Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 917/1974
Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi di Trento.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 917
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 917/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 917
## Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi di
Trento.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, n. 626 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Lo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 5 è modificato nel senso che i punti b), g), h) sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "b) di undici rappresentanti dell'Istituto trentino di cultura, designati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso"; "g) del rappresentante dei professori incaricati dell'Università, designato dagli stessi"; "h) del rappresentante degli assistenti di ruolo dell'Università, designato dagli stessi". L'art. 10 è modificato nel modo seguente: Il punto c) del primo comma è soppresso. Il punto d) del primo comma diventa c) ed è abrogato e sostituito dal seguente: "di un rappresentante dei professori incaricati, designato dagli stessi". Il punto e) diventa d) ed è abrogato e sostituito dal seguente: "di un rappresentante degli assistenti di ruolo, designato dagli stessi. secondo comma è modificato nel senso che le lettere d) ed e) diventano c) e d) e sono soppresse le parole: "Alla richiesta di posti di professori aggregati e alla loro copertura". Art. 1 Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti obbligatori del corso di laurea in sociologia l'insegnamento di "Storia economica moderna" è abrogato e sostituito da quello di "Storia economica". L'art. 18 è modificato nel senso che al primo comma del punto b) dopo le parole "impartiti dalla facoltà" sono aggiunte le seguenti "scelti fra i seguenti". Il secondo comma del punto b) è soppresso. Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari: Storia politica moderna; Antropologia fisica; Diritto pubblico dell'economia; Storia economica moderna. Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: Storia moderna; Storia dei partiti e dei movimenti politici; Storia economica contemporanea; Scienza dell'amministrazione; Antropologia economica; Antropologia religiosa; Diritto delle comunità europee; Diritto internazionale; Diritto dell'economia; Epistemologia e metodologia; Filosofia della storia; Filosofia del diritto; Logica dei sistemi normativi; Urbanistica; Sistemi politici comparati; Sistemi giuridici comparati; Sistemi sociali comparati; Scienza delle finanze; Scienza della politica; Storia delle religioni; Storia delle dottrine politiche; Storia dell'industria; Storia della scienza. L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Tutti i corsi complementari possono essere annuali o semestrali. Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, con l'approvazione del senato accademico, di anno in anno, stabilisce quali corsi debbano essere considerati semestrali". Art. 19 - il secondo comma è soppresso. Art. 20 - è aggiunto il seguente comma: "Il superamento di una prova pratica di lingua straniera sostenuta presso un laboratorio linguistico istituito a norma dell'art. 32 del presente statuto, viene equiparato ad un esame di corso annuale". Art. 27 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: ragioneria generale ed applicata (corso propedeutico); ragioneria generale ed applicata (corso progredito); tecnica del commercio internazionale; tecnica bancaria e professionale; tecnica industriale e commerciale; tecnica delle ricerche di mercato; tecnica e ordinamento delle borse; organizzazione aziendale; elaboratori elettronici; tecnica professionale; economia delle comunità europee; diritto del lavoro; diritto della sicurezza sociale; diritto dell'economia; diritto amministrativo; diritto del lavoro e della sicurezza sociale delle comunità europee; diritto fallimentare; diritto bancario; diritto agrario. Nello stesso elenco l'insegnamento di "Diritto del lavoro e della previdenza sociale" è soppresso. Art. 29 - il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati". Il terzo comma è soppresso. L'art. 30 è modificato nel senso che nel primo comma sono soppresse le parole "ed aggregati"; nel secondo comma sono soppresse le parole "ed i professori aggregati". L'art. 31 è modificato nel senso che dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Nella determinazione del numero dei complementari da impartire di anno in anno, si seguono le norme dello Stato. Qualora le facoltà ravvisassero l'opportunità di superare tale numero, il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di facoltà interessati con l'approvazione del senato accademico, deciderà se accogliere la proposta e quali insegnamenti attivare". Art. 32 - il primo comma è modificato nel senso che sono soppresse le parole "per singole discipline". Art. 34 - il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Su proposta del consiglio di facoltà, con l'approvazione del senato accademico, approvato dal consiglio di amministrazione, possono essere ritenuti validi agli effetti didattici, come sostitutivi o integrativi dei corsi ufficiali o dei seminari, i corsi tenuti da professori italiani o stranieri che siano stati invitati o siano stati accolti come visitatori dalla libera Università degli studi di Trento". Art. 35 - il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Il numero dei posti di assistente di ruolo è determinato dalla tabella II annessa al presente statuto". Art. 45 - il primo comma è modificato nel senso che le tabelle IV e V diventano III e IV. L'art. 47 è modificato nel senso che la tabella VI diventa tabella V. L'art. 54 è abrogato e sostituito dal seguente: "I posti che alla data del 1 novembre 1974 risultano ancora disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere indicate nella tabella V, potranno essere conferiti a giudizio del consiglio di amministrazione, mediante concorsi pubblici o concorsi riservati al personale in servizio non di ruolo, presso la libera Università degli studi, che sia in possesso, indipendentemente dai limiti di età, dei titoli di studio e dei requisiti prescritti e che eserciti, almeno da sei mesi, le funzioni proprie dei ruoli cui appartengono i posti da conferire. La tabella I è modificata nel modo seguente: TABELLA I Numero Posti di professore di ruolo dei posti --------------------------------------------------------------------- Facolta di sociologia . . . . . . . . . . . . . . . . . da 10 a 15 Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali. . . da 6 a 10 Facolta di economia e commercio . . . . . . . . . . . . da 4 a 10 La tabella II è soppressa. La tabella III diventa tabella II con l'aumento del numero dei posti per la facoltà di sociologia da 22 a 29. La tabella IV diventa tabella III. La tabella V diventa tabella IV. La tabella VI diventa tabella V ed è modificata nel modo seguente: Carriera direttiva: Primo dirigente (dirigente amministrativo) . . . . . 1 | 530 | 487 Direttore aggiunto di divisione. . . . . . . . . . . 1 < 455 | 426 | 387 Direttore di sezione | | 307 > . . . . . . . . . . . . . . . 4 < 257 Consigliere | | 190 Carriera di concetto: Segretario capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 370 | 297 Segretario principale. . . . . . . . . . . . . . . . 5 < | 255 | 218 Segretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 < 178 | 160 Carriera di concetto dei tecnici coadiutori: Tecnico capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 370 | 302 | 260 Tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 < 227 | 188 | 160 Carriera esecutiva: | 245 | 213 | 183 Coadiutore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 < 163 | 133 | 120 Carriera ausiliaria: | 165 Usciere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 < 143 | 133 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974 LEONE MALFATTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1975 Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 65
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