Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 904/1976
Modificazioni agli articoli 48, primo comma, 250 e 420, quarto comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonche' all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1976, n. 904
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 904/1976
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1976, n. 904
## Modificazioni agli articoli 48, primo comma, 250 e 420, quarto comma,
del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonche' all'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851,
recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate
dalle amministrazioni dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 , recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato; Udito il parere della Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Il primo comma dell'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , è sostituito dal seguente: "Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, nei limiti in cui sono ammessi dalla legge, non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale".
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