Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 915/1976
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 915
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 915/1976
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 915
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successive modificazioni; Udito il testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 115, relativo alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, è modificato nel senso che il primo e il secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione, ed ha la durata di tre anni. Direttore della scuola è il direttore dell'istituto di anestesia e rianimazione. Dopo l'art. 163, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in audiologia e in puericultura annesse alla facoltà di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in audiologia Art. 1 Art. 164. - La scuola di specializzazione in audiologia ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Ferrara. Essa è diretta da titolare di una delle cattedre afferenti all'istituto policattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università con designazione da parte del consiglio di facoltà. La scuola è retta secondo le norme del regolamento generale delle scuole di specializzazione dell'Università di Ferrara. ((Art. 165. - La durata del corso è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo complessivo di iscritti è di dodici.)) Art. 166. - L'ammissione al corso è per titoli e per esami, titolo necessario per l'ammissione al corso è la laurea in medicina e chirurgia. Nessuna abbreviazione di corso può essere ammessa. Art. 167. - Alla fine di ciascun anno scolastico gli specializzandi dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione nell'anno successivo e, per quelli che sono iscritti all'ultimo anno, per poter accedere all'esame di diploma. Alla fine del terzo anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di audiologia, previamente concordato tra il diplomando ed il direttore della scuola. Art. 168. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: nozioni di fisica acustica; anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari; fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari; nozioni di psichiatria. 2° Anno: tecniche audiometriche; nozioni di neurologia; nozioni di vestibologia. 3° Anno: patologia dell'udito; terapia medica, chirurgica e protesica della sordità; la sordità sotto il profilo sociale; la rieducazione dell'ipoacusico. Per tasse, soprattasse e contributi si fa riferimento alle norme statutarie in vigore. Scuola di specializzazione in puericultura Art. 169. - La scuola di specializzazione in puericultura ha sede presso l'istituto di puericultura e medicina neonatale dell'Università di Ferrara ed è diretta dal professore di ruolo della cattedra stessa. Art. 170. - La durata del corso è di tre anni. Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal consiglio della scuola. Art. 171. - Il numero massimo degli iscritti è di quindici per i tre anni di corso. Art. 172. - L'ammissione al corso è per titoli. Art. 173. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) peculiarità anatomo-fisiologiche dell'età evolutiva; 2) elementi di genetica medica ed eugenetica; 3) elementi di puericultura perinatale; 4) auxologia; 5) alimentazione e dietetica dell'età infantile; 6) elementi di semeiotica infantile. 2° Anno: 1) psicologia dell'igiene mentale nell'età evolutiva; 2) igiene ed assistenza nell'età evolutiva; 3) profilassi delle malattie infettive nell'infanzia; 4) elementi di medicina scolastica; 5) legislazione ed assistenza sociale nell'infanzia. 3° Anno: tirocinio pratico presso l'istituto dove la scuola ha sede od altre istituzioni od enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976 Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 394
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