Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 935/1986
Approvazione delle proposte formulate dalla commissione paritetica prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonche' ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, previa reiezione o dichiarazione di inammissibilita' delle osservazi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1986, n. 935
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 935/1986
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1986, n. 935
## Approvazione delle proposte formulate dalla commissione paritetica
prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 346, in ordine alle qualifiche funzionali ed ai
profili professionali, nonche' ai criteri concernenti l'attuazione
del principio di inquadramento per profili professionali del
personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
previa reiezione o dichiarazione di inammissibilita' delle
osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o
non rappresentate nella predetta commissione paritetica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87 e 97 della Costituzione ; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 ; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 , 16 ottobre 1979, n. 509 , e 25 giugno 1983, n. 346 , recanti disposizioni circa la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 , concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 , e 7 marzo 1985, n. 588 , con i quali sono stati individuati i profili professionali del personale dei Ministeri e del personale non docente, appartenente ai ruoli dello Stato, degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica; Visto l' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 ; Visto l' art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ; Vista la legge 8 marzo 1985, n. 72 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1983, con il quale è stata costituita, ai sensi dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1983 , la commissione paritetica di studio per l'identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, in relazione alla organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi enti, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali; Visti i successivi provvedimenti di modifica e di integrazione della commissione anzidetta; Visti gli atti della commissione paritetica di cui al predetto art. 18 concernenti l'identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e le norme di attuazione del principio dell'inquadramento per profili professionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1986, con la quale (previa reiezione o dichiarazione di inammissibilità delle osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o non rappresentate nella commissione paritetica) sono state approvate le proposte formulate dalla medesima commissione paritetica; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali nonchè i criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , sono approvati così come risultano nel testo annesso al presente decreto. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1986 in lire 4.500 milioni, provvedono gli enti utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti da trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dagli enti medesimi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 luglio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per la funzione pubblica GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti con riserva, in conformità della delibera delle sezioni riunite in data 9 dicembre 1986, addì 19 dicembre 1986 Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 31
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