Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 932/1986

Sostituzione del quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Pubblicato: 03/01/1987 In vigore dal: 17/11/1986 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1986, n. 932

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 932/1986 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1986, n. 932 ## Sostituzione del quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 , che ha approvato il regolamento di esecuzione della citata legge n. 283 del 1962 , limitatamente ai fitofarmaci e ai presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Visto l'art. 32, comma quarto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968 , che sancisce l'obbligo da parte del proprietario del presidio che non risiede nel territorio nazionale di indicare il nome e il domicilio del suo rappresentante in Italia nel caso di presentazione di domanda di registrazione per i prodotti che vengono importati "pronti per l'impiego"; Visto il parere motivato emesso dalla commissione CEE, che ha ravvisato in tale disposizione un ostacolo agli scambi intracomunitari in violazione dell'art. 30 del trattato CEE; Considerato invero che il predetto art. 32, rendendo obbligatoria la presenza di un rappresentante residente nel territorio nazionale, ha l'effetto di rendere la commercializzazione dei prodotti importati più difficile di quella dei prodotti nazionali; Ravvisata quindi l'opportunità di modificare la norma regolamentare conformandola al dettato comunitario sulla libera circolazione dei beni e delle persone; Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 6 giugno 1985; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986; Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Il comma quarto dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 , è sostituito dal seguente: "Se la domanda è fatta dal proprietario del presidio che non risiede nel territorio della Repubblica o in quello di altro Stato membro delle Comunità economiche europee, deve essere designata la persona incaricata di rappresentarlo in Italia ed il suo domicilio". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 novembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri DONAT CATTIN, Ministro della sanità PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste VISENTINI, Ministro delle finanze ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1986. Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 35

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