Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 925/1960

Approvazione del piano particolareggiato n. 149 di esecuzione della zona compresa tra la via Trionfale, via della Camilluccia, via della Farnesina, nuova via di piano regolatore, lungotevere Maresciallo Diaz e Maresciallo Cadorna e varianti ai piani particolareggiati n. 51 e n. 70.

Pubblicato: 03/09/1960 In vigore dal: 06/07/1960 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 925

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 925/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 925 ## Approvazione del piano particolareggiato n. 149 di esecuzione della zona compresa tra la via Trionfale, via della Camilluccia, via della Farnesina, nuova via di piano regolatore, lungotevere Maresciallo Diaz e Maresciallo Cadorna e varianti ai piani particolareggiati n. 51 e n. 70. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 , che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210 , contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465 , convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074 , nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223 , convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913 ; Vista la domanda in data 1 ottobre 1957, con la quale il Sindaco di Roma, in base a delibera consiliare n. 390 del 10-11 marzo 1955, approvata dal Ministero dell'interno, ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato n. 149 di esecuzione della zona compresa fra la via Trionfale, via della Camilluccia, via della Farnesina, nuova via di piano regolatore, lungotevere Maresciallo Diaz e Maresciallo Cadorna nonchè delle varianti ai piani particolareggiati n. 51, approvato con regio decreto 8 luglio 1937 e con decreto presidenziale 20 agosto 1947, e n. 70 , approvato con regio decreto 4 novembre 1938; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini n. 26 opposizioni da parte di: De Filippi Umberto (1), Iurgens Carlo (2), Giuseppe Faelli quale amministratore unico della Società Anonima Romana Immobiliare "S.A.R.I." e della Società Anonima Romana Camilluccia "S.A.R.C." (3), Pollinanti Giulio (4), Santi Bruno quale presidente della Cooperativa edilizia "La Rinascente" (5), Società Immobiliare Ponte Flaminio (6), Commissariato per la Gioventù italiana (7), Massimo Girotti (8), Fratelli D'Avak (9), Oietti Giovanni e Francesco (10) Ildegard Kalz in Coccia (11), Società Immobiliare Camilluccia (12), Paparini Maria Luisa in Beattie (13), Pietro Muto Nardone (14), Raffaele Vallone (15), Società Finanziaria Case e Terreni Fincet (16), duchessa Maria Carrega in Caffarelli (17), eredi Borra (18), Aldo Samaritani (19), Società Generale Immobiliare di Lavori di Utilità Pubblica ed Agricola (20), Bruni Umberto (21), eredi Pagnoncelli-Toni (22), Società Immobiliare Agricila Rifugio S.I.A.R. (23), Società Anonima Terreni e Fabbricati S.A.T.E.F. (24), Roberto Gambino e figli Maria, Gabriella e Antonio (25), fratelli Conrado Baseggio e Dupacquier Gerardo per la minore Dupacquier Vittoria (26); Ritenuto che fuori termine sono state presentate le seguenti opposizioni: Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma (27), Beatrice Picconi e Diana Fleres in Doughia (28), Casa di Procura Generalizia della Congregazione della Fraternità Sacerdotale (29), Congregazione delle Suore Missionarie Serve dello Spirito Santo (30), Maria De Marchi in Zuccoli (31); Ritenuto che il Comune ha controdedotto a tutte le opposizioni presentate; Ritenuto che il piano di che trattasi, con il quale viene definita la, sistemazione urbanistica della zona circostante il Foro Italico, prevede: a) per tutte le pendici delle colline che scendono verso il Foro Italico e fanno da cornice agli impianti sportivi, il vincolo di "parco pubblico", vincolo che giunge, verso l'alto, fino al tracciato di una strada panoramica, che, dipartendosi da via della Camilluccia e seguendo l'andamento del terreno, si ricongiunge alla detta via ogni volta che le vallate che salgono dal Foro Italico la raggiungono; b) per i ripiani circondati dalla strada panoramica, come pure per altre zone di speciale interesse, il vincolo di "zona di rispetto" là dove esistono già costruzioni di notevole importanza il cui accrescimento potrebbe pregiudicare il carattere della sistemazione urbanistica; c) per gli altri ripiani, non ancora, o poco edificati, la destinazione a "ville signorili con particolari limitazioni" consistenti nel divieto di superare l'altezza massima di m. 8 a partire dalla quota minima del terreno a sistemazione avvenuta, e la copertura massima di 1/18 dell'area; d) per lo sviluppo degli impianti sportivi esistenti nella zona del Foro Italico, il vincolo di "campi sportivi" per una fascia adiacente agli impianti esistenti; e) per gli immobili demaniali adiacenti il fabbricato del Ministero degli esteri, il vincolo di "edifici pubblici"; Che il piano stesso prevede per i piani particolareggiati n. 70 e n. 51 varianti di lieve entità e necessarie per armonizzare alcune previsioni con il piano n. 149; Considerato che la zona interessata dal piano presentato necessita di un esauriente assetto urbanistico che si dimostri adeguato alle esigenze della Capitale per quelle parti di essa circostanti le pendici di Monte Mario dove la presenza di ampie attrezzature sportive nonchè di edifici pubblici e di notevole interesse storico, come la "Villa Madama", richiede una rigorosa quanto tempestiva preservazione degli ampi spazi a verde che caratterizzano ambientalmente dette attrezzature ed edifici; Che il vincolo a "parco pubblico" esteso dal comune di Roma a tutte le pendici collinari che scendono verso il Foro Italico si rende in effetti indispensabile sia per garantire il più assoluto rispetto delle alberature e del carattere a verde del monte, sia per assicurare alla collettività la visibilità dei superbi panorami che, con l'avvenuta sistemazione sportiva del Foro Italico nelle parti sottostanti, accentuano le visuali verso la città ed i rilievi collinari che la fiancheggiano; Che la previsione di zone a verde a disposizione della collettività è bene integrata dalla formazione di piazzali panoramici nei punti di maggior rilievo lungo la via della Camilluccia, che corre all'incirca sulla cresta della collina e che, convenientemente allargata, consentirà una più agevole percorribilità della zona ed una più gradita e tranquilla, sosta nel suo sviluppo panoramico; Considerato che, l'altra strada prevista a valle della Camilluccia, distaccantesi da quest'ultima in vari tronchi progettati allo scopo di aumentare le possibilità di affaccio panoramico, non è strettamente necessaria, sia perchè i singoli tronchi non sono indispensabili per la viabilità della zona, sia perchè nell'ambito dell'ampio parco pubblico, che verrà a costituirsi immediatamente a valle, vi sono numerose possibilità di natura panoramica che, a sistemazione avvenuta, arricchiranno egualmente i punti di vista di interesse paesistico della località; Che, pertanto la previsione della suddetta strada dovrà essere soppressa e l'arca da essa interessata dovrà, restare, come l'adiacente zona sottostante, destinata a parco pubblico; Che, in conseguenza di quanto sopra, dovrà essere stralciato perchè superfluo, il tronco viario di collegamento tra l'anzidetta strada ai margini della zona a parco pubblico e la via Trionfale a sud della Villa Stuart; Che tutti gli anzidetti tronchi viari da sopprimere sono distinti, nella planimetria in iscala 1: 5000 allegata al presente decreto, con le lettere in rosso AB, CD, EF, GH, HI, HL, MN ed NO; Che dovranno essere mantenuti nella forma progettata gli slarghi lungo la Camilluccia nei tratti BC e DE e FG mentre la sistemazione viaria tra la via Trionfale ed il punto LM potrà essere soppressa secondo quanto si dirà più precisamente in sede di esame della opposizione avanzata dalla Cooperativa edilizia "La Rinascente"; Considerato che anche i vincoli a zona di rispetto sono necessari ed opportuni in quanto integrano strettamente le previsioni del piano in rapporto all'affermata esigenza di preservare il carattere panoramico dei luoghi; Che, tuttavia, le zone come sopra qualificate investono aree già sistemate nelle quali sono sorte varie costruzioni per cui si rende necessario prescrivere che tutte le zone di rispetto del piano siano mantenute nella loro forma attuale con esclusione assoluta di qualsiasi trasformazione volumetrica ed altimetrica dei fabbricati ivi esistenti, o di qualsiasi altra costruzione e ciò allo scopo di salvaguardare e conservare il carattere panoramico dei luoghi; Che del pari ammissibile, in quanto tendente a moderare i caratteri della edificazione consentita in alcune zone, appare la previsione di destinare a "ville signorili con particolari limitazioni" quei ripiani delle pendici di Monte Mario ove una ridotta densità fabbricativa non nuoce all'ambiente; Che necessaria, in quanto confacente al carattere delle destinazioni ad attrezzature sportive ed al loro sviluppo, appare la previsione di vincolare a "campi sportivi" tutta la fascia adiacente agli impianti già esistenti; Considerato, infine, che appare opportuna l'indicazione del vincolo ad "edifici pubblici" per gli immobili demaniali adiacenti il fabbricato destinato a sede del Ministero degli affari esteri; Che, tuttavia, circa il comprensorio qualificato dal piano come destinato ad edifici pubblici è da prescrivere quanto segue: a) la parte racchiusa dal perimetro indicato nella planimetria, 1: 5000 con le lettere P, Q, R. S. T dovrà essere riservata a campi sportivi in quanto l'area di che trattasi ha già tale opportuna destinazione, analogamente a quella del vicino Foro Italico, nè, d'altra parte, essa e necessaria per altri edifici di pubblica utilità; b) l'edificazione nell'ambito della restante arca non dovrà avvenire impegnando tutta l'area stessa, ma, dovrà limitarsi a mettere in risalto l'edificio destinato a sede del Ministero degli affari esteri per cui sull'area in questione dovranno sorgere soltanto, oltre quest'ultimo edificio, i quattro edifici individuati planimetricamente con segno rosso nella planimetria in iscala 1: 2000 redatta dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio ed allegata al presente decreto. Tali edifici avranno la funzione di costituire delle quinte atte a definire meglio gli spazi di contorno alla mole dell'edificio principale; c) la sistemazione delle strade, dei piazzali e degli altri spazi da mantenere liberi nell'ambito della medesima area, nonchè di quella adiacente già destinata a parco pubblico, compresa tra il confine della zona ad edifici pubblici e la sede della ex cintura ferroviaria di Roma, non dovrà restare imprecisata, per cui le previsioni del piano per l'area di che trattasi vanno integrate con quelle risultanti dalla planimetria in iscala 1: 2000 compilata dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio; d) le aree ed i manufatti relativi alle strade ed ai piazzali di cui al precedente punto c) dovranno restare di pertinenza comunale; Considerato che, allo scopo di rendere le previsioni del piano più compiutamente rispondenti alle esigenze di ambientamento paesaggistico si rende necessario prescrivere che qualsiasi autorizzazione a costruire o a trasformare edifici nell'ambito del piano stesso dovrà riportare preventivamente il nulla osta della Soprintendenza ai monumenti agli effetti dell'accertamento della rispondenza dei progetti agli indispensabili requisiti di rispetto paesistico e di tutela ambientale; Che, per quanto riguarda l'eventuale fabbricazione nell'area della Villa Stuart, nei limiti delle possibilità consentite dalla prevista destinazione a parco privato, si rende necessario che la fabbricazione stessa si uniformi alle seguenti prescrizioni: a) le costruzioni, comprese quelle accessorie di qualunque natura esse siano, che potranno sorgere, non dovranno coprire più di 1/20 (un ventesimo) della superficie destinata dal piano a parco privato, considerando la villa come un comprensorio unitario e facendo, pertanto, rientrare nel compito di detto ventesimo tutte le costruzioni - di qualunque tipo siano - attualmente esistenti nella villa; b) le costruzioni esistenti non potranno essere assolutamente modificate nella loro attuale volumetria, nè quanto alla superficie coperta, nè quanto all'altezza dei vari colpi di fabbrica, di cui sono presentemente costituite e dovranno, pertanto, considerarsi soggette alle stesse norme per le zone di rispetto assolato di cui si è detto in precedenza; c) le eventuali nuove costruzioni, oltre alle limitazioni di superficie di cui al precedente punto a) non dovranno superare m. 10 di altezza a partire dalla quota minima del terreno a sistemazione avvenuta e dovranno inoltre sorgere, nei tratti più depressi del terreno, e comunque, in posizione tale da non occludere le visuali panoramiche esistenti; per le parti verso il confine nord dovrà provvedersi ad una schermatura con piante ad alto fusto disposto lungo il limite del confine stesso; Che ammissibili appaiono le proposte varianti ai piani un. 51 e 70 in quanto si tratta di modifiche marginali atte a rendere più omogenee le previsioni con quelle delle zone adiacenti; Considerato che, allo scopo di dare un nuovo assetto urbanistico ad un'importante parte della Capitale e di salvaguardare i suoi peculiari caratteri ambientali e paesistici, il piano di che trattasi prevede notevoli modifiche alla sistemazione contemplata dal piano regolatore di massima approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981 , convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355 . Che la facoltà di apportare modifiche al piano regolatore di massima e espressamente prevista dall'art. 20 della citata legge 24 marzo 1932, n. 355 , per cui le modifiche al detto piano di massima contenute nel piano particolareggiato n. 149, oltre ad essere necessarie ed indispensabili per le ragioni esposte nei precedenti considerato, sono anche legittime; Che in conseguenza di quanto sopra non possono essere accolte le opposizioni presentate da: De Filippi Umberto (1), Lurgens Carlo (2), Società Immobiliare Ponte Flaminio (6), Commissariato nazionale per la Gioventù italiana (7), Oietti Giovanni e Francesco (10) Società Immobiliare Ganilluccia (12), Paparini Maria Luisa in Beattie (13), Raffaele Vallone (15), Società Finanziaria, Case e Terreni (16), duchessa Maria Carrega, in Caffarelli (17), eredi Borra (18), Società Immobiliare Lavori di Utilità Pubblica ed Agricola (20), Bruni Umberto (21), eredi Pagnoncelli-Toni (22) Società Immobiliare Agricola Rifugio (23), Società Anonima, Terreni e Fabbricati S.A.T.E.F. (24), Roberto Gambino e Figli (25), fratelli Conrado Baseggio e Dupacquier Gerardo (28), Istituto Autonomo Case Popolari di Roma (27), Beatrice Picconi e Diana Fleres in Doughia (28), Casa di Procura Generalizia della Congregazione della Fraternità Sacerdotale (29); Che le opposizioni Giuseppe Faelli (3), Massimo Girotti (8), Ildegard Katz in Coccia (11), Pietro Muto Nardone (14), tendenti ad ottenere la destinazione dei terreni anzichè a ville signorili come previsto dal piano, a villini o ad altro tipo edilizio, nonchè un ampliamento delle zone edilizie a valle, non possono essere accolte, in quanto una maggiore densità edilizia verrebbe a pregiudicare l'aspetto paesaggistico della località e sarebbe in contrasto con il carattere prevalentemente a verde della, zona; Che l'opposizione della ditta Fratelli D'Avak (9), mentre è da respingere, in base alle precedenti considerazioni, per quanto riguarda il mutamento di destinazione edilizia dei terreni, è da accogliere per il resto, in quanto la rampa di collegamento fra, la via della Camilluccia ed il sottostante tronco viario panoramico AB, del quale si è stabilita la eliminazione, non ha più ragione di essere; Che l'opposizione della Congregazione delle Suore Missionarie Serve dello Spirito Santo (30) tendente ad aumentare la consistenza fabbricativa della zona adiacente la via Trionfale è da respingere in quanto un accentuato aumento della fabbricazione in tale zona provocherebbe un forte squilibrio in ordine all'armonico sviluppo alberato delle pendici di Monte Maxio; Che l'opposizione avanzata, da Santi Bruno quale presidente della Cooperativa edilizia "La Rinascente" (5) può essere parzialmente accolta consentendo una piccola estensione della destinazione a "ville signorili con particolari limitazioni", e cioè, sino a raggiungere il confine attuale della Villa Stuart per un tratto compreso tra il nuovo fronte della via Trionfale, il confine della villa anzidetta per una profondità di m. 120 e la perpendicolare a tale confine fino a raggiungere nuovamente la zona destinata a ville signorili con particolari limitazioni; Che l'opposizione, Samaritani Aldo (19) va respinta, in quanto le preoccupazioni espresse dall'opponente in merito all'impossibilità di raccordare i fronti stradali della via della Camilluccia allargata in prossimità della ex villa Petacci, non hanno ragione di essere avendo il Comune, con la variante al piano particolareggiato n. 70, rettificato il tracciato della stessa via in forma adeguata ad ogni esigenza; Che le opposizioni Polimanti Giulio (4) e Maria Da Marchi in Zuccoli (31) non danno luogo a provvedere, poichè concernono questioni relative ad altri piani particolareggiati; Visto il decreto interministeriale n. 16171 dell'11 marzo 1960 , con il quale è stato approvato il piano finanziario previsto dall'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150; Considerato che, per l'attuazione del piano particolareggiato di che trattasi nonchè delle varianti ai piani particolareggiati n. 51 e n. 70, appare congruo fissare il termine di anni dieci decorrenti dalla data del presente, decreto; Visto il parere n. 676 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma nelle adunanze del 16 settembre e 6 ottobre e 11 novembre 1958; Vista la legge 23 giugno 1865, n. 2359 ; Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 ; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Con le modifiche, integrazioni e prescrizioni di cui alle premesse del presente decreto, è approvato il piano particolareggiato n. 149 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra la via Trionfale, via della Camilluccia, via della Farnesina, nuova, via di piano regolatore, lungotevere Maresciallo Diaz e Maresciallo Cadorna, nonchè le varianti ai piani particolareggiati n. 51, approvato con regio decreto 8 luglio 1937 e con decreto presidenziale 20 agosto 1947, e n. 70 , approvato con regio decreto 4 novembre 1938. Detto piano sarà vistato dal Ministro proponente in una relazione, in un elenco delle proprietà vincolate, in tre planimetrie in iscala 1: 1000, in una planimetria in iscala 1: 2000 e in una planimetria in iscala 1: 5000. Sono parzialmente accolte le opposizioni: Santi Bruno, quale presidente della Cooperativa edilizia "La Rinascente)" (5) e Fratelli D'Avak (9). Sono respinte le opposizioni: De Filippi Umberto (1), Iurgens Carlo (2), Giuseppe Faelli quale amministratore unico della Società Anonima Romana Immobiliare S.A.R.I. e della Società Anonima Romana Camilluccia S.A.R.C. (3), Società Immobiliare Ponte Flaminio (6), Commissariato per la Gioventù italiana (7), Massimo Girotti (8), Oietti Giovanni e Francesco (10), Ildegard Katz in Coccia (11), Società Immobiliare Camilluccia (12), Paparini Maria Luisa in Beattie (13), Pietro Muto Nardone (14), Raffaele Vallone (15), Società Finanziaria Case e Terreni F.I.N.C.E.T. (16), duchessa Maria Carrega in Caffarelli (17), eredi Borra (18), Aldo Samaritani (19), Società Generale Immobiliare di Lavori di Utilità Pubblica ed Agricola (20), Bruni Umberto (21), eredi Pagnoncelli-Toni (22), Società Immobiliare Agricola Rifugio S.I.A.R. (23), Società Anonima Terreni e Fabbricati (24), Roberto Gambino e figli (25), fratelli Conrado Baseggio e Dupacquier Gerardo per la minore Dupacquier Vittoria (26), Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Roma (27), Beatrice Picconi e Diana Fleres in Doughia (28), Casa di Procura Generalizia della Congregazione della Fraternità Sacerdotale (29), Congregazione delle Suore Missionarie Serve dello Spirito Santo (30). Non danno luogo a provvedere le opposizioni Polimanti Giulio (4) e Maria De Marchi in Zuccoli (31). Per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni relative al piano particolareggiato sopraspecificato ed alle varianti ai piani particolareggiati n. 51 e n. 70 è fissato il termine di anni dieci decorrenti dalla data, del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1960 Atti del governo, registro n. 128, foglio n. 246. - VILLA

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