Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 922/1977

Sostituzione dell'art. 291 del regolamento per l'esecuzione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Pubblicato: 24/12/1977 In vigore dal: 04/11/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1977, n. 922

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 922/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1977, n. 922 ## Sostituzione dell'art. 291 del regolamento per l'esecuzione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 48 e 78 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ; Visto l'art. 291 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 ; Ritenuto opportuno consentire, secondo particolari condizioni e modalità, l'impiego di vetri temprati per il parabrezza dei veicoli diversi dagli autoveicoli e filoveicoli; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per l'interno e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1 Articolo unico L'art. 291 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , è sostituito dal seguente: "I vetri stratificati che possono essere impiegati in ogni posizione, compreso il parabrezza, debbono superare, ai fini dell'approvazione del tipo, le prove indicate negli articoli 292, 293, 294, 295, 299, 300 e 301. I vetri stratificati che possono essere impiegati in qualsiasi posizione ad esclusione del parabrezza debbono superare le prove indicate negli articoli 292, 293, 294, 295, 299 e 300. I vetri temprati che possono essere usati in tutte le posizioni ad esclusione del parabrezza degli autoveicoli e dei filoveicoli debbono superare le prove indicate negli articoli 293, 296, 297 e 298. Le modalità per l'esecuzione delle prove sono fissate dal Ministro per i trasporti. Quando i vetri temprati vengono usati come parabrezza di motoveicoli devono, in caso di rottura, permettere ai conducente di continuare a vedere chiaramente la strada per frenare e fermare il motoveicolo con sicurezza. Le modalità per l'accertamento del suddetto requisito verranno fissate dal Ministro per i trasporti con proprio decreto. Su ogni esemplare di vetro approvato debbono essere indicati in maniera chiara e indelebile, e facilmente leggibile quando è montato, il marchio di fabbrica e gli estremi di approvazione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 novembre 1977 LEONE ANDREOTTI - LATTANZIO - GULLOTTI - COSSIGA - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1977 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 35

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