Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 902/1968

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino.

Pubblicato: 27/08/1968 In vigore dal: 05/06/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 902

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 902/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 902 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso. L'art. 25 è abrogato e sostituito dal seguente: "La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree: in chimica; in matematica; in scienze naturali; in scienze biologiche". Art. 26 - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti quelli di: "Istologia ed embriologia"; "Microbiologia"; "Fisica"; "Matematica". La denominazione dell'istituto di chimica generale ed inorganica è mutata in quella di istituto chimico. L'istituto di fisica e matematica è soppresso. Dopo l'art. 28 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in matematica (indirizzo didattico). LAUREA IN MATEMATICA Art. 29 - Il corso di studi in matematica è ad indirizzo didattico. La durata del corso degli studi per la laurea in matematica è di 4 anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica; il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri. Per il primo biennio sono insegnamenti fondamentali obbligatori i seguenti: 1° Anno: 1) Analisi matematica I; 2) Geometria I; 3) Algebra; 4) Fisica generale I; 2° Anno: 1) Analisi matematica II; 2) Geometria II; 3) Meccanica razionale; 4) Fisica generale II. Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale. Gli insegnamenti fondamentali sopra elencati sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante. Nello svolgimento delle esercitazioni relative a quelle degli insegnamenti anzidetti che siano comuni con altri corsi di laurea dovrà tenersi conto delle diverse esigenze delle differenti categorie di studenti. I corsi di "Analisi matematica" di "Geometria" di "Fisica generale" non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali; essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti; il primo propedeutico al secondo. Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di "Analisi matematica I", "Geometria I" "Algebra". Sono insegnamenti fondamentali obbligatori per il 3° Anno: 1) Istituzioni di analisi superiore; 2) Istituzioni di geometria superiore; 3) Istituzioni di fisica matematica; 4) Matematica complementare I. Per il 4° anno gli insegnamenti fondamentali sono: 1) Matematica complementare II. Gli insegnamenti complementari a scelta dello studente sono nel numero di due, di cui uno almeno dovrà essere ad indirizzo fisico. Gli insegnamenti complementari potranno essere scelti fra i seguenti: 1) Algebra superiore, 2) Analisi matematica algebrica ed infinitesimale (biennale), 3) Analisi funzionale, 4) Analisi superiore, 5) Astronomia, 6) Calcolo delle probabilità, 7) Calcoli numerici e grafici, 8) Chimica con esercitazioni di laboratorio, 9) Complementi di fisica generale, 10) Fisica superiore, 11) Fisica speciale, 12) Fisica spaziale, 13) Fisica teorica, 14) Geometria algebrica, 15) Geometria analitica con elementi di proiettiva, 16) Geometria differenziale, 17) Geometria superiore, 18) Matematica finanziaria ed attuariale, 19) Matematiche elementari da un punto di vista superiore, 20) Meccanica statistica, 21) Meccanica superiore, 22) Meccanica razionale con elementi di statica grafica, 23) Onde elettromagnetiche, 24) Relatività, 25) Statistica matematica, 26) Storia delle matematiche, 27) Storia della scienza, 28) Teoria delle funzioni, 29) Teoria dei numeri, 30) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici, 31) Topologia, 32) Astrofisica, 33) Cibernetica, 34) Tecnica della programmazione, 35) Teoria dei gruppi, 36) Teoria delle onde, 37) Termodinamica. Per ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari del secondo biennio vi è un esame finale; gli insegnamenti del predetto secondo biennio di durata biennale, sia fondamentali che complementari, comportano ciascuno due distinti esami, computati, per quanto riguarda quelli complementari, ai sensi e per gli effetti di cui al dodicesimo comma del presente articolo. Gli insegnamenti complementari a scelta dello studente debbono essere seguiti nel quarto anno. Art. 30 - L'esame di laurea comprende: a) un esame di cultura che verte sulle seguenti materie: 1) Analisi matematica, 2) Geometria, 3) Algebra, 4) Fisica generale. Tale esame deve essere sostenuto almeno due sessioni prima di quella scelta per la laurea; b) discussione di un lavoro scritto; c) discussione di una o più tesine di laurea. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo didattico del quale verrà fatto menzione soltanto nella carriera scolastica. Art. 31 (già 29) - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: 32) Microbiologia, 33) Storia della scienza, 34) Petrografia. Art. 33 (già 31) - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: 31) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale, 32) Radiobiologia, 33) Storia della scienza. L'art. 35 (già 33) è abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste: a) nella discussione di una dissertazione scritta svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari da lui scelti; b) nelle esposizioni di due argomenti da discutersi oralmente, riferentesi a materie diverse da quelle inerenti alla dissertazione di laurea. Per la laurea in chimica lo studente non dovrà discutere oralmente i due argomenti al punto b), ma dovrà sostenere un colloquio di cultura generale su argomenti di chimica inorganica, chimica organica, chimica fisica e chimica analitica. Art. 37 (già 35) - La denominazione dell'istituto di igiene e microbiologia, annesso alla facoltà di farmacia, è mutata in quella di igiene. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 72. - DI PRETORO

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