Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 903/1979

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.

Pubblicato: 09/05/1980 In vigore dal: 31/10/1979 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 903

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 903/1979 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 903 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975; Considerato che non appare opportuno, al momento , procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonchè delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Articolo unico Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 298, relativo alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, è soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in medicina nucleare Art. 298. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di fisica e medicina nucleare ed è diretta dal professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, dal professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre. Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti, nei tre anni di corso: 1° Anno: a) fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria; b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno: a) teoria dei traccianti; b) elementi di radiochimica; c) applicazioni di diagnostica I; d) tecniche di misura e di radioattività. 3° Anno: a) applicazioni diagnostiche II; b) applicazioni terapeutiche; c) radioprotezione e legislazione applicate. I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento. Il numero massimo degli iscritti in corso alla scuola è di otto per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi. La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno, devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo. Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 41

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