Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 909/1955
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. 909
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 909/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955, n. 909
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225 ; 20 settembre 1928, n. 2251 ; 31 ottobre 1929, n. 2473 ; 80 ottobre 1930, n. 1916; 12 ottobre 1931, n. 1339; 21 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 10 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97 ; 30 ottobre 1949, n. 1169 ; 31 ottobre 1950, n. 1309 ; 11 aprile 1951, n. 566 ; 27 ottobre 1951, n. 1801 ; 15 marzo 1952, n. 872 ; 25 luglio 1952, n. 1351 ; 12 settembre 1952, n. 386 ; 30 ottobre 1952, n. 4558 ; 11 marzo n. 1080; 23 marzo 1954, n. 743; 10 aprile 1954, n. 739; 26 ottobre 1954, n. 1294 e 11 aprile 1955, n. 625; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 10) Storia delle dottrine politiche; 11) Esegesi delle fonti del diritto romano; 12) Papirologia giuridica. Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di: 5) Demografia; 6) Storia delle istituzioni politiche; 7) Teoria generale del diritto. L'art. 31 è sostituito dal seguente: Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un Seminario per le scienze giuridiche e politiche, che ha lo scopo di addestrare gli studenti ai metodi di ricerca scientifica e di dare ad essi la preparazione pratica ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario. Il Seminario comprende tre istituti: di diritto pubblico, di diritto privato, di storia e filosofia del diritto, di cui fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo, rispettivamente, delle materie pubblicistiche, privatistiche e storico-filosofiche". L'art. 33 è sostituito dal seguente: "Il Consiglio direttivo del seminario è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà giuridica; esso elegge per un triennio, nel proprio seno, un direttore con facoltà di conferma. Lo stesso Consiglio elegge anche per un triennio i direttori dei tre istituti". L'art. 34 è sostituito dal seguente: "Nella seconda metà di novembre i professoriì che intendano partecipare ai lavori del Seminario, secondo il piano deliberato dalla Facoltà, sono invitati dai direttori degli Istituti e in accordo con il direttore del Seminario, a presentare il programma dei loro corsi e delle loro esercitazioni e ad indicare le ore per queste prescelte". Gli articoli 40 e 41 concernenti l'ordinamento dell'Istituto di studi per la riforma sociale - sono sostituiti dal seguente: Art. 40 "Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso altresì l'Istituto di studi per la riforma sociale, che ha lo scopo di promuovere studi e ricerche intorno ai problemi della organizzazione giuridica ed economica dello Stato. Per raggiungere questi fini, l'Istituto: a) cura la formazione e l'accrescimento del materiale scientifico già in dotazione dell'ex scuola di scienze corporative; b) organizza corsi di conferenze e lezioni su particolari problemi della cultura e dell'esperienza giuridico-politica del nostro tempo con la partecipazione dei professori della Facoltà di Pisa e di altre Facoltà italiane e straniere; c) istituisce premi per i migliori lavori su temi proposti dal Consiglio dell'Istituto. Il Consiglio direttivo dell'Istituto di studi per la riforma sociale è costituito da professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà giuridica. Esso elegge, nel proprio seno, per un triennio un direttore con facoltà di conferma". Art. 41 (già 38). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: "filologia umanistica". Art. 65. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di: "radioattività". L'art. 103 è sostituito dal seguente: "Non possono essere iscritti ai seguenti corsi gli studenti che non abbiano regolarmente frequentato i corsi indicati a fianco di ciascun corso medesimo: costruzioni in legno, ferro e cemento armato (scienza delle costruzioni); macchine (meccanica applicata alle macchine); costruzioni di macchine (meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni, tecnologie generali); disegno di macchine e progetti (meccanica applicata alle macchine); impianti industriali meccanici (macchine e tecnologie generali); costruzioni aeronautiche (meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni); costruzioni stradali e ferroviarie (topografia con elementi di geodesia, scienza delle costruzioni); costruzioni idrauliche (scienza delle costruzioni, idraulica); impianti speciali idraulici (scienza delle costruzioni, idraulica); costruzioni di ponti (scienza delle costruzioni); chimica industriale (chimica applicata); misure elettriche, impianti industriali elettrici, costruzioni di macchine elettriche, radiotecnica, comunicazioni elettriche (elettrotecnica); tecnologie generali (chimica applicata); tecnica ed economia dei trasporti (meccanica applicata alle macchine, macchine); chimica fisica (chimica applicata); impianti industriali chimici (chimica industriale); elettrochimica (elettrotecnica); metallurgia e metallografia (chimica applicata e tecnologie generali)". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 agosto 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 42. - CARLOMAGNO
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