Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 929/1975

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.

Pubblicato: 23/03/1976 In vigore dal: 31/10/1975 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 929

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 929/1975 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 929 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con regio decreto 4 ottobre 1926, n. 2280 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 28 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia vengono aggiunti i seguenti: chirurgia sostitutiva dei trapianti di organo e di organi artificiali; cardiologia; neurocitologia. Art. 31 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo organico-biologico, è aggiunto l'insegnamento di: chimica dei composti eterociclici. Dopo l'art. 392 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici audioprotesisti. Art. 393. - La durata del corso di studi della scuola per audioprotesisti è di due anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Per l'ammissione alla scuola si richiede il diploma di perito industriale o titolo equipollente o superiore. Alla scuola si accede previo esame di perfetta dizione di lingua italiana e di cultura generale. La commissione giudicatrice sarà composta dal direttore della scuola e da due docenti in audiologia o O.R.L. Gli iscritti ad ogni anno di corso saranno dieci. Art. 394. - Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di audiologia dell'Università di Milano; la scuola è sotto tutela della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i titolari di altre cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, tra i liberi docenti in audiologia od in altre materie o tra persone, anche al di fuori dell'ambito universitario, aventi particolari competenze sulle materie del corso. Art. 395. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: nozioni di fisica acustica; anatomia e fisiologia dell'orecchio medio e interno; audiometria clinica; la protesi acustica. 2° Anno: cause e quadro clinico-audiometrico della sordità; indicazione alla terapia protesica della sordità; l'applicazione della protesi acustica (aspetti tecnici); psicologia del soggetto sordo. Art. 396. - Gli allievi sono obbligati a frequentare l'istituto di audiologia dell'Università di Milano o sedi, anche al di fuori dell'Università, approvate dal direttore della scuola. Seguiti i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti gli allievi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia. Art. 397. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri scelti tra i docenti della scuola, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Verrà rilasciato agli allievi che avranno superato l'esame finale il diploma di audioprotesista. Art. 398. - Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e soprattasse restano così determinate: tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 soprattassa annuale di esami . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.012 tassa annuale per studente fuori corso . . . . . . . . . L. 3.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1976 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 8

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