Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 938/1955
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 938
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 938/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 938
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240 ; 31 ottobre 1929, n. 2477 ; 30 ottobre 1930, numero 1844 ; 1 ottobre 1931, n. 1379 ; 20 ottobre 1932, n. 1806 ; 26 ottobre 1933, n. 1991 ; 6 dicembre 1934, n. 2430 ; 1 ottobre 1936, n. 2449 ; 23 giugno 1939, numero 1167 ; 27 aprile 1942, n. 485 , 11 luglio 1942, n. 922 ; 5 settembre 1942, n. 1429 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826 e 31 dicembre 1947, n. 1870 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431 ; 30 ottobre 1949, n. 1151 ; 16 dicembre 1950, n. 1314 ; 11 febbraio 1952, n. 999 ; 16 agosto 1952, n. 1354 e 19 luglio 1955, n. 762 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 102. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti è di dieci per ogni anno di corso nelle scuola che hanno durata di cinque, quattro e tre anni, di sedici per le scuole che hanno durata di due anni". Il presente, decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 settembre 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 83. - CARLOMAGNO
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