Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 917/1961

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la frangitura delle olive della provincia di Arezzo.

Pubblicato: 15/09/1961 In vigore dal: 27/06/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 917

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 917/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 917 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la frangitura delle olive della provincia di Arezzo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 19 dicembre 1958, per la determinazione delle retribuzioni per i dipendenti delle aziende esercenti la frangitura delle olive, stipulato tra l'Associazione Frantoiani, l'Associazione Provinciale degli Industriali, l'Unione Agricoltori e la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito, in data 23 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Arezzo, in data 30 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 19 dicembre 1958 per la determinazione delle retribuzioni per i dipendenti delle aziende esercenti la frangitura delle olive, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la frangitura dalle olive della provincia di Arezzo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 154. - VILLA

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