Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 939/1966
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 939
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 939/1966
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. 939
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 , e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Il contenuto degli articoli 118, 121, comma secondo, 123, 124, 125, comma quarto, 126, 128, comma terzo, 129, primo comma - relativi alla Scuola di perfezionamento in Archeologia classica e studi sul Dramma antico - è abrogato e sostituito nel modo seguente: Art. 1 Art. 118. - "Alla Facoltà di lettere e filosofia à annessa una Scuola di perfezionamento in Archeologia classica e in Studi sul dramma antico. La Scuola ha lo scopo di promuovere la cultura archeologica, e di fornire; ai laureati nelle discipline classiche delle Università italiane e, straniere il mezzo di approfondire le loro conoscenze archeologiche con particolare riferimento alla Sicilia, Si propone, inoltre il compito di promuovere lo studio dei problemi relativi al teatro antico, e di fornire agli studiosi di discipline classiche e filosofiche il mezzo di approfondire le loro conoscenze nel campo dell'antica drammaturgia". Art. 121 (comma 2°). - "Il Consiglio di amministrazione ha il compito di attribuire ogni anno gli incarichi di insegnamento della Scuola su proposta del Consiglio direttivo, che si riserva la facoltà di proporre per l'insegnamento cultori specializzati nel campo delle discipline della Scuola. Studiosi stranieri potranno essere chiamati a tenere seminari e conferenze". Art. 123. - "I corsi di perfezionamento in Archeologia classica e in Studi sul dramma antico hanno la durata di due anni. Sono insegnamenti del corso di perfezionamento in Archeologia classica: 1) Archeologia e storia dell'arte greca e romana (biennale); 2) Topografia antica (biennale); 3) Paletnologia; 4) Storia della Sicilia antica e medioevale; 5) Epigrafia greca e romana; 6) Numismatica greca e romana; 7) Antichità greche e romane; 8) Filologia classica; 9) Archeologia tardo-antica e alto-medioevale; 10) Storia dell'arte bizantina. Sono insegnamenti del corso di perfezionamento in Studi sul Dramma antico: 1) Filologia classica (biennale); 2) Storia antica; 3) Epigrafia greca e romana; 4) Scenotecnica e regia teatrale; 5) Storia e poetica del teatro classico nelle letterature moderne; 6) Metrica classica; 7) Musica e danza classica; 8) Antichità greche e romane; 9) Archeologia e storia dell'arte greca e romana; 10) Topografia antica. Art. 124. - Gli insegnamenti del corso di perfezionamento in Archeologia classica sono ordinati secondo il seguente piano di studi: 1° Anno: 1) Archeologia e storia dell'arte greca e romana (1° corso); 2) Topografia antica (lo corso); 3) Paletnologia; 4) Storia della Sicilia antica e medioevale; 5) Epigrafia greca e romana; 6) Antichità greche e romane; 7) Filologia classica. 20 Anno: 1) Archeologia e storia dell'arte greca e romana (20 corso); 2) Topografia antica (2° corso); 3) Numismatica greca e romana; 4) Archeologia tardo-antica e alto-medioevale; 5) Storia dell'arte bizantina". Art. 125 (comma 40). - "Tutti gli insegnamenti hanno particolare riferimento alla Sicilia". Art. 126. - Gli insegnamenti del corso di perfezionamento in Studi sul dramma antico sono ordinati come segue: 1° Anno: 1) Filologia classica (1° corso); 2) Storia antica; 3) Epigrafia greca e romana; 4) Antichità greche e romane; 5) Topografia antica; 4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 20 Anno: 1) Filologia classica (2° corso); 2) Scenotecnica e regia teatrale; 3) Storia e poetica del teatro classico nelle letterature moderne; 4) Metrica classica; 5) Musica e danza classica. Tutti gli insegnamenti del corso di perfezionamento in Studi sul Dramma antico debbono essere orientati su problemi del teatro classico e sono accompagnati da opportune esercitazioni e sopraluoghi nei teatri classici di maggiore rinomanza. Sono previsti inoltre, ogni anno, speciali corsi di conferenze tenuti da insigni studiosi italiani e stranieri". Art. 128 (comma 3°). - "L'iscritto che non abbia soddisfatto agli obblighi predetti e che non abbia superato gli esami prescritti, non viene ammesso agli esami di diploma". Art. 129 (comma 1°). - "Alla fine del II anno gli iscritti al corso di Archeologia classica conseguono il diploma di perfezionamento dopo aver presentato e discusso una dissertazione sulle seguenti materie: 1) Archeologia e storia dell'arte greca e romana; 2) Topografia antica; 3) Paletnologia; 4) Epigrafia greca e romana; 5) Numismatica greca e romana; 6) Archeologia tardo-antica ed alto-medioevale. Gli iscritti al corso di studi sul dramma antico conseguono il relativo diploma dopo aver presentato e discusso una dissertazione in una delle seguenti materie: 1) Filologia classica; 2) Antichità greche e romane; 3) Storia antica; 4) Epigrafia greca e romana; 5) Metrica classica. L'iscritto che volesse presentare una dissertazione in materia del suo gruppo non compresa tra quelle sopra indicate, deve farne motivata richiesta al Consiglio direttivo. Qualora ottenga l'autorizzazione, è obbligato a presentare anche una tesina in una delle materie prescritte nel precedente comma, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 settembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 143. - VILLA
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