Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 913/1976

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Pubblicato: 17/01/1977 In vigore dal: 28/10/1976 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 913

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 913/1976 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 913 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 179, 180, 181, 182, 183, 184, concernenti la scuola di specializzazione in malattie endocrine e metaboliche che muta la denominazione in endocrinologia, annessa alla facoltà di medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in endocrinologia Art. 1 Art. 179. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in endocrinologia con sede presso l'istituto di clinica medica generale il cui direttore è anche direttore della scuola. Il corso ha la durata di tre anni. In nessun caso sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 180. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di 7 (sette) per l'intero corso. Nel caso che le domande di iscrizione al primo anno superino il numero compatibile con la disposizione di cui sopra, l'ammissione sarà subordinata all'esito di un concorso per esami. Gli esami, che consisteranno in una prova scritta ed in una orale, si svolgeranno entro il mese di dicembre. Art. 181. - Gli iscritti hanno l'obbligo di partecipare a tutte le attività didattiche (conferenze, lezioni, esercitazioni, seminari) contemplate nel programma dei corsi, nonchè di prestare servizio presso i reparti di degenza, gli ambulatori ed i laboratori dell'istituto sede della scuola. L'ottemperanza agli obblighi suddetti è indispensabile per ottenere la firma di frequenza a sua volta necessaria per l'ammissione agli esami di profitto. Questi hanno luogo alla fine di ogni anno di corso, il loro superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno di corso successivo. Art. 182. - All'esame di diploma verranno ammessi coloro che avranno superato gli esami di profitto, concernenti le undici materie di insegnamento obbligatorie ed almeno una scelta fra le facoltative. Esso consisterà nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento endocrinologico concordato con il direttore della scuola all'inizio del secondo anno e depositato presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame. Art. 183. - Gli iscritti non riconosciuti idonei agli esami di un determinato corso o all'esame di diploma potranno ripresentarsi alle prove dopo un altro anno di frequenza (fuori corso). Art. 184. - Il piano di studi contempla le seguenti materie di insegnamento: 1° Anno: 1) anatomia ed embriologia degli organi endocrini; 2) fisiologia endocrina; 3) biochimica endocrina; 4) anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale); 5) semeiotica e diagnostica endocrine (biennale). 2° Anno: 1) anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale); 2) semeiotica e diagnostica endocrine (biennale); 3) patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale); 4) eredopatologia endocrina. 3° Anno: 1) patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale); 2) terapia delle malattie endocrine. Materie facoltative (annuali): 1) endocrinologia ostetrico-ginecologica; 2) endocrinologia pediatrica; 3) neuroendocrinologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976 Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 395

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