Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 928/1971
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1971, n. 928
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 928/1971
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1971, n. 928
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta. Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria Art. 240. - La scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria conferisce il diploma di specialista in gerontologia e geriatria. Essa ha la durata di tre anni. Art. 241. - Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in sessanta allievi, ripartiti in venti allievi per ogni anno di corso. Art. 242. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) Biologia della senescenza (annuale); 2) Fisiopatologia della senescenza (biennale); 3) Semiologia della senescenza (biennale); 4) Anatomia patologica (biennale); 5) Farmacologia e farmacoterapia (annuale). 2° Anno: 1) Fisiopatologia della senescenza (biennale); 2) Semeiologia della senescenza (biennale); 3) Anatomia patologica (biennale); 4) Clinica geriatrica e terapia (biennale); 5) Chirurgia geriatrica (annuale); 6) Radiologia e radioterapia (annuale); 7) Neurologia (annuale). 3° Anno: 1) Clinica geriatrica e terapia (biennale); 2) Tecniche di riabilitazione (annuale); 3) Psichiatria (annuale); 4) Medicina sociale (annuale). Durante il terzo anno sono previste conferenze di aggiornamento sui problemi speciali. Art. 243. - Gli allievi sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni ed i turni di internato stabiliti dal direttore della scuola. Alla fine di ogni anno gli allievi che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto. Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 settembre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 19. - CARUSO
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