Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 924/1966

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino.

Pubblicato: 12/11/1966 In vigore dal: 20/09/1966 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 924

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 924/1966 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 924 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 27. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica - indirizzo organico-biologico - è aggiunto quello di: "Chimica delle sostanze naturali". Art. 28. - Il secondo comma relativo alle propedeuticità di esami degli insegnamenti di Chimica fisica I, di Esercitazioni di chimica fisica I e di Elettrochimica nei confronti di Esercitazioni di chimica fisica II è soppresso. Art. 29. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di "Genetica umana" e di "Analisi biologiche e di laboratorio". Nello stesso elenco l'insegnamento di "Biologia delle razze umane" è soppresso. Art. 30. - Nell'elenco delle propedeuticità del corso di laurea in Scienze naturali il posto del soppresso insegnamento di "Biologia delle razze umane" è preso dall'insegnamento di "Genetica umana". Nello stesso elenco sono aggiunte le seguenti propedeuticità: "Lo studente non può essere ammesso: all'esame di "Istochimica" se non ha superato quelli di "Anatomia umana" e di "Chimica organica"; all'esame di "Endocrinologia comparata" se non ha superato quelli di "Zoologia generale", di "Zoologia sistematica" e di "Anatomia comparata". Art. 31. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di "Genetica umana" e di "Analisi biologiche e di laboratorio" Nello stesso elenco l'insegnamento di "Biologia delle razze umane" è soppresso. Art. 32. - Nell'elenco delle propedeuticità del corso di laurea in Scienze biologiche il posto del soppresso insegnamento di "Biologia delle razze umane" è preso dall'insegnamento di "Genetica umana". Nello stesso elenco sono aggiunte le seguenti propedeuticità. "Lo studente non può essere ammesso: all'esame di "Istochimica" se non ha superato quelli di "Istologia ed Embriologia", di "Anatomia umana" e di "Chimica organica"; all'esame di "Endocrinologia comparata" se non ha superato quelli di "Zoologia generale", di "Zoologia sistematica", di "Anatomia comparata", e di "Chimica biologica". Art. 34. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di "Chimica delle fermentazioni". Art. 36. - Relativo alla propedeuticità di esami del corso di laurea in Farmacia è modificato nel senso che vengono aggiunte le seguenti disposizioni: Gli studenti di Farmacia che non hanno superato l'esame di Chimica generale possono essere ammessi a frequentare il corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I; Gli studenti di Farmacia che non hanno superato l'esame di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e Tossicologica I possono essere ammessi a frequentare il corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica II; Gli studenti di Farmacia che non hanno superato l'esame di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica II possono essere ammessi a frequentare il corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica III. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 settembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 134. - VILLA

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