Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 905/1979
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 905
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 905/1979
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 905
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Dopo l'art. 358, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli: Scuola per tecnici di audiometria (Scuola diretta a fini speciali) Art. 359. - È istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria che ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica della Università. Art. 360. - La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di quindici (cinque per anno di corso). Art. 361. - Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università o Istituto di istruzione universitaria. Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avrà luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto. Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari. Art. 362. - Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo, incaricati e liberi docenti. Art. 363. - Il direttore della scuola è un professore di ruolo degli insegnamenti che afferiscono all'istituto policattedra clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Pavia. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia udito il direttore della scuola. Art. 364. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. Le date di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi. Art. 365. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia degli organi e dei sistemi audiofono-articolatori; 2) fisiologia degli organi e dei sistemi audiofono-articolatori; 3) elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria; 4) psicologia generale; 5) elementi di audiologia; 6) elementi di fonetica e di linguistica. 2° Anno: 1) tecniche audiometriche I; 2) audiometria infantile; 3) neuropsichiatria infantile; 4) tecniche di esplorazione vestibolare; 5) audiometria di massa e prevenzione della sordità. 3° Anno: 1) tecniche audiometriche II; 2) patologia dell'udito, del linguaggio e dell'organo dell'equilibrio; 3) tecniche di protesizzazione acustica; 4) tecniche di audiometria obiettiva; 5) elementi di logopedia. Art. 366. - L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi della frequenza per un periodo di due anni nel reparto di audiologia della clinica otorinolaringoiatrica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. Art. 367. - Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della la facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. L'esame di diploma consiste, a scelta del candidato, o nella discussione di una tesi scritta su argomento riguardante le materie di insegnamento, eventualmente integrata da una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice, o in un esame generale teorico-pratico. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico in audiometria. Art. 368. - Per essere ammessi a frequentare gli anni di corso successivi al primo, gli iscritti debbono aver superato gli esami dell'anno precedente. Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti. Art. 369. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni: la prima estiva ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 34
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