Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 928/1967

Modifiche agli articoli 43, primo comma, 48 e 49 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

Pubblicato: 23/10/1967 In vigore dal: 15/09/1967 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1967, n. 928

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 928/1967 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1967, n. 928 ## Modifiche agli articoli 43, primo comma, 48 e 49 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , concernente approvazione del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta l'opportunità di modificare gli articoli 43, primo comma, e 48 e 49 del regolamento anzidetto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Gli articoli 43, primo comma, e 48 e 49 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Art. 43, primo comma. - Il pagamento di ogni vincita che non ecceda le lire 25.000 è fatto dai gestori, sotto la propria responsabilità, all'atto della presentazione della bolletta". "Art. 48. - Tutte le bollette vincenti eccedenti l'importo di lire 25.000, quelle sulle quali cada dubbio o portino staccate le bollette "legate" e le altre al cui pagamento debbono provvedere per qualsiasi causa le intendenze sedi di archivio segreto, sono descritte in appositi elenchi e confrontate dalla Commissione di cui all' art. 24 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938 , nei giorni e nei modi stabiliti. Nei giorni in cui si procede a tale confronto, devono essere anche verificate sulle matrici e liquidate tutte le vincite superiori alle lire 5000 accreditatesi dai ricevitori e indicate nelle apposite tabelle complete. Tale compito, negli archivi di maggiore importanza e qualora le vincite da verificare siano molto numerose, può essere disimpegnato da una o più Commissioni sussidiarie composta ciascuna come al successivo art. 49. All'uopo la competente Ragioneria provinciale dello Stato, prima dell'apertura dell'archivio segreto, provvederà a rimettere, all'Intendenza di finanza sede di estrazione, tutte le tabelle complete relative alle ricevitorie dipendenti dall'archivio stesso, comprendenti le vincite da verificare. Parimenti la detta Ragioneria provinciale dovrà tempestivamente rimettere alle intendenze sedi di archivio, comprese nella circoscrizione, le tabelle di cui sopra, attinenti alle ricevitorie dipendenti da ciascun archivio. Compiuto l'accertamento delle vincite, le tabelle predette sono ritirate dall'intendente o da chi per esso, per essere custodite con la massima cura fino a quando non sarà provveduto, presso il servizio di verifica e riscontro, al prescritto confronto". "Art. 49. - In caso di eccezionale quantità di bollette vincenti da verificare, la Commissione d'archivio potrà essere coadiuvata nei suoi compiti da una o più Commissioni sussidiarie, limitatamente alla verificazione delle vincite non superiori a lire 25.000. Ciascuna di dette Commissioni sussidiarie e composta da tre funzionari, senza distinzione di categoria, designati dall'intendente. L'esame delle bollette vincenti è fatto alla presenza della Commissione d'archivio. La dichiarazione a tergo delle bollette circa l'ammissione o il rifiuto delle vincite deve portare la firma dei componenti la Commissione d'archivio". Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 settembre 1967 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 66. - GRECO

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