Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 912/1975
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 912
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 912/1975
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 912
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, n. 1388 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di diritti greci. Art. 42 - dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente: "I corsi biennali di chimica farmaceutica e tossicologica e di fisiologia generale comportano due distinti esami alla fine di ciascun esame del biennio". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1976 Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 49
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