed europea; 2) storia delle relazioni sindacali in Europa; 3) bilancio e altre determinazioni di sintesi; 4) sociologia del lavoro e dell'industria; 5) economia industriale e del terziario o economia delle amministrazioni pubbliche. Lo studente deve altresì scegliere tre materie del gruppo di discipline opzionali (complementari). Nel secondo anno di corso sono obbligatorie le seguenti materie: 1) gestione delle risorse umane e delle trattative sindacali; 2) diritto sindacale; 3) deontologia professionale. Lo studente deve altresì scegliere altre cinque materie del gruppo di discipline opzionali. Un corso annuale può essere sostituito da due corsi semestrali. I corsi opzionali da attivare di anno in anno sono deliberati dagli organi direttivi della scuola e vengono scelti fra le seguenti discipline: 1) storia della produzione; 2) storia della tecnologia; 3) storia del sindacato dei lavoratori e delle rappresentanze industriali in Italia; 4) diritto dell'economia; 5) diritto del lavoro; 6) legislazione sociale e previdenziale; 7) diritto processuale del lavoro; 8) economia del lavoro; 9) economia delle aziende di credito; 10) politica delle relazioni sindacali; 11) ricerca operativa; 12) economia di impresa; 13) pianificazione e budget delle risorse umane; 14) amministrazione del personale; 15) gestione operativa della formazione; 16) teoria delle organizzazioni complesse; 17) psicologia del lavoro e della comunicazione; 18) sociologia economica; 19) storia sociale del lavoro; 20) metodologia e tecnica della ricerca sociale; 21) teoria e tecnica dell'organizzazione; 22) organizzazione del lavoro nell'impresa e nelle amministrazioni pubbliche; 23) igiene e medicina del lavoro; 24) medicina preventiva e igiene mentale; 25) sicurezza sul lavoro; 26) sociologia dei conflitti di lavoro; 27) politiche del lavoro. Considerato, secondo il disposto dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , che l'attuazione di piani di sviluppo economico e sociale, ed in particolare quelli connessi alla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , rende necessarie nuove figure professionali per la cui realizzazione non sono istituiti corsi di studi universitari, le discipline fondamentali e complementari indicate sono afferenti a gruppi disciplinari della facoltà di scienze politiche (in particolare degli indirizzi politico-sociale, politico-economico, storico-politico, politico-amministrativo), con una finalizzazione maggiore rispetto alle consuete discipline dei curricula di laurea. Le materie di insegnamento possono essere integrate di anno in anno, su richiesta del consiglio della scuola, da corsi, conferenze e seminari su argomenti specialistici tenuti da studiosi delle varie materie. Art. 111. - Gli specializzandi sono tenuti a seguire i corsi delle lezioni e a partecipare alle attività pratiche nei termini qui di seguito precisati: a) i corsi annuali vengono impartiti con un numero di ore di lezione pari a quelle di un corso universitario e quelli semestrali con ore di lezione pari alla metà di un corso annuale; b) la frequenza è obbligatoria per un numero di ore di lezione non inferiore all'85% delle lezioni del corso. Tale numero di ore obbligatorie, per ciò che concerne l'eventuale distribuzione temporale del corso dell'anno, viene stabilito all'inizio dell'anno dagli organi direttivi della scuola in base ai programmi dei corsi obbligatori e opzionali; c) durante l'anno di corso vengono tenuti seminari e attività pratiche stabiliti all'inizio dell'anno. È fatto obbligo di partecipare agli stessi secondo le modalità di cui al punto b) precedente; d) durante l'anno potranno essere tenute, a seconda delle esigenze dei singoli insegnamenti, attività pratiche consistenti nella predisposizione da parte degli studenti di elaborati sui temi d'insegnamento e sotto la supervisione dei docenti. Le modalità di accertamento degli adempimenti relativi alla frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi. Restano fermi peraltro i disposti degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , nel cui ambito altre specificazioni sui doveri e gli adempimenti degli specializzandi possono essere stabilite dagli organi direttivi della scuola all'inizio di ogni anno accademico. Art. 112. - Per il conseguimento del diploma di specialista è richiesto il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie di insegnamento impartite nella scuola. La commissione giudicatrice di tale esame finale è costituita da cinque professori di ruolo della scuola designati dal relativo consiglio e integrati volta a volta dal docente titolare dell'insegnamento della materia in cui avviene la dissertazione. La commissione giudicatrice per l'esame teorico-pratico relativo ad ogni anno di corso è costituita da docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in relazioni industriali. Art. 113. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è determinato dal consiglio di amministrazione dell'Università in base alle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dallo stesso consiglio di amministrazione. Art. 114. - Gli organi della scuola, costituiti in base al disposto dell' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , sono: a) il consiglio; b) il direttore. Art. 115. - Il consiglio, presieduto dal direttore, è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell' art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 , al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. In particolare conduce e coordina le attività della scuola inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti, e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare, con apposita delibera del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica di Milano secondo quanto previsto dall'art. 104. Il direttore viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio della scuola, che lo elegge a voto segreto tra i professori ordinari, straordinari o fuori ruolo che insegnino anche nella scuola stessa; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore ha la responsabilità della scuola, convoca il consiglio e lo presiede, e ha, nell'ambito della conduzione della scuola stessa, le funzioni proprie dei presidenti del consiglio del corso di laurea. Il direttore promuove altresì per la stipula, attraverso il consiglio di amministrazione e il rettore, le convenzioni per lo svolgimento dell'attività di formazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1986 Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 10

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