Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 934/1968
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. 934
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 934/1968
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. 934
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 259 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di preparazione per tecnici fisiocinesiterapisti (scuola diretta a fini speciali). Scuola di preparazione per tecnici fisiocinesiterapisti (scuola diretta a fini speciali) Art. 260. - È istituita presso l'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Pavia ai sensi dell' art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , una "Scuola di preparazione per tecnici fisiocinesiterapisti", che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico qualificato alla terapia del movimento e alle tecniche fisioterapiche per l'abilitazione alla professione di fisioterapista. La scuola ha indirizzo teorico-pratico. Art. 261. - La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici fisiocinesiterapisti è di due anni accademici. È titolo di ammissione il diploma di scuola media unica ed equipollente, il diploma di avviamento professionale, commerciale o industriale o agrario o ad altro indirizzo, e il diploma di infermiera professionale. Art. 262. - Al primo anno di scuola si accede previo esame di cultura generale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della scuola stessa. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Art. 263. - Il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni anno viene fissato in 20. Art. 264. - Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Pavia. La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina chirurgia, gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti e gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o di altra facoltà dell'ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario. Art. 265. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia e fisiologia dell'apparato locomotore Elementi di patologia dell'apparato locomotore (biennale) Elementi di traumatologia Elementi di psicologia Massoterapia Termoterapia 2° Anno: Elementi di patologia dell'apparato locomotore (biennale) Idroterapia e balneoterapia Fangoterapia e crenoterapia Elio-climatoterapia Elettroterapia Terapia radiante Ginnastica medica Rieducazione motoria Riabilitazione del motuleso, terapia di occupazione Ergoterapia. Art. 266. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo della frequenza del reparto di fisiocinesiterapia della clinica ortopedica per la durata di 2 anni, compiendo anche un tirocinio pratico nelle varie sezioni del reparto. Art. 267. - I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. La sorveglianza degli iscritti per quanto riguarda la loro attività pratica spetta al direttore della scuola. Assenze ingiustificate comportano l'esclusione dal corso. Art. 268. - Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma, gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti e aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste. Art. 269. - Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del, direttore della scuola. Le commissioni sono composte di tre membri, dal professore ufficiale della materia, presidente; da un professore ufficiale di materia affine e da un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. Art. 270. - L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso e in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri scelti fra i docenti della scuola, nominata dal preside di facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola; ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta una idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di "tecnico fisiocinesiterapista". Art. 271. - Gli iscritti sono tenuti annualmente al pagamento delle seguenti tasse, soprattasse e contributi: Tassa di immatricolazione (da versare una volta sola). . . . L. 2.000 Tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 Soprattassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 Contributi di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 Tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 Libretto e tessera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 luglio 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 104. - DI PRETORO
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