Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 943/1963
Modificazioni allo statuto della Universita' degli studi di Bologna.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. 943
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 943/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. 943
## Modificazioni allo statuto della Universita' degli studi di Bologna.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università, degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti sopraindicati, ulteriormente modificato come appresso: Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti i seguenti: Filosofia della religione; Storia della filosofia moderna e contemporanea; Sociologia. Filosofia della Scienza. Art. 85. - Per la parte relativa agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica è modificata come segue: Insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico: 1) Chimica organica superiore; 2) Elettrochimica organica con esercitazioni; 3) Chimica organica applicata; 4) Chimica nucleare con esercitazioni; 5) Chimica quantistica; 6) Strutturistica chimica; 7) Spettroscopia molecolare; 8) Storia della dottrina chimico-organica; 9) Chimica degli alti polimeri; 10) Chimica bromatologica con esercitazioni; 11) Esercitazioni tecniche e sintesi speciali organiche; 12) Chimica biologica (corso speciale per chimici) 13) Chimica farmaceutica; 14) Farmacologia; 15) Chimica delle fermentazioni; 16) Chimica agraria; 17) Scienza dell'alimentazione; 18) Fisiologia generale (corso speciale per chimici); 19) Microchimica preparativa: 20) Didattica chimica: 21) Chimica delle sostanze organiche naturali; 22) Fotochimica; 23) Tecnica della informazione chimica; 24) Complementi di chimica. Insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico - chimico - fisico: 1) Chimica teorica; 2) Chimica inorganica superiore; 3) Elettrochimica; 4) Scienza dei metalli; 5) Geochimica (corso speciale per chimici); 6) Chimica inorganica applicata; 7) Spettroscopia; 8) Misure elettriche (corso speciale per chimici); 9) Radiochimica; 10) Chimica fisica dello stato solido; 11) Chimica fisica tecnica; 12) Storia della dottrina chimico-inorganica; 13) Strumentazione didattica da laboratorio; 14) Chimica colloidale e delle interfasi; 15) Chimica isotopica; 16) Cinetica chimica; 17) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche; 18) Chimica dei composti elemento-organici; 19) Cristallochimica inorganica; 20) Chimica macromolecolare; 21) Storia delle teorie chimiche. Nello stesso art. 85 vengono soppressi i due capoversi relativi agli insegnamenti di Analisi matematica, Geometria analitica con elementi di Proiettiva e Meccanica razionale con elementi di Statica grafica. Nello stesso articolo il comma relativo agli esami di laurea ed i due successivi sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione ed almeno in sette da lui scelti fra i complementari dell'indirizzo seguito ed aver sostenuto un esame di cultura generale che non ha carattere eliminatorio. La scelta degli insegnamenti complementari è impegnativa; va effettuata all'inizio del triennio di studi di applicazione; deve essere approvata dalla Facoltà e variata soltanto in casi eccezionali subordinatamente al parere favorevole della Facoltà". Art. 1 Art. 116. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Facoltà di Agraria sono ammessi: il Centro agrario sperimentale di Cadriano ed il Podere sperimentale di Corticella, presso il quale hanno anche sede la Stazione provinciale di avicoltura e l'apiario". Art. 117. - È modificato nel senso che l'insegnamento complementare di "Miglioramento genetico delle piante agrarie" da semestrale diventa annuale. Art. 126, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in Medicina veterinaria è modificato nel senso che al secondo comma vengono aggiunti i seguenti periodi: "L'insegnamento biennale di Patologia generale e Anatomia, patologica comporta due esami distinti e due distinte votazioni. L'insegnamento biennale di Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e Chimica biologica comporta due distinti esami e due distinte votazioni". Dopo l'art. 197 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Chimica analitica Art. 198. - Alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna è annessa la Scuola di specializzazione didattico-professionale in Chimica analitica che si propone la preparazione di personale specializzato nelle tecniche della moderna Chimica analitica, con speciale riguardo alle loro applicazioni. Art. 199. - La Scuola è retta da un direttore, nominato dal rettore su designazione della Facoltà di Il direttore dura in carica due anni, può essere riconfermato ed è coadiuvato da un Consiglio costituito dai professori di ruolo che vi tengono insegnamenti. Art. 200. - Alla Scuola possono iscriversi i laureati delle Facoltà di Chimica industriale, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Farmacia, Ingegneria, Agraria, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Economia e commercio. Gli allievi saranno invitati, a giudizio del Consiglio della Scuola, a sostenere un colloquio concernente gli studi seguiti. Art. 201. - La durata degli studi è di due anni. Art. 202. - I corsi della Scuola comprendono le seguenti materie: 1° Anno: Chimica analitica generale I; Due corsi semestrali con esercizi a scelta; Esame finale del primo anno integrato con prove pratiche. 2° Anno: Chimica analitica generale II; Due corsi semestrali con esercizi a scelta Esame finale del secondo anno integrato con prove pratiche. Elenco dei corsi semestrali con esercizi: Tecniche cromatografiche; Tecniche elettrochimiche; Tecniche ottiche; Tecniche radiochimiche; Tecniche roentgenografiche ed elettroniche; Tecniche spettrofotometriche; Tecniche e spettroscopia di massa. I predetti corsi saranno integrati con esercitazioni pratiche di laboratorio, con dimostrazioni e cicli di conferenze; ciascun anno il Consiglio della Scuola predispone il programma dei corsi. Art. 203. La Scuola funziona con i proventi delle tasse degli iscritti, ha sede presso l'Istituto chimico della Facoltà e si vale degli insegnamenti impartiti da personale insegnante e in servizio presso le Università o altre Scuole dello Stato, scelto dal Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione in Chimica analitica. Art. 204. - Il Consiglio di amministrazione della Università stabilirà su proposta del Consiglio della Facoltà, l'ammontare delle tasse, che gli iscritti sono tenuti a pagare. Art. 205. - La Scuola rilascia un diploma di "Specialista in Chimica analitica" facendo menzione del settore di specializzazione. Art. 207, relativo al corso di perfezionamento sulle proprietà fisiche della materia vivente è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dai seguente: "La durata del corso è di due anni accademici. Gli iscritti a ciascun corso non possono superare il numero di sei. Essi hanno l'obbligo di frequentare regolarmente, per il biennio, uno degli Istituti della Facoltà di Scienze o della Facoltà di Medicina e chirurgia nei quali si tengono le lezioni, elaborandovi la tesi di perfezionamento". Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque e spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi 12 luglio 1963 Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 122. - VILLA
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