Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 918/1955

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Pubblicato: 25/10/1955 In vigore dal: 31/08/1955 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 918

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 918/1955 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1955, n. 918 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846 : 25 ottobre 1928, n. 3510 ; 31 ottobre 1929, n. 2396 ; 30 ottobre 1930, n. 1859 ; 1 ottobre 1931, n. 1371 ; 27 ottobre 1932, n. 2086 ; 6 dicembre 1934, n. 2281 ; 1 ottobre 1936, n. 2474 ; 20 aprile 1939, n. 1086 ; 16 marzo 1942, n. 324 ; 5 settembre 1942, n. 1236 ; 24 ottobre 1942, n. 1671 e con decreti del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505 ; 30 ottobre 1949, n. 1058 ; 4 luglio 1950, n. 1255 ; 31 ottobre 1950, n. 1312 ; 31 agosto 1951, n. 1102 ; 18 giugno 1954, n. 751 ; 26 ottobre 1954, n. 1251 ; 4 febbraio 1955, n. 135 e 11 aprile 1955, n. 623 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 24. - Il secondo ed il terzo comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "L'economia politica è considerata propedeutica alla scienza delle finanze e diritto finanziario, all'economia e politica agraria, alla storia economica, alla politica economica e finanziaria ed alla economia dei trasporti. La statistica è considerata propedeutica alla politica economica e finanziaria, alla scienza delle finanze e diritto finanziario ed alla demografia generale". Art. 26 contenente norme relative alle modalità dell'esame di laurea in economia e commercio: l'insegnamento di "diritto marittimo" è sostituito con quello di "diritto della navigazione". Art. 27. - L'elenco degli Istituti è sostituito dal seguente: "Sono annessi alla Facoltà gli Istituti di: 1) Economia; 2) Finanza; 3) Geografia economica; 4) Lingue estere; 5) Matematica finanziaria; 6) Merceologia; 7) Politica economica; 8) Statistica; 9) Storia economica; 10) Studi aziendali; 11) Studi giuridici; 12) Tecnica economico-commerciale". Dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Due o più Istituti possono prendere accordi per eseguire in comune un programma di ricerche nei campi di rispettiva competenza". L'art. 28 così formulato "Durante ogni biennio potrà essere compiuto un viaggio d'istruzione in Italia o all'estero con le modalità che saranno di volta in volta stabilite" è abrogato. Art. 31. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di: 18) "storia della musica". Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "clinica delle malattie tropicali e subtropicali". Art. 59 (già 57) contenente norme sulla propedeuticità degli insegnamenti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: Per essere ammessi ai corsi di "preparazioni chimiche IV", "esercizi di analisi chimica organica" e "esercitazioni di chimica industriale" è necessaria lo firma di frequenza del corso di "analisi chimica quantitativa" Art. 62. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di: 8) "Chimica analitica; 9) Tossicologia; 10) Impianti e macchinari farmaceutici". L'art. 64 è sostituito dal seguente: "Lo studente non può prendere iscrizione all'insegnamento di chimica organica e alla prima parte (1° anno) degli esercizi di chimica farmaceutica se non ha frequentato quello di chimica generale ed inorganica. Gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica e della prima parte (1° anno) degli esercizi di chimica farmaceutica sono propedeutici per la seconda parte (2° anno) degli esercizi di chimica farmaceutica. Gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica e di chimica organica sono propedeutici rispetto a quelli di chimica biologica, di chimica bromatologica, di igiene e di chimica fisica. Gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica, chimica organica e della prima e seconda parte degli esercizi di chimica farmaceutica, sono propedeutici per la terza parte (3° anno) degli esercizi di chimica farmaceutica. Gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di anatomia umana, di fisiologia generale e di botanica farmaceutica, sono propedeutici rispetto a quello di farmacologia e farmacognosia. Per adire agli esami di chimica farmaceutica gli studenti dovranno aver superato gli esami di chimica generale ed inorganica, di chimica organica e gli esami dei primi due anni degli esercizi di chimica farmaceutica per l'esame di chimica farmaceutica inorganica, mentre per l'esame dell'altra parte, cioè della chimica farmaceutica organica, dovranno aver superato anche la terza parte degli esercizi di chimica farmaceutica. Lo studente deve frequentare gli insegnamenti propedeutici prima di seguire gli altri indicati e non può presentarsi agli esami di questi ultimi se non ha superato gli esami dei primi. I corsi complementari di igiene, di chimica bromatologica e di chimica fisica, da chi li scelga, debbono essere frequentati nel secondo biennio". Art. 72. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in ingegneria sono aggiunti quelli di: 35) "Storia e stili dell'architettura; 36) Elettronica industriale; 37) Impianti elettrici di bordo". L'ultimo comma è così modificato: "Sono biennali i seguenti insegnamenti: a) per la sottosezione meccanica: macchine; b) per la sottosezione elettrotecnica: macchine elettrotecniche; c) per la sezione navale e meccanica: macchine, costruzioni navali e mercantili, costruzioni navali militari, architettura navale. Il secondo corso di macchine, insegnamento fondamentale per le sottosezioni meccanica, elettrotecnica e per la sezione navale meccanica, può essere scelto quale complementare nelle altre sezioni e sottosezioni". Dopo l'art. 190, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "psicologia dell'età evolutiva", "medicina costituzionistica ed endocrinologia" ed in "igiene" Scuola di specializzazione in psicologia dell'età evolutiva Art. 1 Art. 191. -- Presso l'Istituto di psicologia è istituita la scuola di specializzazione in psicologia dell'età evolutiva, che ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano dedicarsi all'esercizio della psicologia dell'età evolutiva. La scuola ha, la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione a di perfezionamento riferite negli articoli da 81 a 91, dello statuto. Art. 192. - Le materie d'insegnamento sono: Primo anno: Psicologia generale e sperimentale; Psicologia dello sviluppo; Elementi di auxologia; Elementi di statistica. Secondo anno: Psicologie dinamiche analitiche e non analitiche, medicina psicosomatica; Tests mentali e tecniche proiettive; Psicopatologia e psichiatria infantile; Pediatria; Psicoterapia infantile. Terzo anno: Psicologie dinamiche analitiche e non analitiche, medicina psicosomatica; Psicologia sociale; Protezione e assistenza all'infanzia; Tests mentali e tecniche proiettive; Psicopatologia e psichiatria infantile; Pediatria; Psicoterapia infantile. Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni, dimostrazioni pratiche e illustrazioni di casi clinici. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio i corsi e prestare servizio sia nell'Istituto di psicologia che nei reparti clinici e in altre istituzioni che saranno indicate nel programma annuale. Art. 193. - Alla fine del triennio gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psicologia dell'età evolutiva, in una prova orale teorica e in una prova pratica. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in psicologia dell'età evolutiva, valido a tutti gli effetti di legge. Scuola di specializzazione in medicina costituzionalistica ed endocrinologia Art. 194. - Presso l'Istituto di scienza delle costituzioni umane è istituita la scuola di specializzazione in medicina costituzionalistica ed endocrinologia, che ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendono dedicarsi all'esercizio della medicina costituzionalistica e della endocrinologia. La scuola ha la durata di due anni, Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 81 a 97 dello statuto. Art. 195. - Le materie d'insegnamento sono: Primo anno: Antropologia differenziale ed antropometria; Semeiologia costituzionalistica: morfologia, dinamica, neurologica, psicologica; Anatomia, istologia, embriologia delle ghiandole endocrine e del sistema nervoso della vita vegetativa; Fisiologia e fisiopatologia endocrina e neuro-vegetativa. Secondo anno: Patologia costituzionale delle varie età della vita; Semeiologia fisica e funzionale delle ghiandole endocrine; Clinica delle disendocrinie; Terapia degli stati disendocrinici; Applicazioni terapeutiche degli ormoni. Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni e dimostrazioni pratiche e illustrazioni di casi clinici. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il biennio i corsi e prestare servizio in apposito reparto della clinica medica come medici interni con diritto a due mesi di vacanza ogni anno. Art. 196. - Alla fine del biennio gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla medicina costituzionalistica ed endocrinologia, in una prova orale teorica ed in una prova pratica. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in medicina costituzionalistica ed endocrinologia, valido a tutti gli effetti di legge. Scuola di specializzazione in igiene Art. 197. - Presso l'Istituto di igiene è istituita la scuola di specializzazione in igiene la quale ha lo scope di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in igiene. La scuola ha la durata di due anni. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 81, a 91 di questo statuto. Art. 198. - Le materie d'insegnamento sono: Primo anno: Epidemiologia e profilassi generale e speciale delle malattie infettive; Igiene generale; Igiene della alimentazione; Igiene della abitazione; Igiene della scuola; Igiene del lavoro; Nozioni di geologia; Chimica e fisica applicata all'igiene; Microscopia, batteriologia e sierologia applicata all'igiene; Nozioni di istologia ed anatomia patologica. Secondo anno: Epidemiologia e profilassi generale e speciale delle malattie infettive; Igiene degli aggregati urbani; Igiene ospedaliera; Igiene navale e dell'emigrazione; Legislazione ed ordinamenti sanitari; Statistica sanitaria e demografia; Malattie da carenza alimentare e loro profilassi; Virologia applicata all'igiene; Parassitologia; Ispezione delle carni. Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni e dimostrazioni pratiche. L'internato è obbligatorio durante i due anni del corso ed inoltre durante il primo anno è obbligatorio un periodo di internato presso un reparto di malattie infettive. Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche sono integrate da visite ad impianti interessanti le specialità. Art. 199. - Alla fine del biennio gli allievi che hanno frequentato il corso saranno ammessi all'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla igiene, in una prova orale teorica ed in una prova pratica. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in igiene, valido a tutti gli effetti di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Lurisia, addì 31 agosto 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato atta Corte dei conti, addì 15 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 28. - CARLOMAGNO

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