Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 926/1966

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Pubblicato: 12/11/1966 In vigore dal: 20/09/1966 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 926

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 926/1966 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 926 ## Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 753 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2369 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 2. - È abrogato e sostituito dal seguente: "L'Istituto conferisce le seguenti lauree: 1) Laurea in Scienze politiche per l'Oriente; 2) Laurea in Lingue e civiltà orientali; 3) Laurea in Lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale; 4) Laurea in Lingue, letteratura ed istituzioni dell'Europa occidentale". Gli articoli 8, 9 e 10 del titolo I sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 8. - Sono annessi alla Facoltà i seguenti Seminari: 1) Seminario di arabistica e islamistica; 2) Seminario di semitistica; 3) Seminario di africanistica; 4) Seminario di turcologia; 5) Seminario di iranistica; 6) Seminario di indianistica; 7) Seminario di sinologia; 8) Seminario di yamatologia; 9) Seminario di russo; 10) Seminario di filologia slava; 11) Seminario di studi finno-ugrici; 12) Seminario di studi balcanici e del sud-est europeo; 13) Seminario di studi germanici; 14) Seminario di studi anglo-americani; 15) Seminario di studi francesi; 16) Seminario di studi iberici e ibero-americani; 17) Seminario di glottologia; 18) Seminario di fonetica sperimentale; 19) Seminario di studi storici; 20) Seminario di geografia ed etnografia; 21) Seminario di studi giuridici e sociali. Scopo dei seminari sono la preparazione ed il perfezionamento di studenti e studiosi nelle discipline a cui i Seminari si riferiscono e il progresso 4° dette discipline con ricerche, pubblicazioni e altre iniziative che vengono giudicate opportune dai rispettivi Direttori. Art. 9. - La Facoltà determina, con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno e per l'anno accademico successivo quali siano gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli Seminari. Art. 1 Art. 10. - Ogni Seminario è retto da un direttore che è responsabile della amministrazione e del funzionamento del Seminario stesso. Norme particolari al riguardo potranno essere stabilite dalla Facoltà nei casi in cui se ne ravvisi la opportunità. Art. 11. - Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un Seminario ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo, questi è di diritto il direttore del Seminario. Nel caso che vi siano più professori di ruolo la Facoltà, sentito il parere dei medesimi, designerà, scegliendo fra essi, il direttore del Seminario, che verrà nominato con decreto direttoriale per un periodo di tre anni. Se un Seminario manca di un professore di ruolo, la direzione Verrà affidata di regola ad un professore di ruolo di materia affine designato dalla Facoltà e nominato con decreto direttoriale per un periodo di tre anni. Art. 12. - Possono essere addetti ad ogni Seminario, assistenti, tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterno appartenente ai ruoli universitari ed Inoltre, quando esista un Museo annesso, anche conservatori e curatori. Art. 13. - È facoltà del direttore di ogni Seminario di rilasciare a chi frequenta il Seminario per almeno sei mesi un attestato degli studi compiuti e dei risultati raggiunti nelle ricerche. Art. 14. - Ogni Seminario potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo di fondi per la ricerca, di borse di studio provenienti da enti pubblici e privati italiani e stranieri. Art. 15 (già art. 11). - È abrogato e sostituito dal seguente: "La durata del corso per ciascuna laurea è di quattro anni. Nei successivi capi 11, 111, IV e V sono Indicati i rispettivi piani generali di studio per ciascuna Sezione. Il Consiglio di facoltà ne determina l'ordine anno per anno". Il titolo "Laurea in Lingua e Civiltà orientale" e gli articoli 16, 17, 18, 19, 20 (già 12, 13, 14, 15, 16) del capo II sono soppressi e sostituiti dai seguenti: CAPO II Laurea in Scienze politiche per l'Oriente Art. 16. - Il corso di laurea in Scienze politiche per l'Oriente comprende due sezioni: a) Estremo oriente; b) Vicino e Medio oriente. Sono titoli di ammissione il diploma di maturità classica e di maturità scientifica. Art. 17. - Sono insegnamenti fondamentali: a) per la sezione Estremo oriente: 1) Lingua e letteratura quadriennale (cinese e giapponese); 2) Lingua e letteratura biennale (una delle lingue di cui al numero I non scelta come quadriennale); 3) Storia e civiltà dell'Estremo oriente (biennale); 4) Religioni e filosofie del Medio ed Estremo oriente; 5) Storia contemporanea. b) per la Sezione Vicino e Medio oriente: 1) Lingua e letteratura quadriennale (arabo); 2) Lingua e letteratura biennale (turco o persiano o urdu o hindi o indonesiano); 3) Islamistica; 4) Storia e civiltà del Vicino e Medio oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna (biennale); 5) Storia contemporanea; Sono altresì insegnamenti fondamentali comuni alle due Sezioni: 6) Geografia politica ed economica; 7) Etnografia; 8) Diritto internazionale; 9) Istituzioni di diritto privato; 10) Istituzioni di diritto pubblico; 11) Economia politica; 12) Politica economica; 13) Storia dei trattati e politica internazionale; 14) Inglese (biennale); 15) Francese (biennale). Sono insegnamenti complementari: a) per la Sezione Estremo oriente: Mongolo; Indonesiano; Vietnamita; Siamese; Coreano; Storia dell'arte del Medio ed Estremo oriente; Storia delle Missioni; b) per la Sezione Vicino e Medio oriente: Dialettologia araba; Lingua e letteratura bengali; Lingue e letterature dravidiche; Diritto musulmano; Semitistica; Storia dell'arte musulmana. Art. 18. - Gli insegnamenti di Storia contemporanea, di Geografia politica ed economica, di Etnografia, di Istituzioni di diritto privato, di Istituzioni di diritto pubblico, di Economia politica e di Politica economica devono essere svolti con riferimento ai Paesi della Sezione prescelta. Art. 19. - Gli insegnamenti linguistici comportano al termine di ciascun anno, due esami scritti (uno di versione dalla lingua e uno di versione nella lingua) ed uno orale. Art. 20. - Tutti gli altri insegnamenti, sia annuali che pluriennali, comportano una prova orale alla fine di ciascun anno di corso. L'art. 22 (già 18) è abrogato e sostituito nel modo seguente: CAPO III Laurea in lingue e civiltà orientali "Il corso di laurea in Lingue e civiltà orientali ha indirizzo storico-letterario e comprende tre Sezioni: a) Estremo oriente; b) Vicino e Medio oriente; c) Africa. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica". Art. 23 (già 19). - È modificato nel senso che il titolo è soppresso ed il primo comma è sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti fondamentali comuni alle tre sezioni sono: ". Gli attuali capi 111 e IV mutano denominazione in IV e V, di conseguenza è corretta la numerazione dei capitoli citata nell'art. 36 (già 33). Art. 26 (già 23). - È modificato nel senso che il primo ed il secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Il corso di laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale comprende le seguenti sezioni: a) slava; b) balcanico-danubiana. Sono titoli di ammissione: il diploma di maturità classica o il diploma di maturità scientifica". Nello stesso articolo sono soppressi i titoli "Primo biennio" e "Secondo biennio" e di conseguenza il terzo ed il quinto comma sono rispettivamente così modificati: "Gli insegnamenti fondamentali comuni alle due sezioni per il primo ed il secondo anno di corso sono: "; "Sono insegnamenti fondamentali per il terzo ed il quarto anno di corso: ". Art. 27 (già 24). - È modificato nel senso che il primo ed il secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Il corso di laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale comprende le seguenti sezioni: a) romanza; b) germanica. Sono ammessi i diplomati con maturità classica o con maturità scientifica. Sono ammessi, inoltre, previo esame scritto di cultura generale, gli abilitati provenienti dagli Istituti tecnici di ogni tipo, compresi quelli femminili, e dagli Istituti magistrali. L'esame scritto avrà luogo il 12 novembre di ogni anno, o, se questo è festivo, il giorno seguente". Nello stesso articolo sono soppressi i titoli "Primo biennio" e "Secondo biennio" e di conseguenza il terzo ed il quinto comma sono rispettivamente così modificati: "Gli insegnamenti fondamentali comuni alle due sezioni per il primo ed il secondo anno di corso sono: ". "Sono insegnamenti fondamentali per il terzo ed il quarto anno di corso: ". Art. 28 (già 25). - È soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 30 (già 27). - È abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami della lingua di specializzazione (quadriennale) comportano: al termine del I, II e 111 anno di corso: una prova scritta di versione dalla lingua in italiano, una prova di versione dall'italiano nella lingua ed una prova orale; al termine del IV anno: una prova scritta di versione dalla lingua in italiano, il testo della quale verrà dettato, una prova scritta di composizione nella lingua ed una prova orale. Art. 31 (già 28). - È modificato nel senso che le parole dell'ultimo periodo: "Per la prova scritta di versione dalla lingua in italiano, al III anno, non è consentito l'uso del vocabolario" sono soppresse. Dopo l'art. 31, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo: Art. 32. - "Per tutte le prove scritte di lingua non è consentito l'uso del vocabolario". Art. 33 (già 29). - È abrogato e sostituito dal seguente: "La lingua biennale comporta una sola prova orale di carattere linguistico alla fine del secondo anno". Art. 38 (già 34). - È soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 49 (già 46). - È modificato nel senso che alla fine del primo comma sono aggiunte le parole "di specializzazione". Dopo l'art. 53 (già 50) viene aggiunto il seguente nuovo articolo: Art. 54. - "Salvo i diritti quesiti per il personale in servizio presso l'istituto alla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1957 sono abrogate le norme statutarie di cui agli articoli 45 e 99 del testo annesso al regio decreto 30 marzo 1939, n. 1001 , concernenti il personale insegnante ed assistente, il personale di segreteria e subalterno, l'amministrazione, per cui saranno osservate le disposizioni legislative o regolamentari vigenti per le Università". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 settembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 137. - VILLA

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