Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 911/1979

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.

Pubblicato: 05/06/1980 In vigore dal: 31/10/1979 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 911

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 911/1979 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 911 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939; n. 1847 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Gli articoli 395 e 397, relativi all'elenco dei corsi di perfezionamento della facoltà di ingegneria ed ai titoli di ammissione ai suddetti corsi, sono sostituiti dai seguenti: Art. 395. - Sono annessi alla facoltà di ingegneria i seguenti corsi di perfezionamento, la cui attuazione viene decisa anno per anno dal consiglio di facoltà: 1) corso di perfezionamento in idraulica sperimentale, presso l'istituto di idraulica; 2) corso di perfezionamento in idrografia e idrologia, presso l'istituto di idraulica; 3) corso di perfezionamento in tecnica del traffico, presso l'istituto di costruzioni, ponti e strade; 4) corso di perfezionamento in tecnica motoristica, presso l'istituto di macchine; 5) corso di perfezionamento in tecnica del freddo, presso l'istituto di fisica tecnica; 6) corso di perfezionamento in elettrotecnica sperimentale, presso l'istituto di elettrotecnica e di elettronica; 7) corso di perfezionamento in elettronica sperimentale, presso l'istituto di elettrotecnica ed elettronica; 8) corso di perfezionamento in chimica industriale, presso l'istituto di chimica industriale; 9) corso di perfezionamento in sistemi di controllo, presso l'istituto di elettrotecnica e di elettronica; 10) corso di perfezionamento in ingegneria del territorio, presso l'istituto di architettura ed urbanistica; 11) corso di perfezionamento in geotecnica, presso l'istituto di costruzioni marittime e geotecnica; 12) corso di perfezionamento in energetica, presso l'istituto di elettrotecnica ed elettronica; 13) corso di perfezionamento in fluidodinamica delle macchine, presso· l'istituto di macchine; 14) corso di perfezionamento in industrializzazione edilizia, presso l'istituto di architettura ed urbanistica; 15) corso di perfezionamento in ingegneria biomedica, presso l'istituto di elettrotecnica ed elettronica; 16) corso di perfezionamento in ingegneria dei sistemi, presso l'istituto di elettrotecnica e di elettronica; 17) corso di perfezionamento in ingegneria delle alte tensioni, presso l'istituto di elettrotecnica e di elettronica; 18) corso di perfezionamento in ingegneria del plasma e della fusione termonucleare controllata, presso l'istituto di elettrotecnica e di elettronica; 19) corso di perfezionamento in ingegneria informatica, presso l'istituto di elettrotecnica e di elettronica; 20) corso di perfezionamento in ingegneria marittima e costiera, presso l'istituto di costruzioni marittime e geotecnica; 21) corso di perfezionamento in matematica applicata e programmazione, presso l'istituto di matematica applicata; 22) corso di perfezionamento in restauro edilizio, presso l'istituto di architettura ed urbanistica; 23) corso di perfezionamento in strumentazione elettrica ed elettronica, presso l'istituto di elettrotecnica e di elettronica; 24) corso di perfezionamento in telecomunicazioni, presso l'istituto di elettrotecnica e di elettronica. Art. 397. - Titoli di ammissione ai corsi sono di regola, i seguenti: per idraulica sperimentale e idrografia e idrologia: laurea in ingegneria civile, elettrotecnica e meccanica; per tecnica del traffico: laurea in ingegneria civile o meccanica; per tecnica motoristica e fluidodinamica delle macchine: laurea in ingegneria meccanica; per tecnica del freddo: laurea in ingegneria meccanica, elettrotecnica o chimica; per elettrotecnica sperimentale e elettronica Sperimentale: laurea in ingegneria elettrotecnica o elettronica; per chimica industriale: laurea in ingegneria chimica, in chimica o in chimica industriale; per sistemi di controllo, ingegneria dei sistemi, ingegneria informatica e strumentazione elettrica ed elettronica: laurea in ingegneria elettronica, elettrotecnica, meccanica, in matematica, in fisica, in scienze dell'informazione; per ingegneria del territorio: laurea in ingegneria civile, elettronica, in matematica, in scienze statistiche, in scienze economiche e commerciali, in architettura; per geotecnica: laurea in ingegneria civile; per energetica: laurea in ingegneria; per industrializzazione edilizia: laurea in ingegneria chimica, civile e meccanica, in architettura, in scienze economiche e commerciali, in scienze statistiche; per ingegneria biomedica: laurea in ingegneria elettronica, elettrotecnica, in medicina e chirurgia, in scienze biologiche; per ingegneria delle alte tensioni: laurea in ingegneria elettrotecnica; per ingegneria del plasma e della fusione termonucleare controllata: laurea in ingegneria elettronica, elettrotecnica, in fisica; per ingegneria marittima e costiera: laurea in ingegneria, in fisica, in scienze geologiche; per matematica applicata e programmazione: laurea in ingegneria, in matematica, in fisica, in scienze dell'informazione; per restauro edilizio: laurea in ingegneria chimica, civile, in architettura, in lettere; per telecomunicazioni: laurea in ingegneria elettronica, elettrotecnica, in fisica, in astronomia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1980 Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 240

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