Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 914/1981

Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila degli Abruzzi.

Pubblicato: 16/02/1982 In vigore dal: 26/10/1981 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. 914

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 914/1981 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981, n. 914 ## Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila degli Abruzzi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Gli articoli 86, 87 e 88, concernenti la facoltà di ingegneria, sono soppressi e sostituiti come segue: Art. 86. - TRIENNIO DI APPLICAZIONE. A. - Corso di laurea in ingegneria civile - Sezione edile Il corso di laurea in ingegneria civile, sezione edile, comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: architettura tecnica; architettura e composizione architettonica; elettrotecnica; estimo civile (semestrale); fisica tecnica (civili); geologia applicata all'ingegneria (semestrale); geotecnica; idraulica; legislazione dei lavori (semestrale); matematica applicata (semestrale); meccanica applicata alle macchine e macchine; scienza delle costruzioni; tecnica delle costruzioni; tecnologia dei materiali e chimica applicata; topografia (semestrale). I restanti corsi, fino al raggiungimento del numero di ventotto insegnamenti, sono a scelta dello studente. B. - Corso di laurea in ingegneria elettrotecnica Il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: campi elettromagnetici e circuiti; complementi di matematica; controlli automatici; economia industriale; elettrotecnica I; elettrotecnica II; elettronica applicata; fisica tecnica (industriali); idraulica; impianti elettrici; macchine; macchine elettriche; materiali; meccanica applicata alle macchine; misure elettriche; scienza delle costruzioni. I restanti corsi, fino al raggiungimento di ventotto insegnamenti, sono a scelta dello studente. C. - Corso di laurea in ingegneria chimica Il corso di laurea in ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: chimica applicata; chimica fisica; chimica industriale; elementi introduttivi all'ingegneria chimica; elettrotecnica; fisica tecnica (industriali); idraulica; impianti chimici; impianti chimici II; macchine; materiali metallici; meccanica applicata alle macchine; principi di ingegneria chimica; scienza delle costruzioni. I restanti corsi, fino al raggiungimento del numero di ventotto insegnamenti, sono a scelta dello studente. D. - Corso di laurea in ingegneria meccanica Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: complementi di macchine; complementi di matematica; costruzioni di macchine; elettrotecnica; fisica tecnica (industriali); idraulica; impianti meccanici; macchine; materiali metallici; meccanica applicata alle macchine; misure metalliche, termiche e collaudi; progetti di macchine; scienza delle costruzioni; tecnologia meccanica. I restanti corsi, fino al raggiungimento del numero di ventotto insegnamenti, sono a scelta dello studente. Art. 87. - Ogni anno la facoltà indicherà nel manifesto degli studi quelle materie, del seguente elenco, che verranno attuate, raggruppandole in modo da costituire piani di studio specializzati e finalizzati per ogni particolare corso di laurea: analisi dei sistemi residenziali; applicazioni elettriche; assestamento idrogeologico ed opere idrauliche relative; caratteri distributivi degli edifici; chimica fisica applicata; complementi di controlli automatici; complementi di geologia applicata; trasmissione dell'energia elettrica; complementi di macchine elettriche; complementi di misure elettriche; complementi di scienza delle costruzioni; complementi di tecnica delle costruzioni; architettura e composizione architettonica II; comunicazioni elettriche; dinamica e controllo dei processi chimici; costruzione di impianti chimici; costruzione di ponti; costruzione di strade, ferrovie e aeroporti; costruzioni elettromeccaniche; costruzioni idrauliche; costruzioni metalliche; dinamica della struttura; economia applicata; elettrochimica; geofisica applicata (semestrale); igiene applicata (semestrale); impianti tecnici dell'edilizia; legislazione dell'ambiente; linguaggio e programmazione (semestrale); organizzazione delle aziende; organizzazione del cantiere (semestrale); pedologia applicata all'ingegneria; pendii e strutture in terra (semestrale); pianificazione territoriale; programmazione e calcolatori elettronici; reattori chimici; sintesi delle reti elettriche; sistemazione agraria e forestale del terreno; statistica, probabilità e teoria delle decisioni per l'ingegneria; storia dell'architettura; storia delle trasformazioni territoriali; tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione; tecnica dei ripristini e dei consolidamenti; tecnica delle alte tensioni; tecnica delle fondazioni; tecnica delle strutture prefabbricate; tecnica ed economia dei trasporti; tecnica urbanistica; tecnologie speciali chimiche; teoria dei sistemi; teoria dell'informazione e della trasmissione; teoria e sviluppo dei processi chimici; termotecnica industriale; tecnica urbanistica II. Art. 88. - La facoltà di ingegneria comprende i seguenti istituti, cui afferiscono le discipline elencate: Istituto di architettura e urbanistica: 1) analisi dei sistemi residenziali; 2) architettura tecnica; 3) architettura e composizione architettonica; 4) caratteri distributivi degli edifici; 5) architettura e composizione architettonica II; 6) costruzione di strade, ferrovie e aeroporti; 7) disegno I (due cattedre); 8) disegno II; 9) estimo civile (semestrale); 10) legislazione dei lavori (semestrale); 11) pianificazione territoriale; 12) storia dell'architettura; 13) storia delle trasformazioni territoriali; 14) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione; 15) tecnica ed economia dei trasporti; 16) tecnica urbanistica; 17) tecnica urbanistica II; 18) topografia (semestrale). Istituto di chimica applicata e industriale: 1) chimica (due cattedre); 2) chimica applicata; 3) chimica fisica; 4) chimica fisica applicata; 5) chimica industriale; 6) chimica organica; 7) dinamica e controllo dei processi chimici; 8) costruzione di impianti chimici; 9) elementi introduttivi all'ingegneria chimica; 10) elettrochimica; 11) impianti chimici; 12) impianti chimici II; 13) legislazione dell'ambiente; 14) materiali; 15) materiali metallici; 16) organizzazione delle aziende; 17) principi di ingegneria chimica; 18) reattori chimici; 19) tecnologia dei materiali e chimica applicata; 20) tecnologie speciali chimiche; 21) teoria e sviluppo degli impianti chimici. Istituto di elettrotecnica: 1) applicazioni elettriche; 2) campi elettromagnetici e circuiti; 3) complementi di controlli automatici; 4) trasmissione dell'energia elettrica; 5) complementi di macchine elettriche; 6) complementi di misure elettriche; 7) comunicazioni elettriche; 8) controlli automatici; 9) costruzioni elettromeccaniche; 10) economia industriale; 11) elettronica applicata; 12) elettrotecnica; 13) elettrotecnica I; 14) elettrotecnica II; 15) impianti elettrici; 16) linguaggio e programmazione (semestrale); 17) macchine elettriche; 18) misure elettriche; 19) programmazione e calcolatori elettronici; 20) sintesi delle reti elettriche; 21) tecnica delle alte tensioni; 22) teoria dei sistemi; 23) teoria della informazione e della trasmissione. Istituto di fisica tecnica: 1) fisica I (due cattedre); 2) fisica II; 3) fisica tecnica (civili); 4) fisica tecnica (industriali); 5) igiene applicata (semestrale); 6) impianti tecnici dell'edilizia; 7) termotecnica industriale. Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche: 1) assestamento idrogeologico ed opere idrauliche relative; 2) complementi di geologia applicata; 3) costruzioni idrauliche; 4) geofisica applicata (semestrale); 5) geologia applicata (semestrale); 6) geotecnica; 7) idraulica; 8) pedologia applicata all'ingegneria; 9) pendii e strutture in terra; 10) sistemazione agraria e forestale del terreno. Istituto di matematica applicata: 1) analisi matematica I (due cattedre); 2) analisi matematica II; 3) complementi di matematica; 4) economia applicata; 5) geometria I (due cattedre); 6) geometria II; 7) matematica applicata (semestrale); 8) statistica, probabilità e teoria delle decisioni per l'ingegneria. Istituto di meccanica e macchine: 1) complementi di macchine; 2) costruzione di macchine; 3) disegno; 4) impianti meccanici; 5) macchine 6) meccanica applicata alle macchine; 7) meccanica applicata alle macchine e macchine; 8) meccanica razionale; 9) misure meccaniche, termiche e collaudi; 10) progetti di macchine; 11) tecnologia meccanica. Istituto di scienza delle costruzioni: 1) complementi di scienza delle costruzioni; 2) complementi di tecnica delle costruzioni; 3) costruzione di ponti; 4) costruzioni metalliche; 5) dinamica delle strutture; 6) organizzazione del cantiere (semestrale); 7) scienza delle costruzioni (due cattedre); 8) tecnica delle costruzioni; 9) tecnica dei ripristini e dei consolidamenti; 10) tecnica delle fondazioni; 11) tecnica delle strutture prefabbricate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1982 Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 38

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